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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026

Cassazione n. 30232/2026

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sazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione, ha rigettato lasua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizionee deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentandoche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,sicuramente ravvisabile nella specie per la vicinanza geografica e temporale deifatti (l’imputata ha affermato che lo stupefacente rinvenuto nella sua abitazionenel febbraio 2024 era dalla stessa già detenuto in epoca antecedente),svalutando la causale rinvenibile nel suo stato di tossicodipendenza;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez.

U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01).

Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché laratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà,nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta involta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governodegli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che i reatierano eterogenei e commessi a distanza temporale di ben un anno l’unodall’altro;rilevato, quanto a quest’ultimo elemento, che il ricorso deduce enunciatiermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questaCorte secondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'unodell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, GargiuloRv. 242537);ribadito, poi, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, comeprevisto specificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc.pen., esso deve essere specificamente valutato come elemento potenzialmenteidoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reatiche a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistanole altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005);ritenuto che – diversamente da quanto denunciato dalla ricorrente –l’ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerare l’incidenza, ai finidell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto non esservialcuna documentabile relazione tra i reati giudicati e la meramente asserita enon documentata condizione tossicomanica;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili,con cui il ricorso non si confronta in modo adeguatamente specifico, esso deveessere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, inrapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vannoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sazione avversol’ordinanza in preambolo, con la quale il Giudice dell’esecuzione, ha rigettato lasua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell’art. 671cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizionee deduce violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, lamentandoche il giudice a quo avrebbe disatteso le indicazioni della giurisprudenza dilegittimità in materia di criteri identificativi dell’unicità di disegno criminoso,sicuramente ravvisabile nella specie per la vicinanza geografica e temporale deifatti (l’imputata ha affermato che lo stupefacente rinvenuto nella sua abitazionenel febbraio 2024 era dalla stessa già detenuto in epoca antecedente),svalutando la causale rinvenibile nel suo stato di tossicodipendenza;ribadito il principio secondo cui, il riconoscimento della continuazionenecessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo dicognizione, di un’approfondita e rigorosa verifica, onde riscontrare seeffettivamente, al momento della commissione del primo reato, i successivifossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali (Sez. U, n. 28659del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01) e che l’omogeneità delle violazioni edel bene protetto, nonché la contiguità spazio-temporale degli illeciti,rappresentano solo alcuni degli indici in tal senso rivelatori, i quali, seppureindicativi di una determinata scelta delinquenziale, non consentono, di per sésoli, di ritenere che gli illeciti stessi siano frutto di determinazioni volitive risalentiad un’unica deliberazione di fondo (Sez. 3, n. 3111 del 20/11/2013, dep. 2014,P., Rv. 259094-01). Da quest’ultima non si può infatti prescindere, giacché laratio della disciplina va ravvisata, con riferimento all’aspetto intellettivo, nellainiziale previsione della ricorrenza di più azioni criminose rispondenti adeterminate finalità dell’agente e, in relazione al profilo della volontà,nell’elaborazione di un programma di massima, ancorché richiedente, di volta involta, in sede attuativa, ulteriori specifiche volizioni (Sez. 1, n. 34502 del02/07/2015, Bordoni, Rv. 264294-01);rilevato che, nel caso di specie, l’ordinanza impugnata ha fatto buon governodegli anzidetti principi e ha dato articolato conto della loro applicazione al casoconcreto, evidenziando, in maniera esente da illogicità e incongruenze, che i reatierano eterogenei e commessi a distanza temporale di ben un anno l’unodall’altro;rilevato, quanto a quest’ultimo elemento, che il ricorso deduce enunciatiermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di questaCorte secondo cui nel «caso di reati commessi a distanza temporale l'unodell'altro, si deve presumere, salvo prova contraria, che la commissioned'ulteriori fatti, anche analoghi per modalità e nomen juris, non poteva essereprogettata specificamente al momento di commissione del fatto originario, edeve quindi negarsi la sussistenza della continuazione» (Cass. Sez. 4, n. 34756del 17/052012, Madonia, Rv. 253664; Sez. 1, 3747 del 16/01/2009, GargiuloRv. 242537);ribadito, poi, quanto al dedotto stato di tossicodipendenza, che, comeprevisto specificamente dall’art. 671, comma 1, ultima proposizione, cod. proc.pen., esso deve essere specificamente valutato come elemento potenzialmenteidoneo a giustificare la preventiva unitaria programmazione, con riguardo a reatiche a tale stato siano collegati o da cui siano dipendenti, sempre che sussistanole altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la configurabilitàdell’istituto previsto dall’art. 81, secondo comma, cod. pen. (Sez. 1, n. 50716 del07/10/2014, Iannella, Rv. 261490; Sez. 1, n. 33518 del 07/07/2010, Trapasso,Rv. 248124; Sez. 4, Sentenza n. 33011 del 08/07/2008, Tarallo, Rv. 241005);ritenuto che – diversamente da quanto denunciato dalla ricorrente –l’ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerare l’incidenza, ai finidell’individuazione del medesimo disegno criminoso, del dedotto stato ditossicodipendenza, ma al riguardo, essa ha motivatamente ritenuto non esservialcuna documentabile relazione tra i reati giudicati e la meramente asserita enon documentata condizione tossicomanica;ritenuto dunque che, a cospetto di tali argomentazioni logiche e plausibili,con cui il ricorso non si confronta in modo adeguatamente specifico, esso deveessere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condannadella ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di unasomma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, inrapporto alle questioni dedotte, in euro tremila;ritenuto che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vannoomesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03, in quanto imposto dalla legge; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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