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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 ottobre 2021

Cassazione n. 40748/2021

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/09/2018 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 26/06/2017 dal Tribunale di Latina, con la quale PAGANO Luca era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di sostituzione di persona e di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] Alessio.

2. Ricorre per cassazione il PAGANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di una seconda concessione della sospensione condizionale della pena.

Si censura la sentenza impugnata per aver fatto riferimento a "cinque precedenti specifici coevi al reato in esame", che peraltro non trovavano riscontro negli atti processuali "almeno allo stato della documentazione presente in atti fin dal giudizio di prime cure (casellario giudiziale datato 26/08/2013)".

3. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando il carattere dubitativo della censura, formulata peraltro con riferimento al contenuto del fascicolo di primo grado.

4. Con atto del 06/09/2021, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è radicalmente inammissibile.

2. La censura difensiva, stando alla quale il riferimento della Corte d'Appello ai "cinque precedenti specifici coevi al reato in esame" risulterebbe non confortata dalle risultanze processuali, risulta totalmente smentita dalla semplice lettura del certificato penale allegato al fascicolo della Corte d'Appello, dal quale emerge - esattamente come indicato in sentenza - la presenza di cinque condanne per i reati di truffa commessi nel 2011 (ad eccezione dell'ultimo, posto in essere nel 2013), ovvero in un periodo sostanzialmente coincidente con il reato in esame.

Né si intende, francamente, per quale ragione la Corte d'Appello avrebbe dovuto ignorare le risultanze del predetto certificato, e affidarsi - sembra di comprendere dalla lettura del ricorso - a quello contenuto nel fascicolo del giudizio di primo grado, evidentemente meno aggiornato.

3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare - in considerazione delle doglianze prospettate - in Euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 01 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re ,estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Vittori azienza Lucia pOriali 2 DEPOS![OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 21/09/2018 dalla Corte d'Appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 26/06/2017 dal Tribunale di Latina, con la quale PAGANO Luca era stato condannato alla pena di giustizia in relazione ai reati di sostituzione di persona e di truffa in danno di [OSCURATO:PERSONA] Alessio. 2. Ricorre per cassazione il PAGANO, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al diniego di una seconda concessione della sospensione condizionale della pena. Si censura la sentenza impugnata per aver fatto riferimento a "cinque precedenti specifici coevi al reato in esame", che peraltro non trovavano riscontro negli atti processuali "almeno allo stato della documentazione presente in atti fin dal giudizio di prime cure (casellario giudiziale datato 26/08/2013)". 3. Con memoria ritualmente depositata, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, rilevando il carattere dubitativo della censura, formulata peraltro con riferimento al contenuto del fascicolo di primo grado. 4. Con atto del 06/09/2021, il difensore insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è radicalmente inammissibile. 2. La censura difensiva, stando alla quale il riferimento della Corte d'Appello ai "cinque precedenti specifici coevi al reato in esame" risulterebbe non confortata dalle risultanze processuali, risulta totalmente smentita dalla semplice lettura del certificato penale allegato al fascicolo della Corte d'Appello, dal quale emerge - esattamente come indicato in sentenza - la presenza di cinque condanne per i reati di truffa commessi nel 2011 (ad eccezione dell'ultimo, posto in essere nel 2013), ovvero in un periodo sostanzialmente coincidente con il reato in esame. Né si intende, francamente, per quale ragione la Corte d'Appello avrebbe dovuto ignorare le risultanze del predetto certificato, e affidarsi - sembra di comprendere dalla lettura del ricorso - a quello contenuto nel fascicolo del giudizio di primo grado, evidentemente meno aggiornato. 3. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che appare equo quantificare - in considerazione delle doglianze prospettate - in Euro quattromila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 01 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] re ,estensore [OSCURATO:PERSONA] ente Vittori azienza Lucia pOriali 2 DEPOS![OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40748/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris