Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1970
ECLI:EU:C:1970:92
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61970C0013
CONCLUSIONI DELL'[OSCURATO:PERSONA]
DEL 12 NOVEMBRE 1970 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA] Presidente
,
[OSCURATO:PERSONA]
,
per meglio illustrare l'origine e la portata della presente controversia, sarà opportuno ricordare le principali tappe della legislazione tedesca sulle bevande alcooliche.
Porgo le mie scuse se sarà una monotona ripetizione per coloro che già conoscono la materia a fondo, ma forse questa famigliarità con l'argomento non è uniformemente diffusa tra i miei ascoltatori.
Come quasi tutte le legislazioni europee, la disciplina tedesca opera una distinzione fondamentale tra le bevande alcooliche :
bevande ottenute da fermentazione naturale, cioè sostanzialmente vino e birra;
—
bevande ottenute da distillazione, o — in genere — con procedimenti diversi dalla fermentazione.
—
La differenza principale tra i regimi che si applicano alle due categorie di bevande consiste in questo: gli alcoolici fermentati possono essere liberamente posti in commercio, mentre gli alcoolici distillati sono soggetti ad un monopolio di acquisto del prodotto grezzo, istituito con legge 8 aprile 1922, legge più volte emendata in seguito. Lo Stato acquista il prodotto grezzo, lo sottopone ad un'operazione di «rettifica» e lo rivende ai consumatori.
La disciplina fiscale attualmente vigente per i prodotti soggetti a monopolio è la seguente :
1.
Sugli alcoolici prodotti nel territorio nazionale, lo Stato gode di un monopolio di acquisto e di lavorazione del prodotto grezzo, ma il privilegio è rinunciabile. Per l'esercizio del monopolio, lo Stato riscuote un tributo detto «Branntweinsteuer», mentre in caso di rinuncia viene applicato un «Branntweinaufschlag» a carico del produttore.
2.
Prodotti importati: al monopolio il diritto esclusivo d'importare alcool grezzo o rettificato, salvo alcune deroghe espressamente previste.
Gli altri alcoolici non sono soggetti al sistema del monopolio, ma quelle bevande che, per loro natura, rientrerebbero nel regime monopolistico se fossero prodotte in Germania, sono soggette al «Monopolausgleich», che è un tributo di conguaglio in sostituzione dell'onere fiscale di monopolio, la cui entità grosso modo corrisponde all'onere fiscale gravante sugli alcool è sulle acquaviti di produzione locale. Funge da parametro per la determinazione dell'entità dei vari tributi il grado o la percentuale di «spirito di vino» o Weingeist presente nei prodotti.
A questo proposito e bene sottolineare una difficoltà di ordine linguistico: nel 18
o
e 19
o
secolo le espressioni Weingeist e «spirito di vino» avevano lo stesso significato in Francia e in Germania: servivano cioè a definire l'alcool ottenuto da distillazione o da un procedimento diverso dalla fermentazione naturale; il Condorcet, antesignano delle teorie discusse nella presente controversia, poco prima della Rivoluzione francese sottolineava come fosse difficile, nel settore dei tributi sullo spirito di vino, «trovar modo di gravare le importazioni in ragione dei vari gradi di forza di detto liquore». La terminologia ha subito una trasformazione alla fine del 19
o
secolo: l'espressione è rimasta corrente nel diritto tedesco, mentre in diritto francese è considerata un arcaismo.
In tedesco essa è divenuta più imprecisa, talvolta conserva il vecchio significato, talvolta invece, specie quando trattasi di gradazione o di percentuale di spirito di vino, designa quello che nel linguaggio moderno in Francia costituisce il tasso di alcool puro contenuto in una bevanda, indipendentemente dalla sua natura (fermentata o distillata).
Ciò premesso, si deve rilevare che il sistema tedesco testè descritto, che si presenta semplice e coerente, è risultato difficilmente applicabile a certi prodotti, specie ai vermut.
(Queste bevande, che dal 18
o
secolo sono denominate vermut, vocabolo derivato dal termine germanico arcaico «Wermot», con qui si designava l'assenzio, sono aperitivi a base di vino, per lo più bianco, a quanto ci consta, che viene aromatizzato per infusione di varie sostanze amare (assenzio, cannella, scorze d'arancio, ecc.) secondo ricette che variano da ditta a ditta. Il tenore di alcool di dette bevande è superiore a quello delle bevande ottenute con una fermentazione naturale, motivo per cui i produttori sogliono aggiungere a vini di base di varie gradazioni una certa quantità di alcool distillato o prodotto in modo diverso dalla fermentazione naturale.
Queste caratteristiche hanno sottratto il vermut, fino a qualche tempo fa, all'applicazione del Monopolausgleich. Le amministrazioni fiscali tedesche, ravvisando in questo stato di cose una discriminazione a danno dei prodotti tedeschi, tentarono di porvi rimedio facendo sorgere una giurisprudenza ad hoc. Esse chiesero infatti ai Tribunali fiscali tedeschi di statuire che ogni bevanda nella quale il vino di base fosse stato addizionato con «spirito di vino» fosse soggetta al monopolio e quindi gravata dalla tassa di conguaglio di monopolio sui prodotti importati
[OSCURATO:PERSONA] pero non assumeva questo preciso orientamento e, in due sentenze del 27 marzo 1963, rifiutò di sancire che i vini addizionati con «spirito di vino» erano
indistintamente
assoggettati al monopolio.
Rientravano nella sfera d'applicazione del monopolio solo quei vini che l'addizione di alcool avesse completamente privato delle loro caratteristiche specifiche.
Di fronte all'estrema difficolta, per non dire impossibilità, di dimostrare che i vermut importati non rientravano più nella categoria dei vini, le amministrazioni fiscali cercarono allora di risolvere il problema ricorrendo al legislatore, ma furono necessarie due norme successive. La prima legge, del 1
o
aprile 1966, incluse nella sfera d'applicazione del monopolio tutte le bevande a base di vino o assimilabili ai vini addizionati con alcool e stabiliva dei particolari criteri per la determinazione dell'imponibile sul quale commisurare la tassa di conguaglio di monopolio su dette bevande.
La norma si rivelava inadeguata allo scopo poiché quasi tutti gli importatori di vermut si fecero attestare nel paese di origine che al prodotto importato non era stato addizionato alcool.
Il fisco tedesco non si perse d'animo e, dall'aprile 1967, riuscì a far approvare dal Parlamento una norma che risultò perfettamente funzionante. La legge consisteva in un ennesimo emendamento all'articolo 151 della legge tedesca sul monopolio degli alcool e, combinata con la riforma già introdotta nel 1966, aveva in sostanza questo effetto :
1.
Ogni bevanda a base di vino si considerava «addizionata» con alcool se di gradazione superiore a 10,5
o
.
2.
1 vini di gradazione superiore a 14
o
dovevano pure ritenersi addizionati.
3.
La tassa di conguaglio di monopolio applicata a questi prodotti sarebbe stata proporzionale alla gradazione eccedente rispettivamente i 10,5
o
e i 14
o
.
Il combinato disposto delle due norme non lasciava più vie d'uscita agli importatori, che non potevano più sottrarsi al pagamento della tassa di conguaglio del monopolio.
Nell'ottobre 1967, la succursale sarrese della Cinzano importava dalla Francia 1200 litri di vermut con una gradazione di 15,7
o
, alla quale venne applicata la tassa di conguaglio di monopolio per l'eccedenza di 5,2
o
rispetto al tasso previsto di 10,5
o
.
Dopo un inutile ricorso amministrativo, la Cinzano adiva i tribunali fiscali tedeschi. Il tribunale di I grado respingeva la domanda per i motivi che esaminerò tra breve. Giunta la controversia dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], il procedimento fu sospeso per deferirvi la seguente questione :
«Se costituisca violazione dell'articolo 37, n. 2, del trattato CEE il fatto che uno Stato membro, in cui l'importazione di acquaviti è sottoposta a monopolio statale, percepisca dal 1
o
aprile 1966, sulle bevande alcooliche (ad esempio vino vermut) importate da un altro Stato membro, un'imposta compensativa corrispondente all'onere fiscale gravante sulle acquaviti di produzione interna, calcolata in ragione della gradazione alcoolica superiore ad un determinato limite, mentre fino a quel momento un'imposta del genere veniva riscossa, di regola, soltanto qualora il prodotto — vino, ad esempio — avesse perduto, a causa dell'aggiunta di alcool, le sue caratteristiche originarie».
La questione implica due osservazioni preliminari.
a)
Anzitutto è impossibile, credo, dare una risposta ad una domanda così formulata. Vi è una giurisprudenza consolidata secondo la quale, se adita in via pregiudiziale, la Corte non può pronunciarsi sulla compatibilità di una legge interna con le disposizioni del trattato.
La Corte ha questa competenza solo in caso di ricorso promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] o da uno Stato membro a norma degli articoli 169 e 170 per far rilevare una mancanza commessa da uno Stato membro.
Se adita a norma dell'articolo 177 però, la Corte non è competente a procedere a detto esame, come avete ribadito in varie sentenze e, particolarmente, ancora recentemente nella causa 20-70, [OSCURATO:PERSONA] (sentenza 21 ottobre 1970).
Penso però che possiate ricalcare la falsariga seguita in quest'ultima causa e in molte altre, cioè interpretare la questione deferita dal [OSCURATO:PERSONA] intendendola come interpretazione di una norma comunitaria onde consentire ai tribunali nazionali di applicarla correttamente.
b)
Tuttavia tengo ancora ad osservare che il dover dare un'interpretazione non deve indurvi a svisare o ad ampliare la questione.
Sotto questo profilo, la fattispecie pone un problema particolare: come avete potuto rilevare nel corso della fase orale, vi è disaccordo tra gli esperti circa l'indole della tassa di conguaglio di monopolio; il governo tedesco afferma che, — nonostante la denominazione — si tratta di un'imposta di consumo, mentre altri la ritengono una vera tassa di monopolio.
Se rosse una tassa di monopolio, va esaminata alla luce dell'articolo 37 del trattato, in caso contrario va fatto richiamo all'articolo 95 ed — eventualmente — all'articolo 12.
[OSCURATO:PERSONA] vi ha deferito soltanto la questione vertente sulla portata dell'articolo 37 del trattato.
Ciò premesso :
Siete competenti a pronunciarvi sull'indole della tassa di conguaglio di monopolio e a stabilirne la natura, cioè se sia una tassa di monopolio oppure un'imposta di consumo? Siete competenti d'altro canto a interpretare congiuntamente o alternativamente le disposizioni dell'articolo 95 ed altre che sarebbero applicabili se la tassa fosse un'imposta di consumo?
Penso di no, specie per i seguenti motivi: il [OSCURATO:PERSONA] si è reso conto della difficoltà e di proposito vi ha deferito solo la questione circa la portata dell'articolo 37.
Il giudice di primo grado si era formalmente pronunciato in merito e, dopo aver enunciato che la tassa di conguaglio di monopolio era in effetti un'imposta interna ai sensi dell'articolo 95 del trattato, aveva sancito che le disposizioni dell'articolo 37 non potevano venirle opposte, poiché non si trattava di una tassa di monopolio e, d'altro canto, le disposizioni dell'articolo 95 del trattato non rendevano illegittima l'applicazione della tassa.
[OSCURATO:PERSONA] per ora non ha inteso confermare detta interpretazione. Nel provvedimento di rinvio ha espressamente riservato la questione, specificando che intendeva deferire solo il problema dell'interpretazione dell'articolo 37, senza pregiudizio per la compatibilità del Monopolausgleich con le disposizioni degli articoli 12 e 95 del trattato CEE.
Penso quindi che non possiate ne pronunciarvi sulla natura della tassa, né interpretare sotto questo aspetto gli articoli 12 e 95 del trattato CEE. Analogamente a quanto ha fatto il [OSCURATO:PERSONA] nel provvedimento di rinvio, dovreste riservare la questione. Al massimo, tenuto conto dell'aspetto fiscale del problema, potreste giovarvi dei principi sanciti dalla vostra giurisprudenza sulla portata dell'articolo 95 per interpretare nella fattispecie l'articolo 37.
Propongo quindi d'interpretare la questione deferita attribuendole una portata più astratta di quella attribuitale dal [OSCURATO:PERSONA] e di formularla in questi termini :
«Se l'obbligo di 'standstill sancito dall'articolo 37, n. 2, del trattato CEE possa essere incompatibile con una tassa di monopolio istituita da uno Stato membro, dopo il 1
o
aprile 1966, onde compensare l'onere fiscale gravante sugli alcoolici e le acquaviti locali, ed applicata alle bevande a base di vino importate da un altro Stato membro (il vermut ad esempio) in base alla percentuale di 'spirito di vino' contenuta in dette bevande ed eccedente una determinata gradazione massima, mentre dette bevande in precedenza erano normalmente soggette a tale onere solo se al prodotto originario era stato addizionato 'spirito di vino' in modo da obliterare le caratteristiche tipiche del prodotto originario (ad esempio il vino)».
Credo che la risposta debba articolarsi su tre punti.
Primo :
un richiamo alla portata generale dell'obbligo di «standstill» imposto dall'articolo 37, n. 2.
Secondo :
un'attenuazione della rigidità di questo richiamo ai principi generali specificando al Tribunale tedesco che in linea di massima detti principi non si oppongono all'introduzione di una nuova imposta che abbia
unicamente
lo scopo e l'effetto di equiparare il trattamento fiscale dei prodotti importati a quello dei prodotti nazionali similari.
Terzo :
alcune indicazioni circa gli elementi che permettono di desumere che una tassa come quella in esame ha solo la funzione di por fine a una discriminazione a danno dei prodotti nazionali.
Riprendiamo ora ì tre punti.
I
Il primo mi pare il punto più semplice. Nella precedente giurisprudenza, specie nelle sentenze del 15 giugno 1964, Costa (Raccolta XI-1965, pag. 1151) e del 4 febbraio 1965, Albatros (Raccolta XI-1965, pag. 9) avete elaborato i seguenti principi :
1.
L'articolo 37, n. 2 costituisce in tutte le sue disposizioni una norma comunitaria atta a creare diritti soggettivi a favore dei singoli.
2.
La disposizione ha la funzione di vietare ogni nuovo provvedimento contrario al principio enunciato dall'articolo 37, n. 1, cioè ogni provvedimento che ha lo scopo o l'effetto di operare una nuova discriminazione tra i cittadini degli Stati membri, in materia di approvvigionamento e di smercio di un prodotto che può essere commerciato e scambiato tra gli Stati membri, sia instaurando restrizioni quantitative, sia introducendo nuovi dazi doganali o tasse di effetto equivalente, sia infine aumentando l'incidenza di detti oneri fiscali. Sarebbe opportuno ricordare al [OSCURATO:PERSONA] i seguenti principi, che mi paiono pienamente applicabili nella fattispecie Der due motivi :
a)
Il monopolio tedesco dell'alcool e uno dei monopoli commerciali contemplati dall'articolo 37 del trattato e non un monopolio di carattere fiscale come quelli cui si applica l'articolo 90 dello stesso trattato. Il governo tedesco non lo ha mai contestato; esso stesso lo ha definito monopolio commerciale nella sua denuncia alla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] lo ha considerato tale nella raccomandazione indirizzata alla Repubblica federale di Germania il 26 novembre 1963 e riguardante l'organizzazione di questo monopolio (
GU 10 dicembre 1963, pag. 2857
).
Questa unanimità tra autorità nazionali e autorità comunitarie sull'indole di detto monopolio ritengo metta in chiara luce la sua vera natura che la Corte potrà solo confermare.
b)
L'obbligo di «standstill» contemplato dall'articolo 37, n. 2 può ben venir applicato nella fattispecie.
Indubbiamente il monopolio tedesco degli alcool ha — almeno in parte — lo scopo di facilitare lo smercio o la valorizzazione di prodotti agricoli e ad un primo esame si può pensare che rientri nella sfera d'applicazione del n. 4 dell'articolo 37. Come ha ricordato la [OSCURATO:PERSONA] al governo della Repubblica federale di Germania nella raccomandazione testé citata e in altre due raccomandazioni del 22 marzo e del 22 dicembre 1969, il tenore di detto n. 4 stabilisce inequivocabilmente che i vincoli di cui al n. 2 dell'articolo 37 sono applicabili ai monopoli riguardanti prodotti agricoli e il n. 4 ha soltanto lo scopo di stabilire alcune norme speciali relative alle condizioni di progressiva organizzazione di questo tipo di monopoli affinché vengano integralmente applicate le disposizioni dell'articolo 37.
Penso quindi che il primo punto della risposta al [OSCURATO:PERSONA] consisterà nel sottolineare i principi già sanciti dalla vostra giurisprudenza circa la portata dell'articolo 37 n. 2 che, come ho detto, paiono applicabili nella fattispecie.
II
Nel secondo punto della vostra risposta dovete già affrontare un problema più delicato.
In udienza è risultato chiaramente che il governo tedesco insiste sia sul fatto che la norma in virtù della quale dall'aprile 1966 le bevande a base di vino — e specie il vermut — sono soggette alla tassa di conguaglio di monopolio non è una vera e propria
legge nuova
ma in un certo senso è una disposizione che interpreta la legge anteriore, sia sul fatto che per di più la legge non rivela alcuna incompatibilità con l'articolo 37, n. 2, giacché né mira né si risolve in una discriminazione fiscale a danno degli importatori, anzi si ripropone di por fine ad una discriminazione fiscale di cui fino a quel momento erano stati vittima soltanto i fabbricanti di vermut che impiegavano alcool prodotti in Germania.
Il primo punto dell'argomento non mi pare sostenibile: è impossibile ammettere che la legge entrata in vigore in Germania nell'aprile 1966 fosse una semplice norma interpretativa.
Proprio per riuscire nel loro intento di assoggettare i vermut importati al Monopolausgleich, le autorità fiscali tedesche, come abbiamo visto, hanno proposto e fatto approvare una legge che non era interpretativa, ma
complementare.
Si tratta quindi di un provvedimento nuovo.
Mi pare invece conferente il secondo punto dell'argomento, almeno per quanto riguarda il principio, e la [OSCURATO:PERSONA] è dello stesso parere.
Penso infatti che l'adozione di un nuovo provvedimento non rappresenti un atto incompatibile con l'obbligo di «standstill» sancito dall'articolo 37, n. 2 se
unico
scopo e
unico
effetto della norma non è quello di creare una discriminazione a danno dell'importatore, ma quello di por fine ad una discriminazione praticata a danno del produttore nazionale.
È
evidente cne questa tesi non può venir accettata sic et simpliciter e le si possono opporre almeno due obiezioni, che mi hanno fatto esitare prima di decidermi a suggerirvi di accogliere l'intera teoria. Prima obiezione: finalità sostanziale dell'articolo 37 del trattato è l'organizzazione dei monopoli nazionali.
Ci si può domandare quindi se il voler eliminare una discriminazione a danno del prodotto nazionale, conseguenza del sistema e della disciplina monopolistica, non porta invece ad una cristallizzazione e ad un rafforzamento del monopolio nella sua rigidità precomunitaria, mentre la volontà degli autori del trattato è stata esattamente quella di amalgamarlo progressivamente al sistema comunitario.
L'obiezione costituisce pero un ostacolo sormontabile.
Il trattato, all'articolo 37, come in molti altri, distingue nettamente tra obiettivi a lunga scadenza ed obblighi che comunque gli Stati membri devono assolvere anche prima del perseguimento di detti obiettivi. A mio giudizio, quindi, l'eventuale incidenza indiretta sul perseguimento degli obiettivi a lunga scadenza di un provvedimento adottato durante il periodo transitorio, non può di per sé esser tale da viziare d'illegittimità il provvedimento stesso se esso è conforme agli scopi definiti dal trattato e non stride con gli obblighi che il trattato impone agli Stati membri.
Resta la seconda obiezione, che io stesso ho formulato prima di proporvi di accogliere la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA]: un provvedimento mirante ed avente l'effetto di abolire una discriminazione
a danno dei produttori nazionali
è conforme agli scopi del trattato e compatibile con gli impegni che gli Stati sono tenuti ad assolvere ?
Sulle prime si potrebbe dubitarne. Infatti uno degli obiettivi del mercato comune, specie quello che implica il divieto o la soppressione di discriminazioni praticate in uno Stato a danno degli importatori, è lo sviluppo degli scambi tra Stati membri.
E incontestabile che la soppressione di una discriminazione praticata in uno Stato a danno dei produttori nazionali non implica automaticamente uno sviluppo delle importazioni, anzi in molti casi può giungere a frenarle, almeno in determinati settori, parzialmente o temporaneamente.
E quindi logico domandarsi se tale provvedimento è conciliabile con gli obiettivi che gli Stati firmatari del trattato di Roma si sono prefissi di comune accordo, ma credo che la risposta si possa rinvenire nel trattato stesso.
Infatti, uno dei principali scopi del mercato comune è quello enunciato sia nel preambolo che nell'articolo 3, lettera f) del trattato, cioè di
«garantire che la concorrenza non sia falsata».
Lo sviluppo degli scambi tra gli Stati è soltanto uno dei mezzi per giungere a questo risultato. Inoltre ritengo che, nel caso in cui la concorrenza sia falsata da una discriminazione operata a danno dei produttori nazionali, è funzione del mercato comune e costituisce obbligo imposto dal trattato por fine a questa discriminazione, poiché essa è perniciosa alla leale concorrenza, alla stessa guisa delle discriminazioni che pregiudicano gli importatori.
In definitiva e l'interesse del consumatore, cioè del privato che nella fattispecie ha valore di legge suprema. Se tale interesse può essere tutelato con un provvedimento che garantisca che non sia falsata la concorrenza, il provvedimento è conforme agli scopi del trattato.
Si può sempre rilevare che il consumatore da tutelarsi nella fattispecie, cioè il bevitore di vermut, è un soggetto che socialmente e moralmente non merita alcuna tutela particolare.
La questione pero esula dal tema che ci siamo proposti oggi.
Le norme comunitarie si applicano agli alcool da bevanda come ad altri prodotti. Se, come mi auguro, vi sarà un giorno una campagna comunitaria contro l'alcoolismo, l'unica possibile impostazione è la disciplina sul piano europeo degli oneri fiscali, e pare che tale disciplina sia già allo studio.
Ciò premesso, ritengo che il secondo punto della risposta che darete al [OSCURATO:PERSONA] dovrà mettere in risalto che l'articolo 37, n. 2 del trattato, pur vietando ogni provvedimento che operi nuove discriminazioni nei confronti degli importatori, non si oppone alla soppressione di una discriminazione già praticata a danno dei produttori nazionali.
III
Siete però tenuti a contenere la vostra risposta nei limiti proposti dalla [OSCURATO:PERSONA] ?
Direi di no; quindi, dopo aver posto dei principi nei primi due punti della risposta, dovreste indicare al [OSCURATO:PERSONA], almeno nelle loro linee principali, quali presupposti consentono di affermare che un'imposta come quella in esame ha unicamente lo scopo e l'effetto di por fine ad una discriminazione a danno dei prodotti nazionali. Penso che questi presupposti siano due, cioè gli stessi che avete già enunciato come condizione per applicare l'articolo 95.
Il primo è che il tributo non sia superiore a quello gravante direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali similari.
Onde stabilire se il presupposto sussiste, il [OSCURATO:PERSONA] dovrà risolvere alcune questioni delicate e determinare se il sistema di accertamento dell'imponibile, che si fonda anche su un elemento in un certo senso forfettario, in certi casi non abbia effetti discriminatori.
Il rappresentante della Cinzano ha sostenuto in udienza che questo sistema di accertamento non mirava a compensare una discriminazione fiscale di cui sarebbero stati vittima in passato i produttori tedeschi, ma doveva consentir loro di superare l'ostacolo della gradazione alcoolica naturale dei vini tedeschi, che in genere è inferiore a quella di determinati vini stranieri.
Questo punto dovrà essere risolto dal [OSCURATO:PERSONA].
Inoltre, una recente decisione della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 29 settembre 1970, L 214/8
) ha consentito alla Germania federale d'importare dall'Algeria 17000 hl di vino destinato alla preparazione di vermut, applicando a quest' importazione un dazio inferiore a quello contemplato dalla tariffa esterna. Poiché la gradazione di detti vini era certamente alta, spetta al [OSCURATO:PERSONA] stabilire l'onere fiscale gravante, al momento della messa in commercio, su due vermut della stessa gradazione alcoolica ed ottenuti lavorando vini di pari grado alcoolico, ma rispettivamente importato l'uno come prodotto finito, l'altro invece addizionato in Germania con spirito di vino acquistato al prezzo di monopolio.
Solo dopo aver effettuato tali esami il [OSCURATO:PERSONA] potrà stabilire se sussiste il primo presupposto da me citato.
Aggiungo ancora che il raffronto va effettuato attribuendo un senso rigidamente restrittivo al termine «prodotti similari». Gli elementi da raffrontare sono le posizioni commerciali dei vermut di gusto affine, messi in commercio con una gradazione pressoché uguale e fabbricati secondo principi, anche se non secondo ricette, analoghi.
Sono così giunto al secondo presupposto necessario per stabilire che l'unico oggetto e l'unico effetto dell'imposta è quello di por fine ad una discriminazione che gravava in precedenza sui prodotti nazionali.
La tassa deve essere atta a proteggere indirettamente altri prodotti nazionali tedeschi.
Se il bundesfinanzhof dovesse constatare che il provvedimento del 1966 si risolve in un vantaggio — a scapito dei vermut — per la produzione di determinate bevande alcooliche, aperitivi a base di vino od altre, sarebbe evidentemente difficile affermare che il provvedimento è compatibile con gli obblighi derivanti sia dall'articolo 37 che dall'articolo 95 del trattato.
Riassumo proponendo che si affermi per diritto che :
1.
L'articolo 37, n. 2 del trattato costituisce in tutte le sue disposizioni una norma comunitaria atta a far sorgere diritti soggettivi a favore dei singoli.
2.
L'articolo 37, n. 2, pur vietando ogni provvedimento discriminatorio nuovo relativo al modo di approvvigionamento e di vendita o ogni provvedimento che limiti la portata degli articoli relativi all'eliminazione dei dazi doganali e delle restrizioni quantitative tra gli Stati membri, non costituisce un ostacolo alla soppressione di una discriminazione operata a danno dei produttori nazionali.
3.
L'estensione di una tassa di monopolio a nuovi prodotti non può essere considerata misura avente come unico scopo ed effetto il por fine ad una discriminazione a danno dei prodotti nazionali, a meno che — da un lato — essa si risolva in un tributo sui prodotti importati superiore a quello che grava direttamente o indirettamente sui prodotti nazionali similari e a meno che — dall'altro lato — essa risulti esercitare una protezione indiretta sugli altri prodotti nazionali.
(
1
) Traduzione dal francese.