CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41225/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di l'Aquila ha confermato la condanna di primo grado del ricorrente per il reato di furto PI uriaggravato; Considerato che, mediante il terzo motivo, il ricorrente deduce che il reato, a seguito della riforma realizzata dal d.lgs. n. 150 del 2022, è divenuto procedibile a querela di parte; Ritenuta pertanto la fondatezza, assorbente rispetto agli altri, dell'indicato motivo di ricorso poiché manca in atti la querela necessaria ai fini della procedibilità del reato a seguito della riforma di cui al predetto d.lgs. n. 150 del 2022 e, pertanto, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, in quanto il reato è improcedibile per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così deciso il