CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 36163/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto dei ricorsi ricorso deciso con contraddittorio scritto ex art.23 co.8 d.l. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Monza che ha condannato gli imputati alla pena di giustizia per i reati di rapina aggravata dall'uso di arma ed in più persone riunite e del porto ingiustificato di un coltello. 2. Gli imputati hanno presentato due distinti ricorsi per Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] i primi due motivi, fondati su vizio di motivazione per mancanza o quantomeno difetto della motivazione, l'imputato deduce l'erronea valutazione delle risultanze probatorie in ordine alla riferibilità all'imputato della condotta contestata al capo A ed al capo B nonché sulla sussistenza dell'elemento soggettivo. Lamentando la fragilità del ragionamento posto a base della affermazione di responsabilità, la difesa contesta la valutazione indiziaria operata dalla Corte che ha inopinatamente (ed in violazione del principio dell'oltre il ragionevole dubbio) ritenuto che l'effettuazione di sopralluoghi da parte dell'imputato e la repentina fuga a bordo della propria autovettura con gli autori materiali della rapina implicassero partecipazione da parte sua e conoscenza di quanto costoro avessero commesso all'interno del negozio, anche in relazione all'uso dell'arma, la cui presenza era dell'imputato ignorata. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla indebita esclusione dell'ipotesi di favoreggiamento piuttosto che di rapina. Con il quarto motivo si lamenta nuovamente violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata applicazione dell'articolo 116 c.p. per l'imprevedibilità della condotta dei correi, attribuendo all'imputato il reato di rapina anziché furto. Con il quinto ed ultimo motivo si lamenta violazione di legge per la mancata applicazione dell'articolo 114 c.p. alla luce del ruolo marginale svolto dall'imputato nella vicenda nonché in relazione all'irrogazione di una pena ritenuta eccessiva. Ba ron. Anche in questo caso i primi due motivi possono essere trattati unitariamente in quanto incentrati sui vizi motivazionali concernenti l'affermazione di responsabilità dell'imputata. In particolare, la difesa dell'imputata contesta la mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che ha violato il principio in dubbio pro reo, nonché l'omessa valutazione di indizi a discarico. In particolare, non è stato considerato che la Baron non fosse alla guida dell'auto e che, in aggiunta, ella non fosse in grado di controllare il veicolo, al punto che è credibile che la donna nulla sapesse della funzione delle manovre poste in essere dal conducente. In sostanza, ella era una spettatrice inconsapevole ed impotente del reato commesso dagli altri. Trattasi di connivenza non punibile. Il terzo motivo di ricorso deduce, sotto il prisma della violazione di legge, il mancato rispetto del principio dell'oltre il ragionevole dubbio nell'affermazione di responsabilità per la fragilità del quadro indiziario ed il mancato esame degli indizi a discarico dell'imputata. 3. Sia il sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che i difensori degli imputati hanno inviato per PEC memorie conclusionali con cui chiedono rispettivamente il rigetto e l'accoglimento dei ricorsi. 4. I motivi di ricorso sono generici poiché meramente ripetitivi rispetto al tenore delle conformi decisioni dei giudici di merito. In linea generale, per ragioni di economia e di logica espositiva, essi possono essere trattati unitariamente, almeno nella parte attinente al merito della responsabilità ed alla valutazione di questa secondo lo standard dell'oltre il ragionevole dubbio. 