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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19914/2026

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ro tempore, rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma,presso e nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], 113 econ domicilio digitale ex lege-ricorrente-controA.R.T.E.A. - [OSCURATO:PERSONA] per le Erogazioni in Agricoltura, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura della Regione Toscana, invirtù del Decreto n. 18 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed elettivamente domiciliata in Romapresso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], c/o Studio legale Pedersoli econ domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1304/2021depositata il 25/06/2021 e pronunciata nel giudizio R.G. n. 949/2017.Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dinanzi al Tribunale di Firenze, la [OSCURATO:PERSONA] OttaviaS.s. chiedeva la disapplicazione e/o l'annullamento del decreto n. 2027 del30/09/14, con cui A.R.T.E.A. - [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (anche solo ARTEA) – preso atto dell'intervenuta esclusionedella società dall'[OSCURATO:PERSONA], a titolo sanzionatorio,in data 7/10/13, e dichiaratane la decadenza dall'ammissione all'erogazionedi contributi in favore di operatori biologici – aveva autorizzato l'organismoregionale al recupero, mediante compensazione con pagamenti futuri, delleerogazioni già versate in suo favore per gli anni 2010, 2011 e 2012.L'attrice chiedeva al Giudice di primo grado l'accertamento del suodiritto a non restituire le somme ricevute a tale titolo e la conseguente con-danna di ARTEA al versamento di euro 36.289,96, pari alle somme indebi-tamente compensate successivamente alla notifica del provvedimento didecadenza.Il Tribunale accoglieva domanda dell'azienda agricola, nella ritenutadecadenza del provvedimento di espulsione.La società aveva infatti provveduto al pagamento delle annualità 2012e 2013 come previsto dal DM n. 15692/13, e il mancato pagamento di cor-rispettivi per il passato non avrebbe configurato un'inadempienza di carat-tere sostanziale, trattandosi di condotta non idonea a compromettere laconformità del processo di produzione o l'affidabilità dell'operatore.Il divieto di iscrizione ad altro organismo di controllo, prima del de-corso di 12 mesi dall'espulsione, non avrebbe avuto fonte normativa o ne-goziale e sarebbe stato superato dal provvedimento regionale di riammis-sione dell'azienda con effetto retroattivo.Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026Nessuna disposizione del Bando di riferimento del 2010 avrebbe im-posto la permanenza del requisito dell'iscrizione continuativamente per icinque anni di durata dell'impegno.La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, haaccolto l'impugnazione di ARTEA, ritenendo contra legem l'applicazione re-troattiva del DM n. 15692 del 2013, e stabilendo che la misura dell'espul-sione costituisse legittima misura di autotutela contrattuale, fondata suiprincipi generali di cui al Codice civile in tema di contratti sinallagmatici.La misura applicata non avrebbe comportato una reviviscenza del rap-porto o una decadenza del provvedimento di espulsione, e, non essendostata tempestivamente impugnata, essa era divenuta definitiva e non po-teva essere disapplicata in sede giudiziale.La Corte di merito ha ritenuto che l'obbligo di continuità dell'iscrizioneall'EROB ([OSCURATO:PERSONA]) per tutta la durata dell'im-pegno discendesse dal bando, ed ha escluso che ci fosse stata continuitàtra i due periodi di iscrizione, tale da impedire la decadenza dal diritto alcontributo.Per l'effetto, i giudici di appello hanno accertato e dichiarato la legit-timità del Decreto e il diritto di ARTEA a trattenere la somma di euro36.289,66, già prelevata tramite compensazione con altri pagamenti.2. [OSCURATO:PERSONA] S.s. ricorre per la cassazione dellasentenza della Corte d'appello di Firenze in epigrafe indicata con un unicomotivo.Resiste con controricorso ARTEA.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l'errata interpretazione del bandoNumero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026regionale approvato con D.D. n. 1661/2010, nella parte in cui la Corte d'ap-pello ha erroneamente ritenuto che l'iscrizione all'EROB dovesse permanerecontinuativamente per tutto il quinquennio dell'impegno.Deduce il ricorrente che il bando richiedeva invece l'iscrizione solo almomento della domanda e della formazione della graduatoria, e non preve-deva alcun obbligo di permanenza ininterrotta.La Corte d'appello ha attribuito alla riduzione del periodo di conversioneun valore non corretto, sostenendo che non equivaleva a continuità di iscri-zione, e che il riconoscimento regionale aveva attestato l'effettivo rispettodelle tecniche biologiche senza soluzione di continuità.I giudici di appello hanno esteso indebitamente la portata delle previ-sioni della DGR n. 1026/2008 sul mancato rispetto dei requisiti di accesso,le norme sui cambi di OdC (DM n. 1071/2012) e sugli obblighi di trasmis-sione degli elenchi (DM 27/11/2009), utilizzandole per dedurre un requisitodi continuità mai previsto dal bando o lex specialis.La Corte di merito ha ignorato che l'attività di controllo non aveva avutosoluzione di continuità e che la Regione aveva riconosciuto retroattivamentel'idoneità aziendale e la conclusione del periodo di conversione proprio alladata dell'espulsione.La lex specialis non richiedeva la continuità dell'iscrizione all'EROB; ilrequisito dell'iscrizione aveva rilievo solo al momento della domanda e dellagraduatoria e l'impegno quinquennale, a sua volta, riguardava il rispettodelle tecniche di produzione biologica e non la permanenza formale nell'E-ROB.L'espulsione per omesso pagamento era sanzione non sostanziale e nonincideva sulla qualità del processo produttivo.La riduzione del periodo di conversione confermava la continuità ma-teriale del metodo biologico e, venendo meno il presupposto della continuitàformale, era illegittima la revoca dei contributi e il recupero delle somme.Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026La controricorrente resiste deducendo l'infondatezza dell'avversomezzo nel corretto governo dei principi di diritto da parte della Corte terri-toriale.La lex specialis della procedura di concessione degli aiuti, a cui haaderito la società attuale ricorrente, e le [OSCURATO:PERSONA] attuative delProgramma di [OSCURATO:PERSONA] (PSR), avrebbero previsto, come corretta-mente ritenuto dai giudici di appello, la necessità dell'iscrizione all'EROB perpoter accedere al beneficio, e la necessità della sua permanenza in conti-nuità e per tutta la durata dell'impegno.2.

Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.2.1.

Vi è innanzitutto la preclusione alla sindacabilità nel giudizio dicassazione, sub specie della violazione di legge, dell'interpretazione delbando di una procedura concorsuale, nei termini di seguito indicati.Il bando di concorso è atto amministrativo generale con natura di lexspecialis della procedura concorsuale, che disciplina requisiti, modalità ecriteri di valutazione, vincolando l'Amministrazione e i partecipanti.Esso condivide sia la natura di un provvedimento amministrativo, cheavvia il procedimento, sia quella di un atto che regola le posizioni sogget-tive, senza assumere natura di atto normativo o di regolamento.Sulla indicata premessa, come affermato da questa Corte, l'interpre-tazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosinell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di meritoed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguatae immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, ap-plicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di cer-tezza dei rapporti e del buon andamento della P.A.Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione,in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammis-sibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stativiolati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è cen-Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026surabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano di-verse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o in-ficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.5966 del 23/02/2022; in termini: Cass., Sez.

L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010).Pur formalmente rubricato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., il proposto mezzo – che non può veicolare nella materia in scrutiniouna diretta violazione o falsa applicazione di norme di diritto – si traduce,comunque, nei limiti del sindacato ammesso, nella inefficace prospettazionedi una diversa e alternativa lettura delle disposizioni del bando regionale, inuna prospettiva che in alcun modo attinge i criteri interpretativi dell'attoimpugnato.Tanto avviene là dove il motivo assume che l'iscrizione all'EROB co-stituirebbe un requisito la cui sussistenza andrebbe circoscritta alla fase diaccesso, e non estesa anche alla permanenza nel beneficio.Urta quindi irrimediabilmente la segnalata denuncia con il costanteorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'interpre-tazione del contenuto di un atto negoziale o comunque regolativo – com-presi i bandi e le leges speciales dei procedimenti amministrativi – integraun accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cas-sazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, ovvero per viziomotivazionale, nei ristretti termini di cui all'art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. (ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5966 cit. del 23/02/2022;Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2465 del 10/02/2015).Ne consegue che non è consentito alla parte, sotto l'apparente dedu-zione della violazione di legge, contrapporre una propria interpretazione al-ternativa del testo negoziale o regolamentare, essendo invece necessariodenunciare specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazioneNumero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026(artt. 1362 ss. c.c.) e indicare in quale modo il giudice di merito se ne siadiscostato.Anche in materia di atti amministrativi generali e bandi pubblici, l'at-tività interpretativa segue i criteri propri dell'ermeneutica contrattuale, sic-ché la relativa censura in sede di legittimità deve essere veicolata attraversola deduzione della violazione degli artt. 1362 ss. c.c., non potendo invecetradursi in una mera contrapposizione di letture (Cass., Sez. 1, Sentenza n.4178 del 22/02/2007).Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha proceduto a una interpreta-zione sistematica della lex specialis, valorizzando il complesso delle dispo-sizioni del bando e la funzione del sistema di controllo, e giungendo allaconclusione che l'iscrizione all'EROB costituiva requisito da mantenere perl'intera durata dell'impegno.A fronte di tale percorso motivazionale, il ricorso si limita a prospet-tare una diversa lettura letterale delle medesime disposizioni, senza denun-ciare la violazione di specifici canoni ermeneutici, né dimostrare che l'inter-pretazione accolta dal giudice di merito sia implausibile o contraria ai criterilegali.2.2.

