CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
UR ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della Corte d'appello di Venezia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo proposto nell’interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio della motivazione, denunciandone la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l’operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della non abitualità della condotta previsto dalla norma (di veda pagina 5 della sentenza impugnata); ritenuto, inoltre, che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l’eccessività della pena in conseguenza della violazione dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., non è consentito in questa sede ed è manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 – 01); che nella specie l’onere argomentativo dei giudici di appello risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda pagina 5, paragrafo 2.2, della sentenza impugnata, ove si rileva come la pregressa condotta criminosa dell’imputato, gravato da un ragguardevole numero di precedenti penali per reati della stessa indole di quello in esame, risultasse indicativa di una perdurante inclinazione al delitto atta ad influire quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice", in perfetta conformità con i principi stabiliti al riguardo da questa Corte – cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Antignano, Rv. 284425 – 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è de