CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39015/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione dell'art. 429 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata indicazione in forma chiara e precisa del fatto contestato al capo b) di imputazione nonché la violazione di legge in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato a titolo di concorso nel reato di ricettazione contestato, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si vedano, in proposito, pagg. 3-5 sulla completezza dell'imputazione anche alla luce dell'attività istruttoria svolta e ritualmente contestata all'imputato e sulle prove della consapevolezza del prevenuto circa la presenza degli animali e dei medicinali di provenienza illecita destinati agli stessi); che, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte congruamente richiamato, non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa e la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015 dep. 21/01/2016, Ferrante, Rv. 265825 - 01); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il reato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 24 settembre 20