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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 novembre 2022

Cassazione n. 34479/2022

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2357-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore; -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Trani, depositatoin data 10.12.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 10/11/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ricorso per cassazione avverso il decreto n. 2801/2021 , depositat o il 10.12.2021 , con cui è statarespinta l’ opposizione allo stato passivo propost a sempre da ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del G.d. del medesimo Tribunale del 9 ottobre 2020 con ilquale era stato escluso dal passivo il credito, azionato ex art. 101 l. fall.dalla predetta Agenzia, pari a complessivi euro 86.939,12, per mancati versamenti di contributi e crediti previdenziali, oltre che per aggi, diritti e spese; -il Tribunale - dopo aver ricordato che , ove sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento (che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento della pretesa impositiva), viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di c ui deve conoscere il giudice fallimentare - ha, in primo luogo rilevato , che , per gli estratti di ruolo e cartelle relativi a debiti non tributari, la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre l’impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.

“conversione”del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), secondo la previsione di cui all’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.; ha evidenziato che, nel caso in esame, risultava pacifico che le cartelle esattoriali erano state notificate il 28 luglio e il 23 ottobre 2014 e che al contrario l’istanza di ammissione al passivo era datata 10 settembre 2020 e che pertanto il termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi, dovevaconsiderarsi decorso; -il fallimento, intimato, non ha svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo ed unico motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., sul rilievo cheil Tribunale avrebbe errato nella dichiarazione di prescrizione del diritto di credito azionato in sede fallimentare perché, per un travisamento della prova, non avrebbe correttamente valutato l’allegazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo di atti interruttivi del decorso della prescrizione, quali la comunicazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria, avvenuto a mezzo pec in data 19.2.2016, la richiesta di ammissione al beneficio della definizione agevolata (che avrebbe avuto il contenuto di riconoscimento del debito) e l’atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto tutti i titoli posti alla base dell’insinuazione al passivo; è stato dunque rilevato che il Tribunale aveva ignorato sia le sue argomentazioni spese in sede di opposizione allo stato passivo sia anche la documentazione posta alla base della controeccezione di interruzione del termine di prescrizione dei crediti erariali e che pertanto la statuizione impugnata sarebbe errata per l’evidente travisamento delle prove prodotte nel precedente grado di giudizio; è stato, di nuovo , evidenziato che aveva puntualmente prodotto, nel giudizio di opposizione, non soltanto la prova della notificazione delle cartelle esattoriali, ma anche della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria del 19.02.2016 e del pignoramento di crediti presso terzi del luglio 2018, oltre che della presentazione, in data 19.4.2017, della istanza di ammissione al beneficio della definizione agevolata; è stato inoltre osservato che la ritenuta inesistenza della predetta documentazione da parte del Tribunale “sembra” integrare, pertanto,la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., disposizione che imporrebbe al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; è statoevidenziato da ultimo che il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27033/2018) che vieta di fondare la decisione su prove ritenute esistenti, ma in realtà mai offerte, non potrebbe che valere, necessariamente, anche nella ipotesi inversa, quella in cui, cioè, il giudice reputa inesistenti prove, non ponendole a fondamento della decisione, nonostante le stesse – come avvenuto nel caso di specie – fossero state ritualmente offerte alla valutazione del giudicante; è stato infine precisato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, sia la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria che il pignoramento presso terzi, in quanto contenenti la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di pretendere l’adempimento del credito erariale, dovrebbero essere considerati atti pienamente idonei a determinare l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.;è statoinoltre chiarito che nel caso in esame la decisione del Tribunale non “sembra” impugnabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.,disposizione che espressamente contempla il rimedio della revocazione della sentenza nel caso di errore di fatto che “non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”, posto che, nel presente giudizio, il Tribunale, si era sicuramente pronunciato sulla questione della prescrizione della pretesa, errando tuttavia nel decidere la controversia senza esaminare la documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di opposizione allo stato passivo e così incorrendo nella chiara violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. che impone al giudice, come detto, di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”; si èdunque concluso nel senso che la statuizione di accoglimento dell’eccezione di prescrizione delle pretese sarebbe errata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ovvero resa in manifesta violazione dell’art. 2943 cod. civ. laddove tale disposizione impone al giudice di rilevare, anche d’ufficio, l’interruzione della prescrizione derivante da “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”; -il motivo, articolato, sotto l’egida applicativa dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile; -sul punto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa anche dalle Sezioni Unite di questa Corte(cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. anche Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 16016del 09/06/2021); è stato anche precisato sempre dalle Sez.

