CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08294/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3662/2013 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; - intimata - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Cam- pania, sez. staccata di Salerno, n.521/9/2011 depositata il 12 dicembre 2011 e non notificata. Lette le conclusioni del sostituto [OSCURATO:PERSONA] nel senso dell'accoglimento del ricorso. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 20 dicembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campa- nia, sez. staccata di Salerno, veniva parzialmente accolto l'appello pro- posto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza n.280/4/2009 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] di Avellino, avente ad oggetto tre cartelle di pagamento relative ad II.DD., IVA, interessi e sanzioni relative agli anni di imposta 1996 e 1999. 2. La società, esercente attività di produzione e commercio di attrez- zature e articoli fotografici, era destinataria di avvisi di accertamento e di rettifica, oggetto di separato contenzioso deciso avanti alla CTP con sentenza n.242/6/05 e poi, in grado di appello, con sentenza della CTR n.183/5/08 parzialmente confermativa delle riprese. i 3. Nelle more, l'Agenzia emetteva le cartelle a seguito di iscrizione a ruolo del 50% delle imposte accertate ex art.15 del d.P.R. n.602 del 1973, cartelle di pagamento impugnate nel presente giudizio. Nel det- taglio, a seguito della sentenza di primo grado resa sugli avvisi di ac- certamento e rettifica e previo sgravio parziale, l'Agenzia revocava la sospensione della cartella n. 012003345266 relativa al 1999, emetteva la cartella n. 01280080002089210 per ulteriori importi riscuotibili per gli anni 1996 e 1999 ed emetteva altresì l'ulteriore cartella n. 01220080007749670 per il 1999. La decisione d'appello impugnata in questa sede, in parziale riforma di quella di primo grado, annullava integralmente le cartelle suddette. 4. Avverso la decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, cui replica la società con controricorso. L'agente della ri- scossione, che già in primo grado aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione, non si è costituito nel presente giudizio. D'ufficio la Corte ha rilevato che, nelle more del giudizio, la sentenza n.183/5/08 della CTR, di parziale riforma della sentenza n.242/6/05 della CTP og- getto di interpretazione da parte della sentenza impugnata in questa sede, è stata a sua volta cassata con rinvio da questa Corte con sen- tenza n.18776 del 2014 ed ha invitato le parti all'interlocuzione sulla portata della sentenza da ultimo menzionata. Considerato che: 5. Nessuna delle parti ha depositato memoria prendendo posizione sulla evidenziata questione circa la materia ancora contesa ai fini dell'art.336 comma 2 cod. proc. civ. e, presone atto, la Corte dispone senz'altro procedersi oltre. 6. Con il primo motivo di ricorso, ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ., viene dedotta la nullità della sentenza per contrasto con gli artt.36 comma 2 n.4 e 62 primo comma del d.lgs. n.546 del 1992, 132 comma 2 n.4 cod. proc. civ., per motivazione apparente della sentenza, ,-; tanto con riferimento alle ragioni di fatto quanto di diritto della deci- sione, impeditive anche di comprendere l'effettivo contenuto della de- cisione stessa. 7. Il motivo è fondato. La Corte reitera l'insegnamento secondo cui «La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché re- cante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragio- namento seguito dal giudice per la formazione del proprio convinci- mento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass. Sez. Un. 3 novembre 2016 n. 22232). Orbene, a fronte del complesso contenzioso sopra sintetiz- zato sono apparenti le argomentazioni espresse dal giudice d'appello nel decidere sulla domanda. 8. Innanzitutto, con riferimento alla cartella di pagamento cartella n. 012003345266, la ratio decidendi che ritiene superflua la decisione sulla richiesta cautelare di revoca della sospensione della cartella, do- vendo la CTR decidere sulla richiesta di annullamento della cartella, non è seguita da una comprensibile e argomentata pronuncia sugli in- dividuati motivi di appello in cui viene chiesto l'annullamento della car- tella di pagamento suddetta, questione identificata dalla stessa CTR come parte del thema decidendum e ragione portante la mancata pro- nuncia sulla richiesta cautelare, sicché il circolo argomentativo non poggia su alcun fondamento effettivo. 9. Egualmente, è tautologica la decisione relativa alle cartelle di paga- mento nn. 01280080002089210 e 01220080007749670. Infatti, la CTR a riguardo dapprima afferma correttamente di dover in linea di principio interpretare il contenuto della sentenza n.242/6/05 della CTP, ma poi in concreto da un lato si limita a calare il brocardo «in claris non fit interpretatio» quanto al "rilievo n.2" e al "rilievo n.3" e, dall'altro, per il 1999 non spiega in alcun modo perché a suo giudizio «con la decisione 21.4.2005 la CTP abbia inteso annullare solo il terzo rilievo, parta A del relativo avviso di accertamento». La complessiva decisione sulla domanda è dunque graficamente esistente, ma non rende perce- pibile all'esterno il suo fondamento. 10. L'accoglimento del primo motivo determina la nullità della sentenza con conseguente assorbimento del secondo motivo, con il quale viene dedotta l'omessa motivazione su fatti controversi e decisivi della causa, e del terzo motivo, incentrato sull'insufficiente e contraddittoria moti- vazione. 11. Per l'effetto, la decisione va cassata con rinvio alla Commissione tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo e il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, per ulte- riore esame in relazione al profi