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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 05308/2026

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 8426del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] I di Roma ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Direttore Generale p.t.

Dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Alba, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]Tra di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].(P.I. 01165711001), in persona del socio accomandatario, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, Via di Portonaccio n. 37, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66S27 H501J – PEC stefanomartinelli @ ordineavvocatiroma.org - tele[OSCURATO:TELEFONO]), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 595 depositata il 28 gennaio 2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando tre motivi.

Con atto congiunto del 5 agosto 2025 le parti indicate in intestazione hanno –rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia a spese integralmente compensate.

Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.

Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012.

P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate.

Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato.

Così deciso in Roma il 27 novembre 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 8426del ruolo generale dell'anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] I di Roma ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), in persona del Direttore Generale p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA] d’Alba, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura in atti. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]Tra di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].(P.I. 01165711001), in persona del socio accomandatario, Sig.ra [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, Via di Portonaccio n. 37, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 16, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66S27 H501J – PEC stefanomartinelli @ ordineavvocatiroma.org - tele[OSCURATO:TELEFONO]), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n° 595 depositata il 28 gennaio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Il ricorrente ha impugnato la sentenza indicata in intestazione formulando tre motivi. Con atto congiunto del 5 agosto 2025 le parti indicate in intestazione hanno –rispettivamente – rinunciato al ricorso ed accettato tale rinuncia a spese integralmente compensate. Considerato che: Deve, dunque, essere pronunciata l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. Il contributo unificato non deve essere raddoppiato, non applicandosi alla rinuncia al ricorso per cassazione l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n° 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n° 228 del 2012. P.Q.M la Corte dichiara l’estinzione del giudizio a spese compensate. Dà atto che non sussistono i presupposti di cui all’articolo 13, comma 1-quater, del decreto del presidente della repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato. Così deciso in Roma il 27 novembre 202
Sentenza Cassazione n. 05308/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris