CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12214/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata pronunziata il 14 aprile 2021 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che — quale Giudice del rinvio dopo annullamento della prima sezione penale di questa Corte — ha accolto parzialmente l'istanza avanzata nell'interesse di Vincenzo, Santo, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] tesa ad ottenere l'annullamento delle partite di credito con cui era stata disposta l'iscrizione dei ruoli esattoriali, la conseguente riscossione coattiva e l'emissione di cartelle esattoriali nei loro confronti. I crediti per cui è stata attivata la procedura di riscossione coattiva attengono alle spese per l'amministrazione giudiziaria della [OSCURATO:SOCIETA], oggetto di confisca nel procedimento che ha visto i predetti condannati. La prima sezione penale aveva annullato la prima ordinanza emessa dalla Corte di appello nissena in quanto quest'ultima aveva affermato la competenza del Giudice civile. Più precisamente, questa Corte aveva, in primo luogo, ritenuto ammissibile il ricorso giacché la pronunzia andava nella sostanza reputata un non luogo a provvedere e non una pronunzia di incompetenza e, in secondo luogo, aveva ritenuto errata la statuizione assunta, in quanto la contestazione delle parti atteneva non già al quantum debeatur — per cui sarebbe stato effettivamente competente il Giudice civile — ma all'an debeatur, di competenza del Giudice penale. La prima sezione ha altresì indicato alcuni principi cui attenersi; in primo luogo, affermando che i condannati non potevano essere ritenuti gravati delle spese di custodia anche per il periodo successivo alla definitività della confisca (avendo il bene fatto ingresso, da quel momento, nel patrimonio dello Stato); in secondo luogo che le spese maturate prima, in base al disposto di cui all'art. 535, comma 1, cod. proc. pen., dovevano essere sopportate dai condannati. 2. Contro l'ordinanza di cui sopra Vincenzo, Santo, Carmelo e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo del comune difensore di fiducia. 2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 104-bis d.a. cod. proc. pen., dell'art. 42, comma 3, d.lgs 159 del 2011 e dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen. Spiegano i ricorrenti che il dott. [OSCURATO:PERSONA] era stato nominato prima custode e poi amministratore giudiziario, qualifiche rivestite congiuntamente dal 2 febbraio 2007. Troverebbe applicazione, quindi, l'art. 104- bis d.a. cod. proc. pen. che richiama le norme di cui al libro I, titolo III, del d.lgs 159 del 2011. Nel citato titolo terzo si colloca l'art. 42, comma 3 secondo cui, anche in caso di confisca e qualora per le spese per i compensi dell'amministratore giudiziario non si sia potuto provvedere nell'ambito della gestione dell'azienda sequestrata, lo Stato, che deve anticiparle, non ha nessun diritto al recupero. La ratio di questa disposizione riposa sulla necessità di evitare un doppio pregiudizio per il condannato che, se dovesse sopportare anche le spese per l'amministrazione, subirebbe il doppio danno di non poter godere dei frutti dell'azienda sequestrata e, nel contempo, di dover sostenere i costi dell'amministrazione necessaria a produrre quei frutti. Non rileva — proseguono i ricorrenti — che la disposizione di cui all'art. 104-bis comma 1-bis, d.a. cod. proc. pen. sia stata introdotta solo con la I. 17 ottobre 2017 n. 161, in quanto, con la novella, è stato solo normativizzato un principio già insito nel sistema. Di contro il d.P.R. n. 115 del 2002 nulla prevede. L'interpretazione propugnata sarebbe quella più consona al rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e ragionevolezza, perché eviterebbe un trattamento deteriore per coloro che si sono macchiati di reati meno gravi rispetto a quello riservato ai destinatari di una misura di prevenzione ovvero a coloro che siano stati condannati per un reato di mafia. 2.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione dell'art. 205 del d.P.R. 115 del 2002, che non prevede il diritto al recupero per quanto corrisposto a titolo di compensi all'amministratore giudiziario, non rientrando tale somma nel novero delle spese fisse di cui al primo comma della norma evocata. 2.3. Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt. 163 e 166, comma 1, cod. pen. Contestano i ricorrenti il richiamo, svolto dalla Corte territoriale, alla sentenza n. 28081 del 22 marzo 2013, in quanto essa si discosta dalla pronunzia delle Sezioni Unite n. 491 del 29 settembre 2011, che ha ripudiato la tesi secondo cui la condanna alle spese processuali ha natura di obbligazione civilistica e non di pena accessoria, affermandone la natura come "sanzione economica accessoria". Così qualificata, la condanna al pagamento delle spese processuali comporta la necessità di attrarla negli effetti della sospensione condizionale della pena. 2.4. Il quarto motivo di ricorso denunzia violazione dell'art. 535 cod. proc. pen. e dell'art. 67 della I. 69 del 2009 (che ha abrogato il secondo comma della citata disposizione che prevedeva la solidarietà dell'obbligazione al pagamento delle spese processuali) e violazione dei commi 2 -quater e 2 -quínquies dell'art. 205 del d.P.R. 115 del 2002. Poiché tutti i beni dell'azienda appartengono alla [OSCURATO:SOCIETA]. e poiché la predetta società era stata ritenuta responsabile in via amministrativa e condannata ai sensi del d. Igs. 231 del 2001 per l'illecito amministrativo dipendente dal reato addebitato ai ricorrenti, era solo detta società ad essere obbligata all'erogazione dei compensi per l'amministratore giudiziario o, al più, il suo amministratore dell'epoca [OSCURATO:PERSONA]. L'eliminazione della previsione normativa della solidarietà ha fatto sì che valga l'opposto principio, secondo cui le spese processuali possono essere poste a carico del condannato cui si riferiscono, nel caso di specie la [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi inammissibili i ricorsi. I primi due motivi sarebbero inammissibili in quanto non si confrontano con la circostanza che era stata la prima sezione penale a dettare il principio di diritto secondo cui erano dovute dai condannati le spese maturate prima del passaggio in giudicato della sentenza che aveva disposto la confisca.Quanto all'incidenza della sospensione condizionale della pena sulla condanna alle spese in discorso, il Procuratore generale ha osservato che le conclusioni della citata sentenza del 2013 della V sezione di questa Corte non possono ritenersi superabili facendo leva sul precedente dictum delle Sezioni Unite del 2011, posto che la definizione della condanna alle spese come "sanzione economica accessoria" non consente in alcun modo di ricondurla alla nozione tecnica di "pena", cui si riferisce inequivocabilmente l'art. 163 cod. pen. Deve prevalere, infatti, non tanto il versante afflittivo, quanto quello ripristinatorio e riequilibrativo del turbamento dell'ordinamento determinato dall'agire del condannato, evitando che rimangano a carico dello Stato le spese a cui il condannato medesimo ha dato luogo per il suo agire delittuoso, che non possono neanche essere assimilate alla nozione sovranazionale di sanzione "sostanzialmente penale". In ordine al quarto motivo di ricorso, quand'anche si ritenesse il tema posto estraneo al vincolo di rinvio, la spese dovrebbero essere ritenute addebitabili alla persona fisica cui è addebitato il reato, con il solo divieto di duplicazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è, nel suo complesso, infondato e va pertanto respinto. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto sviluppa una serie di considerazioni che — come correttamente osservato dal Procuratore generale nelle sue conclusioni — riguardano il tema dell'addebitabilità al condannato delle spese di mantenimento della cosa in sequestro prima della confisca, aspetto su cui si era già pronunciata la prima sezione penale. Costituisce, invero, un principio dettato dalla pronunzia rescindente e rilevante ex art. 627, comma 3, cod. proc. pen. quello secondo cui «gravano comunque sul condannato - in base al precetto generale di cui all'art. 535, comma 1, cod. proc. pen. , e pur nel silenzio dell'art. 205 T. U. spese di giustizia, nel testo sostituito dalla legge n. 69 del 2009 - le spese di custodia del bene sequestrato (Corte cost. n. 3 del 2019), ancorché non confiscato...». Di fronte al principio così chiaramente espresso dalla sentenza rescindente, le doglianze dei ricorrenti — che mirano proprio a mettere in discussione l'addebitabilità ai condannati delle spese di custodia — non possono trovare spazio perché esse prescindono dal principio affermato e vincolante per il Giudice di rinvio.2. Anche il secondo motivo di ricorso — che lamenta violazione dell'art. 205 del d.P.R. 115 del 2002 — è inammissibile in quanto ignora il principio di diritto s'candito dalla sentenza rescindente, tentando di rimettere in discussione l'addebitabilità agli imputati condannati delle spese maturare prima della confisca della società, nonostante questo tema fosse oggetto del principio sancito dalla pronunzia rescindente. 3. Il motivo di ricorso — che predica l'estensione della sospensione condizionale della pena anche alle spese di amministrazione del bene — è infondato. [OSCURATO:PERSONA] intende prestare adesione al principio sancito da Sez. 5, n. 28081 del 22/03/2013, Spensierato, Rv. 255569, secondo cui la condanna al pagamento delle spese processuali ha ad oggetto un obbligazione civile e non una pena accessoria, con la conseguenza che non può esserne sospesa l'esecuzione in caso di concessione all'imputato della sospensione condizionale della pena. L'anzidetto precedente ha condivisibilmente escluso che la definizione apprestata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 98 del 1998) rispetto al debito di rimborso delle spese processuali come «sanzione economica accessoria alla pena, in qualche modo partecipe del regime giuridico e delle finalità di questa» (definizione recepita da Sez. U, n. 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor, Rv. 251266) sia un'affermazione tranchant che consenta di assimilare il regime delle spese dovute per la custodia e l'amministrazione del bene in sequestro ad una pena, con l'integrale trasmissione alle prime dello statuto che riguarda quest'ultima. Confortano questa conclusione le considerazioni svolte dal Procuratore generale nella sua requisitoria scritta, a proposito della natura non afflittiva dell'obbligo di rimborso, ma solo riequilibratoria del turbamento dell'ordinamento determinato dall'agire del condannato, tipica delle sanzioni non penali, che ne segna la distanza rispetto alla nozione tecnica di "pena", cui si riferisce inequivocabilmente l'art. 163 cod. pen. Altro argomento che milita nel senso dell'infondatezza della censura si trae dalle motivazioni della sentenza Spensierato, che ha ricavato proprio dall'assimilazione, da parte della Consulta nella sentenza n. 98 del 1998, del regime delle spese processuali a quelle di mantenimento del condannato, la possibilità di fare tesoro del richiamo — di cui al primo comma, ultima parte, dell'art. 188 cod. pen. — alle leggi civili quale disciplina di riferimento («i/ condannato... risponde di tale obbligazione a norma delle leggi civili»). A ciò si aggiunga che la stessa ripartizione di competenza delineata da Sez. U Pislor tra Giudice penale per l'an e Giudice civile per il quantum — tipica della ripartizione di competenza tra il Giudice penale ed il Giudice civile quanto al risarcimento del danno a favore della parte civile costituita nel processo penale che sia beneficiaria di una condanna generica — depone per la vicinanza della statuizione ad una civile. Peraltro è fin troppo evidente che confliggerebbe irrimediabilmente con le competenze segnate dal codice di rito rimettere al Giudice civile le questioni concernenti la determinazione dell'entità della condanna alle spese dovute laddove quest'ultima fosse considerata una pena. 4. Il quarto motivo di ricorso — che lamenta il mancato addebito delle spese alla [OSCURATO:SOCIETA] o, al più, al suo amministratore — deve essere dichiarato inammissibile, in primo luogo, in quanto non fornisce le coordinate necessarie a comprendere quali siano i rapporti tra la confisca disposta, il o i reati addebitati ai ricorrenti e l'illecito amministrativo che si assume a quest'ultimo o a questi ultimi collegato per cui la [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe stata condannata ex d.lgs. 231 del 2001. Ciò sarebbe stato necessario al fine di verificare se la posizione dei ricorrenti sia assimilabile a quella dei concorrenti nel medesimo reato rispetto alla posizione della [OSCURATO:SOCIETA], sì da interrogarsi, poi, sulla possibilità di applicare la regola della ripartizione pro quota in cui coinvolgere anche la società Si tratta delle informazioni minime necessarie per comprendere se vi sia margine per esaminare le prospettazioni dei ricorrenti. Peraltro non si comprende sulla base di quale criterio la circostanza che le spese siano servite a remunerare l'amministrazione della [OSCURATO:SOCIETA]. determina la conseguenza che esse debbano essere poste solo a carico di quest'ultima mentre anche i ricorrenti-persone fisiche rispondono dei reati su cui si innesta la confisca della società e, quindi, devono essere chiamati a rispondere delle spese processuali maturate. 5. Al rigetto dei ricorsi consegue