Un., nell’arresto sopra ricordato; che “ … la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; -ritiene il Collegio che occorra, in materia di catalogazione dei vizi prospettabili in cassazione, fornire continuità applicativa ai principi già affermati da questa Corte nel recente arresto giurisprudenziale rappresentato da Cass. Sez.

L , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 , secondo cui il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione; -ritiene in realtà il Collegio che l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. n. 4) dello stesso comma, per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (così sempre Cass. n. 24395/2020, cit. supra); -occorre, infatti ricordare, seguendo la ricostruzione operata nell’arresto da ultimo citato, che la nozione di travisamento della prova come vizio deducibile in sede di legittimità è stata elaborata in alcune pronunce di questa Corte (e in specie da Cass. n. 10749 del 2015, espressamente richiamata da Cass. n. 28174 del 2018, cit., e successivamente ripresa da Cass. nn. 1163 e 3796 del 2020) in un contesto normativo diverso da quello attuale, e cioè da quello regolato da un testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. precedente alla riformulazione che ne ha operato l'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l . n. 134/2012), e cioè, in un contesto che consentiva di denunciare per cassazione non solo l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ma, ben più ampiamente, l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio»; -il travisamento della prova è stato definito dalla giurisprudenza di legittimità come fattispecie in cui il ricorrente chiederebbe a questa Corte di scrutinare un atto specificamente indicato perché si verifichi che l'informazione probatoria utilizzata dal giudice per fondare la decisione è diversa e inconciliabile con quella contenuta nell'atto o addirittura non esiste, per modo che ad essere domandata non sarebbe, in realtà, una inammissibile rivalutazione di fatti di causa, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (così, in motivazione, Cass. n. 10749 del 2015; cfr., sempre per la ricostruzione dell’istituto:Cass. n. 24395/2020, cit. supra);-la verifica di un travisamento della prova, per come ricostruito nelle sentenze citat e (Cass. n. 10749 del 2015, cit. supra; v. anche Cass. Cass. n. 12362 del 2006), comporterebbe, in realtà, un'operazione pressoché meccanica di raffronto fra testi e la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito; -nella dottrina processualpenalistica, dove l'istituto ha trovato compiuta sistemazione, “ se ne parla come di un caso limite in cui un testo, per quanto lo si torca e lo si scavi, non può dire quello che il giudice nella sentenza impugnata gli fa dire, vale a dire di un tipico errore revocatorio” (così testualmente sempre Cass. n. 24395 /2020 , cit. supra); - ed è sempre a tale istituto che lo ha ricondotto l'orientamento affatto maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, almeno a far data da Cass. nn. 1536 del 1968 e 478 del 1969; nelle quali si sostiene, infatti, che in sede di legittimità, è precluso non solo il riesame delle prove la cui valutazione sia stata fatta in modo difforme da quella prospettata dal ricorrente, ma altresì l'accertamento di un eventuale travisamento delle prove stesse, e la seconda avendo precisato che il rimedio tipico per il travisamento è per l'appunto la revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.; -solo nel vigore del testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. precedente alla citata novella apportata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, cit., un residuo controllo in sede di legittimità eraammesso qualora il travisamento delle prove avesse determinato un vizio logico di insufficienza di motivazione (così, espressamente, Cass. n. 1536 del 1968, cit., seguita sul punto da Cass. nn. 2963 del 1971, 952 del 1973);-risulta invece obbligata una soluzione diversa nell’attuale regime normativo, non essendo più ammessa la possibilità di prospettare in cassazione il vizio di insufficienteo contraddittoria motivazione e dovendo piuttosto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. necessariamente tradursi nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così Cass.

