Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 giugno 2021

Cassazione n. 37297/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/01/2021 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comnna 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., con cui questi si doleva della mancata consegna di un orologio ricevuto tramite pacco raccomandato. [OSCURATO:PERSONA] rilevava come non fosse stato dedotto un grave pregiudizio derivante dalla lesione di diritti.

2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen., e 666, comma 2, cod. proc. pen.

Secondo il ricorrente sarebbe qui in gioco «il diritto alla osservanza delle norme in materia di ricezione oggetti consentiti per il tramite del pacco inviato dalla famiglia (circolare DAP n. 3676/515 del 2.10.2017)», suscettibile di tutela giurisdizionale piena, da esercitare nel rispetto delle norme di rito, tra cui quelle che assicurano il principio del contraddittorio, nella specie ingiustamente negato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Nel procedimento di sorveglianza l'inammissibilità dell'istanza può essere decretata de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non soltanto se trdtasi di istanza identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ma, anche ed anzitutto, se essa risulta priva delle condizioni previste direttamente dalla legge per il suo accoglimento (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01).

Le condizioni per attivare il rimedio giurisdizionale, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., sono l'invocazione, almeno in astratto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di «diritto», in tesi incisa da condotte dell'Amministrazione penitenziaria, violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio» (da ultimo, Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, Presta).Nella specie, il decreto impugnato nega la concorrenza di tali necessarie condizioni, e il ricorso non confuta, in modo adeguatamente specifico, tale affermazioni.

Il ricorso richiama in modo indeterminato il diritto del detenuto di ricevere oggetti di conforto, contenuti in pacchi - regolato, nei suoi presupposti e limiti, dall'art. 14 del reg. es .

Ord. pen., prima ancora che, per il regime detentivo differenziato, dalla Circolare 2 ottobre 2027 - ma non indica affatto, neppure per sommi capi, il contenuto di tale disciplina normativa, né precisa sotto quale aspetto essa sarebbe stata violata dalla condotta dell'Amministrazione, e neppure esattamente identifica, in guisa tale da lasciarne apprezzare la potenziale consistenza, il pregiudizio concreto che ne sarebbe derivato.

3. L'inammissibilità del ricorso dipende, dunque, dalla assoluta genericità delle deduzioni che lo sorreggono.

Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa ,delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] • vite re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/01/2021 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Viterbo dichiarava inammissibile, ai sensi dell'art. 666, comnna 2, cod. proc. pen., il reclamo proposto dal detenuto [OSCURATO:PERSONA], assoggettato al regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis, comma 2, Ord. pen., con cui questi si doleva della mancata consegna di un orologio ricevuto tramite pacco raccomandato. [OSCURATO:PERSONA] rilevava come non fosse stato dedotto un grave pregiudizio derivante dalla lesione di diritti. 2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 35-bis e 69, comma 6, Ord. pen., e 666, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente sarebbe qui in gioco «il diritto alla osservanza delle norme in materia di ricezione oggetti consentiti per il tramite del pacco inviato dalla famiglia (circolare DAP n. 3676/515 del 2.10.2017)», suscettibile di tutela giurisdizionale piena, da esercitare nel rispetto delle norme di rito, tra cui quelle che assicurano il principio del contraddittorio, nella specie ingiustamente negato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Nel procedimento di sorveglianza l'inammissibilità dell'istanza può essere decretata de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., non soltanto se trdtasi di istanza identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata, ma, anche ed anzitutto, se essa risulta priva delle condizioni previste direttamente dalla legge per il suo accoglimento (Sez. 1, n. 24433 del 29/04/2015, Masalmeh, Rv. 263970-01; Sez. 1, n. 53017 del 02/12/2014, Borachuk, Rv. 261662-01; Sez. 1, n. 35045 del 18/04/2013, Giuffrida, Rv. 257017-01). Le condizioni per attivare il rimedio giurisdizionale, previsto dagli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen., sono l'invocazione, almeno in astratto, di una posizione giuridica soggettiva qualificabile in termini di «diritto», in tesi incisa da condotte dell'Amministrazione penitenziaria, violative di disposizioni previste dalla legge penitenziaria, e dal relativo regolamento, dalle quali «derivi al detenuto o all'internato un attuale e grave pregiudizio» (da ultimo, Sez. 1, n. 21349 del 31/03/2021, Presta).Nella specie, il decreto impugnato nega la concorrenza di tali necessarie condizioni, e il ricorso non confuta, in modo adeguatamente specifico, tale affermazioni. Il ricorso richiama in modo indeterminato il diritto del detenuto di ricevere oggetti di conforto, contenuti in pacchi - regolato, nei suoi presupposti e limiti, dall'art. 14 del reg. es . Ord. pen., prima ancora che, per il regime detentivo differenziato, dalla Circolare 2 ottobre 2027 - ma non indica affatto, neppure per sommi capi, il contenuto di tale disciplina normativa, né precisa sotto quale aspetto essa sarebbe stata violata dalla condotta dell'Amministrazione, e neppure esattamente identifica, in guisa tale da lasciarne apprezzare la potenziale consistenza, il pregiudizio concreto che ne sarebbe derivato. 3. L'inammissibilità del ricorso dipende, dunque, dalla assoluta genericità delle deduzioni che lo sorreggono. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa ,delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/06/2021 [OSCURATO:PERSONA] • vite re estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 37297/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris