CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 maggio 2026
Cassazione n. 16688/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RISCOSSIONE, in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente e ricorrente incidentale-avverso la sentenza n. 2614/2017 della Commissione tributariaregionale della Calabria, depositata in data 28/09/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. In causa avente ad oggetto cartella di pagamento notificata allaNumero registro generale 10822/2018Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 16688/2026Data pubblicazione 28/05/20261997, quest’ultima si doleva della reiterazione di alcune postecreditorie.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva ilricorso per due poste riportate nella cartella, la n. 1 e la n. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Calabria, disatteso ilmotivo di appello dell’agente della riscossione relativo alla mancataintegrazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore,accoglieva in parte il gravame. Evidenziava che la voce n. 1 contenevauna duplicazione delle sottovoci Irpeg, Ilor e sanzioni, senza cheemergesse alcuna spiegazione dal concessionario e che non trovavariscontro negli estratti ruolo. Confermava invece la validità dellacartella, in ciò accogliendo l’appello, in relazione alla voce n. 2 per lespese di giustizia.3. Contro tale decisione la Fondazione propone ricorso percassazione, affidandosi a un motivo.L’Agenzia delle entrate-Riscossione spiega controricorso con ricorsoincidentale affidato a due motivi.Il ricorso è quindi stato fissato per l’adunanza camerale del 10aprile 2026, per la quale la Fondazione ha depositato memoriaillustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso principale, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c., si deduce la violazione efalsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 (recepitadall’art. 7 della legge n. 212 del 2000 in materia tributaria) perinsufficiente e contraddittoria motivazione, per aver la CTR trascuratoo erroneamente interpretato i documenti prodotti.1.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, esso è formulato in maniera cumulativa.Numero registro generale 10822/2018Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 16688/2026Data pubblicazione 28/05/2026La doglianza, invero, propone un motivo ‘coacervato’,denunciando, salvo quanto si dirà, vari vizi senza possibilità didistinguerli, anche in contrasto logico tra loro (violazione di legge,omesso esame di un fatto decisivo, insufficienza della motivazione),dando luogo ad una sostanziale mescolanza e sovrapposizione dicensure, con l’inammissibile prospettazione della medesima questionesotto profili incompatibili (Cass. n. 26874/2018; Cass. n. 19443/2011),non risultando specificamente separata la trattazione delle doglianzerelative all’interpretazione o all’applicazione delle norme di dirittoappropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione delfatto (Cass. n. 8915/2018), o a pretesi vizi processuali. Si tratta,quindi, di censure non ontologicamente distinte dallo stesso ricorrentee, quindi, non autonomamente individuabili, senza un inammissibileintervento di selezione e ricostruzione del mezzo di impugnazione daparte di questa Corte (Cass. n. 16488/2024).In secondo luogo, dopo una premessa relativa al vizio dimotivazione della cartella, il motivo sembra esporre delle doglianzerelative al merito della debenza.Ancora, esso appare del tutto privo di una compiuta specificazionedei dati processuali rilevanti al fine di comprendere la rilevanza delledoglianze.La CTP, secondo quanto emerge dalla sentenza, aveva infattiaccolto il ricorso solo in relazione a due poste creditorie (la n. 1 e la n.2); l’appello era stato proposto solo dall’agente della riscossione e nondalla Fondazione; la CTR ha accolto l’appello in relazione alla posta n.2; in relazione a tale posta, il motivo è del tutto astratto e generico.Ove la doglianza sia, come sembra emergere dalla memoria, che lavoce n. 2 fosse a sua volta una duplicazione della voce n. 4, il motivoappare ancora inammissibile per evidente difetto di specificità,mancando ogni trascrizione o sintesi di tale punto della cartella e delleNumero registro generale 10822/2018Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 16688/2026Data pubblicazione 28/05/2026doglianze mosse al riguardo. Inoltre, come è noto, la motivazione dellacartella è quaestio facti tipicamente rimessa al giudice del merito edincensurabile in cassazione se non per vizio di omesso esame di unfatto decisivo (fatto decisivo che nel caso in esame non appare neancheprecisamente individuato).Il ricorso appare invece precluso dalla formazione di un giudicatointerno laddove lamenta il carattere indebito delle voci di cui ai punti5, 6, 7 e 8 della cartella, le statuizioni relative alle quali noncostituivano oggetto del giudizio di appello.Al riguardo occorre ancora precisare che non appare correttol’assunto in memoria secondo cui «l’assenza di certezza, liquidità edesigibilità del credito costituisce vizio rilevabile d’ufficio in ogni stato egrado del giudizio», poiché nel processo tributario ogni atto, anchequello riscossivo, deve essere impugnato pena la sua cristallizzazione(come si ricava dall’art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992) sullabase di specifici motivi proposti dalla parte interessata.2. Con il primo motivo di ricorso incidentale, proposto in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione e falsaapplicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., 39 d.lgs. n. 112 del 1999, 14e 59 d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto la CTR avrebbe erratonell’escludere la necessità di integrare il contraddittorio nei confrontidell’ente impositore vertendo la causa sull’an della pretesa tributaria.Con il secondo motivo proposto in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c., si deduce la violazione dell’art. 132 c.p.c., permotivazione apparente e contraddittoria e ciò in relazioneall’annullamento della posta creditoria n. 1.2.1. Il ricorso incidentale, statuita la inammissibilità del ricorsoprincipale, perde di efficacia poichè tardivo in quanto proposto oltre iltermine semestrale (la sentenza è stata depositata in data 28/09/2017e il ricorso incidentale è stato notificato in data 9/05/2018) e ciò inNumero registro generale 10822/2018Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 16688/2026Data pubblicazione 28/05/2026applicazione dell’art. 334 c.p.c. (vedi Cass. n. 19795/2024; Cass. n.37333/2023), neanche valendo in tale periodo la causa di sospensionedi cui al d.l. n. 50 del 2017, applicabile alle sole cause in cui il terminedi impugnazione scadesse nel periodo dal 24 aprile 2017 al 30settembre 2017 e di cui fosse parte l’Agenzia delle entrate.3. Concludendo, il ricorso principale va dichiarato inammissibile equello incidentale va dichiarato privo di efficacia.La soccombenza va riferita al solo ricorrente principale, alla luce delprincipio per cui in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorsoprincipale e di inefficacia del ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art.334, secondo comma, c.p.c., la soccombenza va riferita alla sola partericorrente in via principale, restando irrilevante se sul ricorsoincidentale vi sarebbe stata soccombenza del controricorrente, attesoche la decisione della Corte di cassazione non procede all'esamedell'impugnazione incidentale e dunque l'applicazione del principio dicausalità con riferimento al decisum evidenzia che l'instaurazione delgiudizio è da addebitare soltanto alla parte ricorrente principale (Cass.n. 5510/2026; Cass. n. 37333/2023).Va altresì dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ovedovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13.Per le ragioni dette (Cass. n. 18384/2017) e per la qualità di partedifesa dall’Avvocatura dello Stato, di ciò non va dato atto nei confrontidell’Agenzia delle entrate-Riscossione. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e privo di efficaciail ricorso incidentale. Condanna la ricorrente al pagamento delle speseNumero registro generale 10822/2018Numero sezionale 3045/2026Numero di raccolta generale 16688/2026Data pubblicazione 28/05/2026di lite in favore dell’Agenzia delle entrate-Riscossione, spese che liquidain euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 10 aprile 2026.Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]