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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 maggio 2022

Cassazione n. 20756/2022

Testo disponibile della fonte

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iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento instaurato nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 12/02/2021 dal Giudice di Pace di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 12 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Catania ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.), accertato a Catania, in epoca anteriore e prossima al 04/10/2019, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificata dal Giudice di Pace di Catania sull'assunto che la fattispecie contestata alla ricorrente non era più prevista dalla legge come reato, a seguito dell'approvazione della Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 - così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di giustizia U.E., 28 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-61/11PPU) - che imponeva di disapplicare la norma penale dell'art. 10-bis T.U. imm.

2. Avverso questa sentenza la Procura generale presso la Corte di appello di Catania ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 36, comma 2, 53, 55 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 10-bis T.U. imm., 608, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che dia conto delle ragioni che imponevano di disapplicare la norma penale contestata all'imputato; a fronte, tra l'altro, della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui tale fattispecie non contrasta con la Direttiva n. 2008/115/CE, non costituendo un ostacolo alla procedura di rimpatrio degli stranieri e non potendo, conseguentemente, essere disapplicata in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 12130 del 20/2/2019, Nyassi, Rv. 275049-01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Occorre premettere che, nel presente procedimento, si è contestato all'imputata di essersi introdotta illegalmente nel territorio italiano, dove veniva sottoposta, a Catania, a controllo dalle Forze dell'Ordine il 4 ottobre 2019.

Su questa, incontroversa, piattaforma probatoria è intervenuta la sentenza impugnata, con cui il Giudice di Pace di Catania ha assolto l'imputata sull'assunto che il fatto contestatogli non era più previsto dalla legge come reato, in conseguenza dell'approvazione della Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che imponeva di disapplicare la norma penale dell'art. 10 -bis T.U. imm.

Tanto premesso, deve osservarsi che, come evidenziato dal ricorrente, l'assunto su cui è intervenuta la decisione censurata è destituito di fondamento.

Come questa Corte ha ripetutamente affermato l'adozione e l'esecuzione delle misure di rimpatrio degli stranieri previste dalla Direttiva n. 2008/115/CE non vengono ritardate o ostacolate dalla circostanza che è pendente un procedimento penale nei confronti dell'immigrato clandestino (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Nyassi, cit.).

Infatti, la procedura di rimpatrio dello straniero illegalmente presente sul territorio italiano, disciplinata dagli artt. 13 e 14 T.U. imm., può essere realizzata indipendentemente dall'eventuale pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti, non rappresentando un impedimento all'attivazione di tale percorso espulsivo l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 10 -bis dello stesso testo unico.

Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, correttamente indicato dalla parte ricorrente - che si muove su un solco ermeneutico da tempo consolidato (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, dep. 2012, Gueye, Rv. 251671-01) - secondo cui «la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice» (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Nyassi, cit.).

A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi, in linea con quanto affermato dalla Direttiva n. 2008/115/CE, che va considerata legittima la «normativa di uno Stato membro che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un'ammenda sostituibile con la pena dell'espulsione [...]», anche se il potere sanzionatorio può essere esercitato «solo se la situazione dell'interessato corrisponde a una di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva» (Corte di giustizia U.E., 21 marzo 2013, Mbaye, C-522/11).

3. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice di Pace di Catania per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Catania in diversa composizione fisica.

Così deciso il 03/05/2022.

Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto dalla Procura generale presso la Corte di appello di Catania nel procedimento instaurato nei confronti di: 1) [OSCURATO:PERSONA], nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso la sentenza emessa il 12/02/2021 dal Giudice di Pace di Catania; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Sentite le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; Sentite, nell'interesse dell'imputato, le conclusioni dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il respingimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 12 febbraio 2021 il Giudice di Pace di Catania ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (TU. imm.), accertato a Catania, in epoca anteriore e prossima al 04/10/2019, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. L'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] veniva giustificata dal Giudice di Pace di Catania sull'assunto che la fattispecie contestata alla ricorrente non era più prevista dalla legge come reato, a seguito dell'approvazione della Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 - così come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (Corte di giustizia U.E., 28 aprile 2011, [OSCURATO:PERSONA], C-61/11PPU) - che imponeva di disapplicare la norma penale dell'art. 10-bis T.U. imm. 2. Avverso questa sentenza la Procura generale presso la Corte di appello di Catania ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Deduce violazione di legge in riferimento agli artt. 36, comma 2, 53, 55 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, 10-bis T.U. imm., 608, comma 1, cod. proc. pen., conseguente al fatto che la decisione in esame risulta sprovvista di un percorso argomentativo che dia conto delle ragioni che imponevano di disapplicare la norma penale contestata all'imputato; a fronte, tra l'altro, della giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui tale fattispecie non contrasta con la Direttiva n. 2008/115/CE, non costituendo un ostacolo alla procedura di rimpatrio degli stranieri e non potendo, conseguentemente, essere disapplicata in sede giurisdizionale (Sez. 1, n. 12130 del 20/2/2019, Nyassi, Rv. 275049-01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Occorre premettere che, nel presente procedimento, si è contestato all'imputata di essersi introdotta illegalmente nel territorio italiano, dove veniva sottoposta, a Catania, a controllo dalle Forze dell'Ordine il 4 ottobre 2019. Su questa, incontroversa, piattaforma probatoria è intervenuta la sentenza impugnata, con cui il Giudice di Pace di Catania ha assolto l'imputata sull'assunto che il fatto contestatogli non era più previsto dalla legge come reato, in conseguenza dell'approvazione della Direttiva n. 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, che imponeva di disapplicare la norma penale dell'art. 10 -bis T.U. imm. Tanto premesso, deve osservarsi che, come evidenziato dal ricorrente, l'assunto su cui è intervenuta la decisione censurata è destituito di fondamento. Come questa Corte ha ripetutamente affermato l'adozione e l'esecuzione delle misure di rimpatrio degli stranieri previste dalla Direttiva n. 2008/115/CE non vengono ritardate o ostacolate dalla circostanza che è pendente un procedimento penale nei confronti dell'immigrato clandestino (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Nyassi, cit.). Infatti, la procedura di rimpatrio dello straniero illegalmente presente sul territorio italiano, disciplinata dagli artt. 13 e 14 T.U. imm., può essere realizzata indipendentemente dall'eventuale pendenza di un procedimento penale nei suoi confronti, non rappresentando un impedimento all'attivazione di tale percorso espulsivo l'applicazione della pena pecuniaria prevista dall'art. 10 -bis dello stesso testo unico. Sul punto, non si può che richiamare il principio di diritto, correttamente indicato dalla parte ricorrente - che si muove su un solco ermeneutico da tempo consolidato (Sez. 1, n. 951 del 22/11/2011, dep. 2012, Gueye, Rv. 251671-01) - secondo cui «la previsione di una sanzione penale pecuniaria per la contravvenzione di ingresso e permanenza illegale nel territorio dello Stato di cui all'art. 10 -bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non contrasta con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di rimpatri del 16 dicembre 2008, n. 115, non costituendo ostacolo alla procedura di rimpatrio prevista dalla stessa, e, pertanto, non può essere disapplicata dal giudice» (Sez. 1, n. 12130 del 20/02/2019, Nyassi, cit.). A queste, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi, in linea con quanto affermato dalla Direttiva n. 2008/115/CE, che va considerata legittima la «normativa di uno Stato membro che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un'ammenda sostituibile con la pena dell'espulsione [...]», anche se il potere sanzionatorio può essere esercitato «solo se la situazione dell'interessato corrisponde a una di quelle previste dall'articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva» (Corte di giustizia U.E., 21 marzo 2013, Mbaye, C-522/11). 3. Ne discende l'annullamento della sentenza impugnata, con il conseguente rinvio al Giudice di Pace di Catania per un nuovo giudizio, che dovrà essere eseguito nel rispetto dei principi di diritto che si sono enunciati. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Catania in diversa composizione fisica. Così deciso il 03/05/2022. Il Consigliere estensore I
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