CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38293/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili perchè genericamente formulati, carenti del confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, e composti secondo ragioni che esulano dal perimetro di quelle consentite dal legislatore al fine di ricorrere per cassazione. Ed infatti, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; :Sez. 6, n. 13809 del 17/3/2015, 0., Rv. 262965, nonché Sez. U, n. 6402 del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). Nel caso del ricorrente, entrambi i motivi formulati, dal contenuto sostanzialmente sovrapponibile, volti a sostenere la mancanza di prova certa dell'attribuibilità del reato di tentato furto aggravato al ricorrente, incorrono nei vizi suddetti, poiché tendono a riproporre questioni sulla valenza del quadro di prova a suo carico, in relazione al quale sono state fornite adeguate ed ampie ragioni dal provvedimento impugnato (il ricorrente, subito dopo la segnalazione del tentato furto, è stato fermato dalla polizia giudiziaria a bordo dell'auto in cui sono stati trovati una tanica ed un tubo sporchi di carburante). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 sette