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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 15535/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7008-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] '91 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.-Nel corso del procedimento volto all’espropriazione di un terreno sito in comune di Senigallia, il Collegio dei tecnici nominato ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 327/01, determinava in euro 653.310,00 l’indennità complessiva da corrispondere alla società [OSCURATO:PERSONA] '91 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], comprensiva dell’indennizzo per l’area espropriata e dei danni residui alla proprietà soggetta al provvedimento ablativo.

2. Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria dell’ANAS, proponeva ricorso avverso tale determinazione ai sensi dell’art 702 bis cod. proc. civ. davanti alla competente Corte d’appello di Ancona, chiedendo la rideterminazione di tale indennità.

3. Si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA] 91 chiedendo in via riconvenzionale la corresponsione dell’indennità di occupazione oltre a quella degli interessi legali e moratori nonché della rivalutazione monetaria.

4. L’adita corte d’appello rilevava come la procedura ablativa nei confronti del controricorrente si era concretizzata in un primo decreto di temporanea occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del T.U.E., con successiva immissione in possesso e decreto di esproprio.

5. La corte territoriale disponeva CTU chiedendo al tecnico di effettuare una valutazione sul valore dei terreni espropriati al fine del calcolo dell’indennità.

6. Condividendo quanto rilevato dal consulente, la corte distrettuale accertava in euro 16,00/mq il valore venale medio del bene sposando il criterio di calcolo basato sulle comparazione delle stime del Collegio dei tecnici e delle difese delle parti tenendo parimenti conto della fascia di rispetto autostradale e degli altri vincoli incidenti sul terreno tali da rendere il terreno non edificabile.

7. A tale determinazione il giudice adito aggiungeva un’ulteriore indennità volta a compensare la perdita di valore del fondo dovuto alla minore dimensione dello stesso e alla conseguente maggiore difficoltà di utilizzo dei mezzi agricoli determinando un’indennità complessiva di esproprio pari ad euro 299.000,00.

8. Si accertava parimenti il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] 91 all’indennità di occupazione temporanea, calcolata in euro 10.896,22, e dell’indennità per l’occupazione temporanea di urgenza.

Tale ultima indennità, per quanto qui rileva, veniva quantificata in euro 157.805,56 oltre all’importo differenziale dalla data del decreto di esproprio (10 settembre 2015) fino alla corresponsione dell’intera indennità, ai sensi dell’art. 22 bis ai sensi del D.P.R. 327/01. 9.La domanda riconvenzionale di diretta corresponsione delle somme indennitarie veniva rigettata in quanto Autostrade nel depositare tale somma presso la Cassa depositi e prestiti aveva agito ai sensi della normativa vigente.

10. In considerazione di quanto sopra, con ordinanza n. 3638 pubblicata il 14 dicembre 2017, la corte d’appello di Ancona rideterminava nei sensi sopra indicati l’indennità e condannava Autostrade per l’Italia a sostenere 2/3 delle spese di lite esclusa quelle relative alla CTU, già liquidate. 11.Avverso tale ordinanza con atto notificato il 1 marzo 2018, Autostrade per l’Italia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] 91 con controricorso notificato in data 12 aprile 2018.

12. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che

13. Il ricorso è volto a censurare il capo dell’ordinanza nel quale il giudice del merito condanna Autostrade per l’Italia al pagamento dell’indennità di occupazione di urgenza per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di completa corresponsione dell’indennità di esproprio da individuare con il deposito dell’importo presso la Cassa depositi e prestiti.

14. Il ricorrente lamenta, relativamente a tale statuizione, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 20, 22 bis,26 e 50 D.P.R. 327/01. 15.Il ricorrente identifica la ratio dell’istituto nel ristoro concesso per l’indisponibilità del bene subita dal soggetto sottoposto alla procedura di esproprio fino al momento del trasferimento di proprietà in capo all’ente espropriante.

Tale pregiudizio cesserebbe a seguito del trasferimento della proprietà all’ente espropriante susseguente all’emanazione del decreto di esproprio.

Pertanto il calcolo dell’indennità di occupazione di urgenza dovrebbe arrivare sino a tale momento.

16. Inoltre, secondo il ricorrente anche ove si volesse individuare la corresponsione dell’indennità quale dies ad quem del calcolo dell’indennità di occupazione di urgenza, nel caso di specie tale momento corrisponderebbe comunque alla data di emissione del decreto di esproprio.

