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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 20 giugno 2022

Cassazione n. 19881/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24587/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA, n. 1020/15, depositata il 18/03/2015; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24587/2015 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 19881/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, nei confronti della Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti avverso le cartelle di pagamento emesse nei confronti della loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio di appello, in relazione all’Irpef dovuta per gli anni d’imposta 2006 e 2007.

Considerato che: nel sistema informativo della Cassazione (SIC) risulta la seguente annotazione «Avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita istanza rinuncia al ricorso per [OSCURATO:PERSONA]» ed indicata la data di deposito del 31/05/2018; dalla consultazione del fascicolo non risulta materialmente presente l’atto cui fa riferimento la detta annotazione; le ricerche del documento, disposte per le vie brevi, non hanno avuto esito, sicché deve disporsi la ricostruzione del fascicolo; occorre, di conseguenza, concedere un termine alla parte interessata per la produzione di copia dell’atto in questione, rinviando a nuovo ruolo; la fissazione di successiva nuova adunanza, con la conseguente possibilità di depositare memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., garantirà comunque alla controparte il contraddittorio all’esito della ricostruzione.

PQM concede alla ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per il deposito di copia dell’atto smarrito indicato in motivazione, ai fini della ricostituzione del fascicolo.F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24587/2015 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 19881/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Rinvia a nuovo ruolo all’esito della scadenza del termine concesso.

Si comunichi alle parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24587/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e rappresentati e difesi dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. – ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 1020/15, depositata il 18/03/2015; F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24587/2015 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 19881/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07 giugno 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, nei confronti della Agenzia delle Entrate che resiste con controricorso, avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r., in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai contribuenti avverso le cartelle di pagamento emesse nei confronti della loro dante causa, [OSCURATO:PERSONA], deceduta nel corso del giudizio di appello, in relazione all’Irpef dovuta per gli anni d’imposta 2006 e 2007. Considerato che: nel sistema informativo della Cassazione (SIC) risulta la seguente annotazione «Avv. [OSCURATO:PERSONA] deposita istanza rinuncia al ricorso per [OSCURATO:PERSONA]» ed indicata la data di deposito del 31/05/2018; dalla consultazione del fascicolo non risulta materialmente presente l’atto cui fa riferimento la detta annotazione; le ricerche del documento, disposte per le vie brevi, non hanno avuto esito, sicché deve disporsi la ricostruzione del fascicolo; occorre, di conseguenza, concedere un termine alla parte interessata per la produzione di copia dell’atto in questione, rinviando a nuovo ruolo; la fissazione di successiva nuova adunanza, con la conseguente possibilità di depositare memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ., garantirà comunque alla controparte il contraddittorio all’esito della ricostruzione. PQM concede alla ricorrente termine di sessanta giorni dalla comunicazione di questa ordinanza per il deposito di copia dell’atto smarrito indicato in motivazione, ai fini della ricostituzione del fascicolo.F i r m a t o D a : M O R G A N T E M A S S I M I L I A N O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 3 2 2 f 0 9 4 d 5 1 4 0 a 5 3 3 9 7 a 0 9 6 c b b 5 d 3 d e c F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b Numero registro generale 24587/2015 Numero sezionale 2020/2022 Numero di raccolta generale 19881/2022 Data pubblicazione 20/06/2022 Rinvia a nuovo ruolo all’esito della scadenza del termine concesso. Si comunichi alle parti
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