5. Si rileva innanzitutto che la doppia conforme motivazione dei due giudizi di merito afferma, con un complessivo fluido argomentare, privo di vizi logico-giuridici, la responsabilità concorsuale degli imputati per la commissione della rapina ai danni della commessa del supermercato Eurospin in Barlassina il 15 settembre 2022. Il complessivo corpo decisionale non risulta affatto scalfito dalle censure dei ricorrenti, a fortiori dal momento che i motivi di gravame non hanno riguardato elementi nuovi, ma si sono limitati a prospettare nuovamente circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nei precedenti giudizi di merito (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615). A ciò si aggiunge che in nessun passaggio del ricorso si formula una critica di legittimità all'apparato motivazionale della sentenza d'appello o ad una sua parte; piuttosto, la critica si arresta alla (ripetitiva) formulazione di ipotesi ricostruttive alternative, insufficienti a scardinare la tenuta della decisione contestata poiché incapaci di librarsi al di sopra del fatto ed attingere al giudizio di legittimità. Così è a dire per le contestazioni inerenti agli argomenti addotti dalla corte per affermare la consapevolezza da parte del Mazzeo, che attendeva i complici all'esterno del supermercato, della commissione della rapina. In relazione ad essi, non si enuclea realmente l'elemento di carenza motivazionale, contraddittorietà o manifesta illogicità (e non 'semplice' illogicità) che travolgerebbe la tenuta del giudizio formulato dalla Corte, limitandosi ad evidenziarne la supposta incongruenza. Sono quelli indicati (mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità) i parametri che l'art.606 lett. e c.p.p. contempla per il giudizio di legittimità, ma essi non sono né menzionati né evocati nel motivo di ricorso, che si sofferma piuttosto sulla erroneità della valutazione giudiziale. Analoghe considerazioni valgono anche in relazione agli ulteriori punti toccati dal ricorso (e prima dall"atti di appello), attinenti all'invocato concorso anomalo (art.116 comma 2 c.p.), su cui vi è risposta ineccepibile da parte della Corte (pg.10), nonché sulla esclusione dell'ipotesi alternativa del favoreggiamento, in presenza della condotta concorsuale (pg.9-10). Nel ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], le carenze nella formulazione dei motivi, incapaci di giungere al richiesto livello di critica di legittimità, sono quanto mai evidenti tanto più che la difesa, in un tentativo di parcellizzazione valutativa, indica un solo lacerto di conversazione tra la Baron ed il correo Mercuri, evitando di confrontarsi non solo con la contestualizzazione fattane nella sentenza di appello, che smonta l'assunto difensivo, ma soprattutto con l'intero tessuto conversazionale analizzato nella decisione tra pagina 7 e pagina 9 che non lascia alcunché all'immaginazione in merito alla consapevolezza della azione rapinosa programmata dal quartetto (oltre agli imputati vi erano anche il Mercuri e tal Pugliano) ed al tentativo del Mercuri di scagionare gli odierni imputati che si erano limitati alla fase della rapina avvenuta all'esterno del supermercato. In definitiva, come spesso avviene, si assiste all'indebito tentativo di trasformare in critica di legittimità quella che è semplicemente la pretesa di ottenere da questa Corte un nuovo giudizio di merito sulla questione dedotta, cioè sulla responsabilità dell'imputato. Una sorta di transfert giuridico, cioè di trasposizione (consapevole o inconsapevole, è irrilevante) che cerca di conseguire da una superiore istanza ciò che non si è ottenuto nella fase anteriore. Sennonché, si tratta di una operazione non consentita per le ragioni già dette, con conseguente inammissibilità dei ricorsi che su tali prospettazioni si fondino. 6. Ineccepibile in punto di diritto e non attaccabile in punto di fatto è poi la decisone con cui la Corte d'appello ha respinto la richiesta applicazione della circostanza attenuante ex art.114 c.p.. Al riguardo deve solo aggiungersi che la giurisprudenza di legittimità, con indirizzo ermeneutico costante, riserva alla valutazione del giudice di merito ogni aspetto inerente alla pena, dalla commisurazione alla applicazione e comparazione delle circostanze, dal riconoscimento della continuazione alla recidiva. Si tratta di un dominio precipuo riservato alla giurisdizione di merito che ivi amministra una discrezionalità nel cui ambito questa Corte non deve entrare, nella misura in cui l'esercizio di tale potere si esprima in una motivazione che non esorbita dalla legalità e non presenti connotazioni di contraddittorietà o manifesta illogicità. 7. All'inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am