Autostrade per l’Italia avrebbe depositato le somme di indennità presso Cassa depositi e prestiti in tale data, come richiesto dalla normativa di settore.

17. Il motivo di ricorso pone dunque due distinte questioni.

La prima è volta all’individuazione del dies ad quem ai fini del calcolo dell’indennità di occupazione di urgenza ai sensi dell’articolo 22 bis D.P.R. 327/01.

La seconda relativa agli effetti del deposito dell’indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti rispetto all’indennità di occupazione di urgenza. 18.La prima questione deve essere risolta nel senso dell’infondatezza.

19. L’art. 22 bis D.P.R. 327/01 nel suo quinto comma recita: “per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1” e risulta quindi inequivoco nell’identificare il momento di cessazione del pregiudizio subito dal soggetto espropriato alla data di corresponsione dell’indennità. 20.Tale interpretazione letterale è suffragata da recente giurisprudenza di questa Corte che esprime il principio per cui “in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] o dei soggetti ad essa equiparati(Cass.32415/2019)”. 21.Quanto alle modalità di corresponsione dell’indennità di esproprio, oggetto della seconda parte del primo motivo, non vi sono dubbi che questa debba essere depositata presso Cassa depositi e prestiti. 22.Il giudice del merito ha tenuto conto di tale circostanza nelle motivazioni dell’ordinanza prevedendo la compensazione tra quanto già depositato presso Cassa depositi e prestiti e quanto ancora dovuto a titolo di indennità da parte di Autostrade per l’Italia.

23. La censura del ricorrente, in questa parte, si configura come di merito e non di legittimità, in quanto mirata ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa relativi al momento del deposito e deve quindi essere dichiarata inammissibile. 24.In conclusione il ricorso è respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo.

25. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettail ricorso e condanna la rico rrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7008-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] '91 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] , elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 290, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 14/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/04/2023 dalla consigliera [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che 1.-Nel corso del procedimento volto all’espropriazione di un terreno sito in comune di Senigallia, il Collegio dei tecnici nominato ai sensi dell’art. 21 D.P.R. 327/01, determinava in euro 653.310,00 l’indennità complessiva da corrispondere alla società [OSCURATO:PERSONA] '91 di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], comprensiva dell’indennizzo per l’area espropriata e dei danni residui alla proprietà soggetta al provvedimento ablativo. 2. Autostrade per l’Italia [OSCURATO:SOCIETA]., quale concessionaria dell’ANAS, proponeva ricorso avverso tale determinazione ai sensi dell’art 702 bis cod. proc. civ. davanti alla competente Corte d’appello di Ancona, chiedendo la rideterminazione di tale indennità. 3. Si costituiva la convenuta [OSCURATO:PERSONA] 91 chiedendo in via riconvenzionale la corresponsione dell’indennità di occupazione oltre a quella degli interessi legali e moratori nonché della rivalutazione monetaria. 4. L’adita corte d’appello rilevava come la procedura ablativa nei confronti del controricorrente si era concretizzata in un primo decreto di temporanea occupazione d’urgenza ai sensi dell’art. 22 bis del T.U.E., con successiva immissione in possesso e decreto di esproprio. 5. La corte territoriale disponeva CTU chiedendo al tecnico di effettuare una valutazione sul valore dei terreni espropriati al fine del calcolo dell’indennità. 6. Condividendo quanto rilevato dal consulente, la corte distrettuale accertava in euro 16,00/mq il valore venale medio del bene sposando il criterio di calcolo basato sulle comparazione delle stime del Collegio dei tecnici e delle difese delle parti tenendo parimenti conto della fascia di rispetto autostradale e degli altri vincoli incidenti sul terreno tali da rendere il terreno non edificabile. 7. A tale determinazione il giudice adito aggiungeva un’ulteriore indennità volta a compensare la perdita di valore del fondo dovuto alla minore dimensione dello stesso e alla conseguente maggiore difficoltà di utilizzo dei mezzi agricoli determinando un’indennità complessiva di esproprio pari ad euro 299.000,00. 8. Si accertava parimenti il diritto dell’[OSCURATO:PERSONA] 91 all’indennità di occupazione temporanea, calcolata in euro 10.896,22, e dell’indennità per l’occupazione temporanea di urgenza. Tale ultima indennità, per quanto qui rileva, veniva quantificata in euro 157.805,56 oltre all’importo differenziale dalla data del decreto di esproprio (10 settembre 2015) fino alla corresponsione dell’intera indennità, ai sensi dell’art. 22 bis ai sensi del D.P.R. 327/01. 9.La domanda riconvenzionale di diretta corresponsione delle somme indennitarie veniva rigettata in quanto Autostrade nel depositare tale somma presso la Cassa depositi e prestiti aveva agito ai sensi della normativa vigente. 10. In considerazione di quanto sopra, con ordinanza n. 3638 pubblicata il 14 dicembre 2017, la corte d’appello di Ancona rideterminava nei sensi sopra indicati l’indennità e condannava Autostrade per l’Italia a sostenere 2/3 delle spese di lite esclusa quelle relative alla CTU, già liquidate. 11.Avverso tale ordinanza con atto notificato il 1 marzo 2018, Autostrade per l’Italia ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA] 91 con controricorso notificato in data 12 aprile 2018. 12. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative. considerato che 13. Il ricorso è volto a censurare il capo dell’ordinanza nel quale il giudice del merito condanna Autostrade per l’Italia al pagamento dell’indennità di occupazione di urgenza per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di completa corresponsione dell’indennità di esproprio da individuare con il deposito dell’importo presso la Cassa depositi e prestiti. 14. Il ricorrente lamenta, relativamente a tale statuizione, la violazione, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 20, 22 bis,26 e 50 D.P.R. 327/01. 15.Il ricorrente identifica la ratio dell’istituto nel ristoro concesso per l’indisponibilità del bene subita dal soggetto sottoposto alla procedura di esproprio fino al momento del trasferimento di proprietà in capo all’ente espropriante. Tale pregiudizio cesserebbe a seguito del trasferimento della proprietà all’ente espropriante susseguente all’emanazione del decreto di esproprio. Pertanto il calcolo dell’indennità di occupazione di urgenza dovrebbe arrivare sino a tale momento. 16. Inoltre, secondo il ricorrente anche ove si volesse individuare la corresponsione dell’indennità quale dies ad quem del calcolo dell’indennità di occupazione di urgenza, nel caso di specie tale momento corrisponderebbe comunque alla data di emissione del decreto di esproprio. Autostrade per l’Italia avrebbe depositato le somme di indennità presso Cassa depositi e prestiti in tale data, come richiesto dalla normativa di settore. 17. Il motivo di ricorso pone dunque due distinte questioni. La prima è volta all’individuazione del dies ad quem ai fini del calcolo dell’indennità di occupazione di urgenza ai sensi dell’articolo 22 bis D.P.R. 327/01. La seconda relativa agli effetti del deposito dell’indennità di esproprio presso la Cassa depositi e prestiti rispetto all’indennità di occupazione di urgenza. 18.La prima questione deve essere risolta nel senso dell’infondatezza. 19. L’art. 22 bis D.P.R. 327/01 nel suo quinto comma recita: “per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1” e risulta quindi inequivoco nell’identificare il momento di cessazione del pregiudizio subito dal soggetto espropriato alla data di corresponsione dell’indennità. 20.Tale interpretazione letterale è suffragata da recente giurisprudenza di questa Corte che esprime il principio per cui “in materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indennità di occupazione d'urgenza, essendo volta a compensare il proprietario per la mancata disponibilità del bene, in relazione a quanto avrebbe percepito periodicamente da esso, va calcolata sino alla data dell'effettivo deposito dell'indennità di esproprio, momento che conclude la fattispecie complessa da cui deriva l'effetto dell'acquisizione della proprietà del bene anzidetto da parte della [OSCURATO:PERSONA] o dei soggetti ad essa equiparati(Cass.32415/2019)”. 21.Quanto alle modalità di corresponsione dell’indennità di esproprio, oggetto della seconda parte del primo motivo, non vi sono dubbi che questa debba essere depositata presso Cassa depositi e prestiti. 22.Il giudice del merito ha tenuto conto di tale circostanza nelle motivazioni dell’ordinanza prevedendo la compensazione tra quanto già depositato presso Cassa depositi e prestiti e quanto ancora dovuto a titolo di indennità da parte di Autostrade per l’Italia. 23. La censura del ricorrente, in questa parte, si configura come di merito e non di legittimità, in quanto mirata ad ottenere una rivalutazione dei fatti di causa relativi al momento del deposito e deve quindi essere dichiarata inammissibile. 24.In conclusione il ricorso è respinto e, in applicazione del principio della soccombenza, la ricorrente è condannata alla rifusione delle spese di lite a favore della controricorrente nella misura liquidata in dispositivo. 25. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettail ricorso e condanna la rico rrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
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