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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 32928/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore RGN. 19771/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti afferentì al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11/07

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 del GIP TRIBUNALE di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG udito il difensore RGN. 19771/24 [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti afferentì al trattamento punitivo convenuto tra le parti e non inficiato da illegalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11/07
Sentenza Cassazione n. 32928/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris