CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 27694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri nel procedimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 dicembre 2021 il Tribunale di Velletri, in sede di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto penale, ordinando la restituzione degli atti all'ufficio del Pubblico ministero per provvedere. 2. Avverso il predetto provvedimento il Pubblico ministero ha proposto ricorso per cassazione articolato su un motivo di impugnazione. Il ricorrente ha osservato che in specie alcuna norma, salva la speciale ipotesi di cui all'art. 460, comma 4, cod. proc. pen., prevedeva la restituzione degli atti al Pubblico ministero o l'esecuzione di notificazioni di atti del Giudice da parte del Pubblico ministero. In specie il provvedimento censurato imponeva al Pubblico ministero di sostituirsi al Giudice per le indagini preliminari nell'attività di notificazione del decreto penale, sì che ne derivava una stasi del procedimento. Detto provvedimento non costituiva infatti rigetto di richiesta di archiviazione, non disponeva investigazioni suppletive né imputazione coattiva. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso del rigetto del ricorso. CONSIDERATO irii DIRITTO 4. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 4.1. In fatto, e tenuto conto dell'ambito oggettivo della doglianza siccome proposta, il Tribunale in sede di giudizio immediato ha dichiarato la nullità della notificazione del decreto penale di condanna, ordinando altresì la restituzione degli atti al Pubblico ministero per provvedere all'incombente. Nella medesima sede l'opponente aveva richiesto la revoca del decreto penale a norma dell'art. 460, comma 4, cod. proc. pen. e, in subordine, la restituzione in termini per formalizzare la rinuncia all'opposizione, assumendo che l'opposizione medesima era stata proposta dal solo difensore d'ufficio. A questo riguardo, il ricorrente Pubblico ministero ha contestato il provvedimento nella parte in cui - facendo salvo il decreto penale - imponeva al medesimo Ufficio di curare la notificazione del decreto penale stesso. Ciò posto, il Procuratore generale ha annotato che "essendosi instaurata la fase dell'opposizione, il decreto aveva in linea di principio perso efficacia. Va però notato che, nella specie, l'imputato ha eccepito di non aver mai avuto conoscenza del decreto penale di condanna, di non aver mai autorizzato il difensore d'ufficio a formulare opposizione e di voler dunque rinunciare alla stessa. Pertanto, alla luce di ciò, la restituzione non determina un'impossibilità di proseguire il processo (che difatti prosegue con un altro rito, quello appunto del procedimento per decreto), non è cioè causa di una paralisi processuale o di un 'altrimenti altra impasse dalla quale non possa esservi via di uscita e, di conseguenza, non può essere tacciato di abnormità". In definitiva è lo stesso Pubblico ricorrente che si duole solamente dell'attribuzione a sé di un potere di notificazione che, per definizione, non gli apparteneva ex lege, a fronte di un decreto penale che il Giudice ha ritenuto malamente notificato (né, in proposito, vi è specifica doglianza su detto correlato aspetto). 4.2. Vero è, in proposito, che questa Corte ha osservato che il provvedimento del giudice che, nel dichiarare la nullità del decreto penale di condanna emesso nei confronti dell'imputato, ha disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero, rimettendo il procedimento a uno stadio antecedente il giudizio monitorio, deve considerarsi funzionalmente abnorme in relazione alla procedura seguita. Invero il decreto penale di condanna, una volta che sia stato ritualmente opposto, perde la sua natura di condanna anticipata e l'unico effetto che esso produce è quello di introdurre un giudizio (immediato, abbreviato, di patteggiamento) del tutto autonomo e non più dipendente dal decreto penale di condanna, che, in ogni caso, ai sensi dell'ari:. 464, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., è revocato ex nunc dal giudice del dibattimento, dopo la verifica della ritualità della instaurazione del giudizio (così, in motivazione, Sez. 1, n. 22710 del 05/12/2012, dep. 2013, Confl. comp. in proc. Kebao, Rv. 256538). 4.2.1. Ciò condiviso, la censura è stata espressamente circoscritta alla sola disposta attività di notificazione e al relativo potere, inesistente al riguardo, del Pubblico ministero, in tesi così tenuto altresì, fatti salvi i rilievi che precedono, ad un'attività estranea ai suoi poteri. 4.3. In ragione inoltre degli ulteriori rilievi del Procuratore generale quanto alle particolarità della vicenda processuale (cfr. in proposito ad es. Sez. 3, n. 53913 del 27/09/2016, Baldan, Rv. 269290), il provvedimento impugnato va annullato in parte qua senza rinvio, disponendo quindi la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Velletri. P.Q.M. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Velletri. Così deciso in Ro