La proposta censura è ancora inammissibile quanto al profilo dellaspecificità, poiché non si confronta con la ratio decidendi fondata su unalettura coordinata delle disposizioni del bando e sul rilievo della necessariacontinuità del requisito nel sistema degli aiuti, limitandosi a negare asserti-vamente tale approdo interpretativo.2.3.

Il motivo manca altresì del requisito dell'autosufficienza, non con-tenendo la riproduzione delle clausole del bando sulle quali si incentra lacensura, in violazione del principio secondo cui il ricorrente deve porre laCorte in condizione di verificare il denunciato errore interpretativo ex actis,senza necessità di accedere a fonti esterne (tra le altre: Cass., Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14784 del15/07/2015).Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/20263.

Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez.

Un. n. 23535 del20/9/2019).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che li-quida in favore di A.R.T.E.A. - [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore, rappresentato e difeso dall' [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti, elettivamente domiciliata in Roma,presso e nello studio dell'[OSCURATO:PERSONA], in [OSCURATO:PERSONA], 113 econ domicilio digitale ex lege-ricorrente-controA.R.T.E.A. - [OSCURATO:PERSONA] per le Erogazioni in Agricoltura, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesodall'[OSCURATO:PERSONA] dell'Avvocatura della Regione Toscana, invirtù del Decreto n. 18 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ed elettivamente domiciliata in Romapresso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA], c/o Studio legale Pedersoli econ domicilio digitale ex lege-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Firenze n. 1304/2021depositata il 25/06/2021 e pronunciata nel giudizio R.G. n. 949/2017.Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dinanzi al Tribunale di Firenze, la [OSCURATO:PERSONA] OttaviaS.s. chiedeva la disapplicazione e/o l'annullamento del decreto n. 2027 del30/09/14, con cui A.R.T.E.A. - [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA] (anche solo ARTEA) – preso atto dell'intervenuta esclusionedella società dall'[OSCURATO:PERSONA], a titolo sanzionatorio,in data 7/10/13, e dichiaratane la decadenza dall'ammissione all'erogazionedi contributi in favore di operatori biologici – aveva autorizzato l'organismoregionale al recupero, mediante compensazione con pagamenti futuri, delleerogazioni già versate in suo favore per gli anni 2010, 2011 e 2012.L'attrice chiedeva al Giudice di primo grado l'accertamento del suodiritto a non restituire le somme ricevute a tale titolo e la conseguente con-danna di ARTEA al versamento di euro 36.289,96, pari alle somme indebi-tamente compensate successivamente alla notifica del provvedimento didecadenza.Il Tribunale accoglieva domanda dell'azienda agricola, nella ritenutadecadenza del provvedimento di espulsione.La società aveva infatti provveduto al pagamento delle annualità 2012e 2013 come previsto dal DM n. 15692/13, e il mancato pagamento di cor-rispettivi per il passato non avrebbe configurato un'inadempienza di carat-tere sostanziale, trattandosi di condotta non idonea a compromettere laconformità del processo di produzione o l'affidabilità dell'operatore.Il divieto di iscrizione ad altro organismo di controllo, prima del de-corso di 12 mesi dall'espulsione, non avrebbe avuto fonte normativa o ne-goziale e sarebbe stato superato dal provvedimento regionale di riammis-sione dell'azienda con effetto retroattivo.Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026Nessuna disposizione del Bando di riferimento del 2010 avrebbe im-posto la permanenza del requisito dell'iscrizione continuativamente per icinque anni di durata dell'impegno.La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, haaccolto l'impugnazione di ARTEA, ritenendo contra legem l'applicazione re-troattiva del DM n. 15692 del 2013, e stabilendo che la misura dell'espul-sione costituisse legittima misura di autotutela contrattuale, fondata suiprincipi generali di cui al Codice civile in tema di contratti sinallagmatici.La misura applicata non avrebbe comportato una reviviscenza del rap-porto o una decadenza del provvedimento di espulsione, e, non essendostata tempestivamente impugnata, essa era divenuta definitiva e non po-teva essere disapplicata in sede giudiziale.La Corte di merito ha ritenuto che l'obbligo di continuità dell'iscrizioneall'EROB ([OSCURATO:PERSONA]) per tutta la durata dell'im-pegno discendesse dal bando, ed ha escluso che ci fosse stata continuitàtra i due periodi di iscrizione, tale da impedire la decadenza dal diritto alcontributo.Per l'effetto, i giudici di appello hanno accertato e dichiarato la legit-timità del Decreto e il diritto di ARTEA a trattenere la somma di euro36.289,66, già prelevata tramite compensazione con altri pagamenti.2. [OSCURATO:PERSONA] S.s. ricorre per la cassazione dellasentenza della Corte d'appello di Firenze in epigrafe indicata con un unicomotivo.Resiste con controricorso ARTEA.Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l'unico motivo di ricorso, la ricorrente fa valere, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., l'errata interpretazione del bandoNumero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026regionale approvato con D.D. n. 1661/2010, nella parte in cui la Corte d'ap-pello ha erroneamente ritenuto che l'iscrizione all'EROB dovesse permanerecontinuativamente per tutto il quinquennio dell'impegno.Deduce il ricorrente che il bando richiedeva invece l'iscrizione solo almomento della domanda e della formazione della graduatoria, e non preve-deva alcun obbligo di permanenza ininterrotta.La Corte d'appello ha attribuito alla riduzione del periodo di conversioneun valore non corretto, sostenendo che non equivaleva a continuità di iscri-zione, e che il riconoscimento regionale aveva attestato l'effettivo rispettodelle tecniche biologiche senza soluzione di continuità.I giudici di appello hanno esteso indebitamente la portata delle previ-sioni della DGR n. 1026/2008 sul mancato rispetto dei requisiti di accesso,le norme sui cambi di OdC (DM n. 1071/2012) e sugli obblighi di trasmis-sione degli elenchi (DM 27/11/2009), utilizzandole per dedurre un requisitodi continuità mai previsto dal bando o lex specialis.La Corte di merito ha ignorato che l'attività di controllo non aveva avutosoluzione di continuità e che la Regione aveva riconosciuto retroattivamentel'idoneità aziendale e la conclusione del periodo di conversione proprio alladata dell'espulsione.La lex specialis non richiedeva la continuità dell'iscrizione all'EROB; ilrequisito dell'iscrizione aveva rilievo solo al momento della domanda e dellagraduatoria e l'impegno quinquennale, a sua volta, riguardava il rispettodelle tecniche di produzione biologica e non la permanenza formale nell'E-ROB.L'espulsione per omesso pagamento era sanzione non sostanziale e nonincideva sulla qualità del processo produttivo.La riduzione del periodo di conversione confermava la continuità ma-teriale del metodo biologico e, venendo meno il presupposto della continuitàformale, era illegittima la revoca dei contributi e il recupero delle somme.Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026La controricorrente resiste deducendo l'infondatezza dell'avversomezzo nel corretto governo dei principi di diritto da parte della Corte terri-toriale.La lex specialis della procedura di concessione degli aiuti, a cui haaderito la società attuale ricorrente, e le [OSCURATO:PERSONA] attuative delProgramma di [OSCURATO:PERSONA] (PSR), avrebbero previsto, come corretta-mente ritenuto dai giudici di appello, la necessità dell'iscrizione all'EROB perpoter accedere al beneficio, e la necessità della sua permanenza in conti-nuità e per tutta la durata dell'impegno.2. Il motivo è inammissibile per plurime ragioni.2.1. Vi è innanzitutto la preclusione alla sindacabilità nel giudizio dicassazione, sub specie della violazione di legge, dell'interpretazione delbando di una procedura concorsuale, nei termini di seguito indicati.Il bando di concorso è atto amministrativo generale con natura di lexspecialis della procedura concorsuale, che disciplina requisiti, modalità ecriteri di valutazione, vincolando l'Amministrazione e i partecipanti.Esso condivide sia la natura di un provvedimento amministrativo, cheavvia il procedimento, sia quella di un atto che regola le posizioni sogget-tive, senza assumere natura di atto normativo o di regolamento.Sulla indicata premessa, come affermato da questa Corte, l'interpre-tazione di un atto amministrativo a contenuto non normativo, risolvendosinell'accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di meritoed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguatae immune dalla violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti, ap-plicabili anche agli atti amministrativi, tenendo conto dell'esigenza di cer-tezza dei rapporti e del buon andamento della P.A.Sicché, la parte che denunzi in cassazione l'erronea interpretazione,in sede di merito, di un atto amministrativo, è tenuta, a pena di inammis-sibilità del ricorso, a indicare quali canoni o criteri ermeneutici siano stativiolati; in mancanza, l'individuazione della volontà dell'ente pubblico è cen-Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026surabile non quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano di-verse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o in-ficiate da contraddittorietà logica o giuridica (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.5966 