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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 23554/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La corte di appello di Ancona con sentenza in data 7 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Ancona in data 12 giugno 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. e 640 c.p.

Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Omessa motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla commissione del reato di cui al capo B dell'imputazione (primo motivo); -Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 640 c.p. (ex art. 606, comma 1 lett. b c.p.p.), nonché omessa e/o contraddittorietà della motivazione (ex art. 606, comma 1 lett. e c.p.p.) con riferimento al capo A dell'imputazione (secondo motivo); -Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 597 c.p.p., 133 c.p. ed illogicità della motivazione nel ricalcolo del trattamento sanzionatorio (terzo motivo).

Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con atto datato 14/04/2022.

Il ricorso è inammissibile.

Con i primi due motivi di gravame, il ricorrente denuncia vizi di legge e carenze motivazionali afferenti all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i due episodi di truffa contestati.

Essi risultano manifestamente infondati, in quanto il secondo giudice, con argomentazioni lineari ed esaurienti, ha dato conto del perché si potesse ritenere configurata la truffa, valorizzando quali raggiri, per il reato di cui al capo B, le rassicurazioni dell'imputato circa il pagamento ed il rifiuto di pagare con bonifici accompagnato dalla giustificazione di truffe subite in passato.

Avuto riguardo alla truffa di cui al capo A, invece, la condotta fraudolenta è stata correttamente individuata nella consegna di un assegno in pagamento, nella consapevolezza che fosse rubato; situazione che è risultata poi determinante ai fini del conseguimento del profitto.

Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto, invece, il trattamento sanzionatorio, per come esso è stato riformulato a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale per il più grave reato di ricettazione.

Ebbene, anche sotto tale profilo, non emerge alcun vizio nella sentenza impugnata, avendo la corte di appello logicamente motivato circa il nuovo calcolo di pena e la diversa valutazione della gravità delle due ipotesi delittuose rimanenti, al fine di individuare il reato base su cui effettuare l'aumento per la continuazione.

Sul punto è opportuno rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 597 c.p.p., poiché, come sancito da questa Corte in un caso analogo, "non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado" (Sez. 5 n. 44632 de/ 06/10/2021 Rv. 282279).

Le osservazioni fin qui esposte conducono, pertanto, a ritenere la decisione impugnata priva delle censure dedotte dal ricorrente.

La dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La corte di appello di Ancona con sentenza in data 7 giugno 2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal tribunale di Ancona in data 12 giugno 2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], confermava la condanna in relazione al reato di cui all'art. 81 cpv. e 640 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato deducendo i seguenti motivi: -Omessa motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. in relazione alla commissione del reato di cui al capo B dell'imputazione (primo motivo); -Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 640 c.p. (ex art. 606, comma 1 lett. b c.p.p.), nonché omessa e/o contraddittorietà della motivazione (ex art. 606, comma 1 lett. e c.p.p.) con riferimento al capo A dell'imputazione (secondo motivo); -Inosservanza e/o erronea applicazione degli artt. 597 c.p.p., 133 c.p. ed illogicità della motivazione nel ricalcolo del trattamento sanzionatorio (terzo motivo). Il ricorrente ha depositato motivi aggiunti con atto datato 14/04/2022. Il ricorso è inammissibile. Con i primi due motivi di gravame, il ricorrente denuncia vizi di legge e carenze motivazionali afferenti all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i due episodi di truffa contestati. Essi risultano manifestamente infondati, in quanto il secondo giudice, con argomentazioni lineari ed esaurienti, ha dato conto del perché si potesse ritenere configurata la truffa, valorizzando quali raggiri, per il reato di cui al capo B, le rassicurazioni dell'imputato circa il pagamento ed il rifiuto di pagare con bonifici accompagnato dalla giustificazione di truffe subite in passato. Avuto riguardo alla truffa di cui al capo A, invece, la condotta fraudolenta è stata correttamente individuata nella consegna di un assegno in pagamento, nella consapevolezza che fosse rubato; situazione che è risultata poi determinante ai fini del conseguimento del profitto. Il terzo motivo di ricorso ha ad oggetto, invece, il trattamento sanzionatorio, per come esso è stato riformulato a seguito della declaratoria di incompetenza funzionale per il più grave reato di ricettazione. Ebbene, anche sotto tale profilo, non emerge alcun vizio nella sentenza impugnata, avendo la corte di appello logicamente motivato circa il nuovo calcolo di pena e la diversa valutazione della gravità delle due ipotesi delittuose rimanenti, al fine di individuare il reato base su cui effettuare l'aumento per la continuazione. Sul punto è opportuno rilevare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, ovvero agli aumenti per la continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. Neppure sussiste la denunciata violazione dell'art. 597 c.p.p., poiché, come sancito da questa Corte in un caso analogo, "non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per determinare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinate dal giudice di primo grado" (Sez. 5 n. 44632 de/ 06/10/2021 Rv. 282279). Le osservazioni fin qui esposte conducono, pertanto, a ritenere la decisione impugnata priva delle censure dedotte dal ricorrente. La dichiarata inammissibilità dei motivi del ricorso principale cui si si ricolleghino i motivi aggiunti, idonei, in astratto, a colmarne i difetti, travolge anche questi ultimi, non potendo essere tardivamente sanato il vizio radicale dell'impugnazione originaria; e ciò vale anche nel caso in cui il ricorso non sia integralmente inammissibile (cfr., Sez. 5, n. 8439 del 24/01/2020, L., Rv. 278387). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 03/05/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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