del 23/02/2022; in termini: Cass., Sez. L, Sentenza n. 17367 del 23/07/2010).Pur formalmente rubricato ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., il proposto mezzo – che non può veicolare nella materia in scrutiniouna diretta violazione o falsa applicazione di norme di diritto – si traduce,comunque, nei limiti del sindacato ammesso, nella inefficace prospettazionedi una diversa e alternativa lettura delle disposizioni del bando regionale, inuna prospettiva che in alcun modo attinge i criteri interpretativi dell'attoimpugnato.Tanto avviene là dove il motivo assume che l'iscrizione all'EROB co-stituirebbe un requisito la cui sussistenza andrebbe circoscritta alla fase diaccesso, e non estesa anche alla permanenza nel beneficio.Urta quindi irrimediabilmente la segnalata denuncia con il costanteorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale l'interpre-tazione del contenuto di un atto negoziale o comunque regolativo – com-presi i bandi e le leges speciales dei procedimenti amministrativi – integraun accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in cas-sazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, ovvero per viziomotivazionale, nei ristretti termini di cui all'art. 360, primo comma, n. 5c.p.c. (ex multis, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5966 cit. del 23/02/2022;Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 28319 del 28/11/2017; Cass. Sez. 3, Sentenzan. 2465 del 10/02/2015).Ne consegue che non è consentito alla parte, sotto l'apparente dedu-zione della violazione di legge, contrapporre una propria interpretazione al-ternativa del testo negoziale o regolamentare, essendo invece necessariodenunciare specificamente la violazione dei criteri legali di interpretazioneNumero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/2026(artt. 1362 ss. c.c.) e indicare in quale modo il giudice di merito se ne siadiscostato.Anche in materia di atti amministrativi generali e bandi pubblici, l'at-tività interpretativa segue i criteri propri dell'ermeneutica contrattuale, sic-ché la relativa censura in sede di legittimità deve essere veicolata attraversola deduzione della violazione degli artt. 1362 ss. c.c., non potendo invecetradursi in una mera contrapposizione di letture (Cass., Sez. 1, Sentenza n.4178 del 22/02/2007).Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha proceduto a una interpreta-zione sistematica della lex specialis, valorizzando il complesso delle dispo-sizioni del bando e la funzione del sistema di controllo, e giungendo allaconclusione che l'iscrizione all'EROB costituiva requisito da mantenere perl'intera durata dell'impegno.A fronte di tale percorso motivazionale, il ricorso si limita a prospet-tare una diversa lettura letterale delle medesime disposizioni, senza denun-ciare la violazione di specifici canoni ermeneutici, né dimostrare che l'inter-pretazione accolta dal giudice di merito sia implausibile o contraria ai criterilegali.2.2. La proposta censura è ancora inammissibile quanto al profilo dellaspecificità, poiché non si confronta con la ratio decidendi fondata su unalettura coordinata delle disposizioni del bando e sul rilievo della necessariacontinuità del requisito nel sistema degli aiuti, limitandosi a negare asserti-vamente tale approdo interpretativo.2.3. Il motivo manca altresì del requisito dell'autosufficienza, non con-tenendo la riproduzione delle clausole del bando sulle quali si incentra lacensura, in violazione del principio secondo cui il ricorrente deve porre laCorte in condizione di verificare il denunciato errore interpretativo ex actis,senza necessità di accedere a fonti esterne (tra le altre: Cass., Sez. 6 - 1,Ordinanza n. 18679 del 27/07/2017; Cass., Sez. 5, Sentenza n. 14784 del15/07/2015).Numero registro generale 3594/2022Numero sezionale 1309/2026Numero di raccolta generale 19914/2026Data pubblicazione 15/06/20263. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.Le spese seguono la soccombenza, nella misura liquidata in disposi-tivo.Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il ver-samento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13 (Cass., Sez. Un. n. 23535 del20/9/2019). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che li-quida in favore di A.R.T.E.A. - [OSCURATO:PERSONA] per le [OSCURATO:PERSONA], in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarienella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 e agliaccessori di legge.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. del 30 maggio2002, n. 115, della sussistenza dei presupposti processuali per il versa-mento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bisdello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/03/2026.Il PresidenteGuido Mercolino
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