S.U. n. 8053 del 2014); -deve pertanto concludersi che, alla luce della novella apportata all'art. 360 n. 5 c.p.c., non risulta in alcun modo ammissibile la deducib ilità per cassazione di un vizio di travisamento della prova(cfr. sempre Cass. n. 24395/2020, cit. supra); -peraltro, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte è ferma nel ritenere che la denuncia di un errore consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, integra vizio revocatori o ( Cass. n. 2529 del 2016, 5149 del 2003, 2932 del 1999, 5351 del 1983); -a ciò va aggiunto che, per quanto ancora sopra osservato, vale il principio secondo cui una censura relativa alla violazio ne e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. anche: Cass.nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), con la conseguenza che resta escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli proposti da una delle parti o vvero , più in generale, nella denuncia di un erroneo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma applicativo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c., attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che trasmodi in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016); -l'errore di percezione (che, per orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, può essere soltanto motivo di revocazione) consiste in effetti in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa (così, da ult., Cass. n. 26890 del 2019); -ebbene un errore siffatto può essere denunciato come motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., giacché, concretandosi nella «supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa» dagli atti e documenti di causa, ovvero (e specularmente) nella supposizione dell'«inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» dai medesimi atti e documenti di causa, esclude che su quel fatto, che non era affatto «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio(cfr. ancora Cass. n. 24395/2020, cit. supra); - ed è proprio l'insussistenza di alcun giudizio a rendere possibile il rimedio della revocazione e a segnare, in parallelo, la differenza rispetto al giudizio errato sulla sussistenza o insussistenza di un fatto: nell'un caso, infatti, su quel dato fatto non vi è tecnicamente giudizio, perché viene erroneamente supposto come vero o non veroun fatto decisivo, mentre tale non è secondo le incontroverse risultanze di causanell'altro caso, che presuppone naturalmente che le risultanze probatorie siano controverse, posto che “su quel fatto ci sarà sempre un giudizio, che potrà essere errato o meno e dunque censurabile secondo la legge propria dei mezzi d'impugnazione predisposti per gli errori di giudizio” (così testualmente Cass.n. 24395 /2020 , cit. supra); -così si comprende laragione per la quale la consolidata giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., posto che l’errore di percezione esclude in radice il giudizio, laddove l'errore di valutazione dà luogo, invece, ad un giudizio errato, che dev'essere necessariamente denunciato al giudice dell'impugnazione, sempre nei limiti in cui la legge processuale lo consenta (Cass. n. 24395/2020, cit. supra); -merita pertanto condivisione il ragionamento operato nell’arresto da ultimo citato secondo cui verbatim: “Proprio per ciò non può logicamente ammettersi …la censurabilità per cassazione un errore di percezione su un fatto controverso: una volta stabilito che l'errore di percezione si risolve in un contrasto antitetico tra due rappresentazioni del medesimo oggetto, l'una contenuta nella sentenza e l'altra risultante dai documenti di causa, la configurabilità di un errore di percezione su un fatto controverso presupporrebbe l'esistenza di "prove chiare" o, peggio ancora, che esista un "fatto" distinto dal giudizio di fatto, cioè al di fuori dalla sola interpretazione giuridicamente rilevante di quel fatto, che è quella propria del giudice di merito.

La qual cosa, com'è noto, è ciò che la nozione di "travisamento" storicamente sottintendeva, al fine di indurre il giudice di legittimità ad un più ampio riesame del fatto oggetto della controversia, ma che non è più possibile ammettere senza surrettiziamente trasformare questa Corte in un giudice di merito di terza istanza.

Dovendo pertanto ribadirsi che l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non è altra cosa dal travisamento della prova e può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio…”; -consegue da ciò l’inammissibilità della censura proposta sotto l’egida applicativa della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., quale vizio denunziato ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; -nessuna statuizione è dovuta per le spese di lite, stante la mandata difesa del fallimento intimato; - s ussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 2357-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Presidente pro tempore , rappresentat a e difes a ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici è elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore pro tempore; -intimato - avverso il decreto del Tribunale di Trani, depositatoin data 10.12.2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 10/11/2022dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] -viene proposto da [OSCURATO:PERSONA]-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE ricorso per cassazione avverso il decreto n. 2801/2021 , depositat o il 10.12.2021 , con cui è statarespinta l’ opposizione allo stato passivo propost a sempre da ADER-AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE nei confronti del [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto del G.d. del medesimo Tribunale del 9 ottobre 2020 con ilquale era stato escluso dal passivo il credito, azionato ex art. 101 l. fall.dalla predetta Agenzia, pari a complessivi euro 86.939,12, per mancati versamenti di contributi e crediti previdenziali, oltre che per aggi, diritti e spese; -il Tribunale - dopo aver ricordato che , ove sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento (che segna il consolidamento della pretesa fiscale e l’esaurimento della pretesa impositiva), viene in considerazione un fatto estintivo dell’obbligazione tributaria di c ui deve conoscere il giudice fallimentare - ha, in primo luogo rilevato , che , per gli estratti di ruolo e cartelle relativi a debiti non tributari, la scadenza del termine per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre l’impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. “conversione”del termine di prescrizione breve (nella specie quinquennale), secondo la previsione di cui all’art. 3, commi 9 e 10, l. n. 335/1995, in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.; ha evidenziato che, nel caso in esame, risultava pacifico che le cartelle esattoriali erano state notificate il 28 luglio e il 23 ottobre 2014 e che al contrario l’istanza di ammissione al passivo era datata 10 settembre 2020 e che pertanto il termine quinquennale, in assenza di atti interruttivi, dovevaconsiderarsi decorso; -il fallimento, intimato, non ha svolto difese; -sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 c.p.c.; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo ed unico motivo è stata dedotta, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.115 cod. proc. civ., sul rilievo cheil Tribunale avrebbe errato nella dichiarazione di prescrizione del diritto di credito azionato in sede fallimentare perché, per un travisamento della prova, non avrebbe correttamente valutato l’allegazione nel giudizio di opposizione allo stato passivo di atti interruttivi del decorso della prescrizione, quali la comunicazione del preavviso d’iscrizione ipotecaria, avvenuto a mezzo pec in data 19.2.2016, la richiesta di ammissione al beneficio della definizione agevolata (che avrebbe avuto il contenuto di riconoscimento del debito) e l’atto di pignoramento presso terzi avente ad oggetto tutti i titoli posti alla base dell’insinuazione al passivo; è stato dunque rilevato che il Tribunale aveva ignorato sia le sue argomentazioni spese in sede di opposizione allo stato passivo sia anche la documentazione posta alla base della controeccezione di interruzione del termine di prescrizione dei crediti erariali e che pertanto la statuizione impugnata sarebbe errata per l’evidente travisamento delle prove prodotte nel precedente grado di giudizio; è stato, di nuovo , evidenziato che aveva puntualmente prodotto, nel giudizio di opposizione, non soltanto la prova della notificazione delle cartelle esattoriali, ma anche della comunicazione dell’iscrizione ipotecaria del 19.02.2016 e del pignoramento di crediti presso terzi del luglio 2018, oltre che della presentazione, in data 19.4.2017, della istanza di ammissione al beneficio della definizione agevolata; è stato inoltre osservato che la ritenuta inesistenza della predetta documentazione da parte del Tribunale “sembra” integrare, pertanto,la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., disposizione che imporrebbe al giudice di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”; è statoevidenziato da ultimo che il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 27033/2018) che vieta di fondare la decisione su prove ritenute esistenti, ma in realtà mai offerte, non potrebbe che valere, necessariamente, anche nella ipotesi inversa, quella in cui, cioè, il giudice reputa inesistenti prove, non ponendole a fondamento della decisione, nonostante le stesse – come avvenuto nel caso di specie – fossero state ritualmente offerte alla valutazione del giudicante; è stato infine precisato che, sempre secondo la giurisprudenza di legittimità, sia la comunicazione del preavviso di iscrizione ipotecaria che il pignoramento presso terzi, in quanto contenenti la chiara ed inequivoca manifestazione della volontà di pretendere l’adempimento del credito erariale, dovrebbero essere considerati atti pienamente idonei a determinare l’interruzione della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943 cod. civ.;è statoinoltre chiarito che nel caso in esame la decisione del Tribunale non “sembra” impugnabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ.,disposizione che espressamente contempla il rimedio della revocazione della sentenza nel caso di errore di fatto che “non costituì un punto controverso su cui la sentenza ebbe a pronunciare”, posto che, nel presente giudizio, il Tribunale, si era sicuramente pronunciato sulla questione della prescrizione della pretesa, errando tuttavia nel decidere la controversia senza esaminare la documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di opposizione allo stato passivo e così incorrendo nella chiara violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. che impone al giudice, come detto, di “porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti”; si èdunque concluso nel senso che la statuizione di accoglimento dell’eccezione di prescrizione delle pretese sarebbe errata per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. ovvero resa in manifesta violazione dell’art. 2943 cod. civ. laddove tale disposizione impone al giudice di rilevare, anche d’ufficio, l’interruzione della prescrizione derivante da “ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”; -il motivo, articolato, sotto l’egida applicativa dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., come violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., è inammissibile; -sul punto occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa anche dalle Sezioni Unite di questa Corte(cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020), in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c. (cfr. anche Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 16016del 09/06/2021); è stato anche precisato sempre dalle Sez. Un., nell’arresto sopra ricordato; che “ … la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato -in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione”; -ritiene il Collegio che occorra, in materia di catalogazione dei vizi prospettabili in cassazione, fornire continuità applicativa ai principi già affermati da questa Corte nel recente arresto giurisprudenziale rappresentato da Cass. Sez. L , Sentenza n. 24395 del 03/11/2020 , secondo cui il travisamento della prova, che presuppone la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito, ritenuto valutabile in sede di legittimità qualora dia luogo ad un vizio logico di insufficienza della motivazione, non è più deducibile a seguito della novella apportata all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla l. n. 134 del 2012, che ha reso inammissibile la censura per insufficienza o contraddittorietà della motivazione; -ritiene in realtà il Collegio che l'errore determinato dall'inesatta percezione da parte del giudice di merito di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, poiché consiste in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso, oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, senza che su quel fatto, non «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio, non può costituire motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. n. 4) dello stesso comma, per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, ma piuttosto di revocazione ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. (così sempre Cass. n. 24395/2020, cit. supra); -occorre, infatti ricordare, seguendo la ricostruzione operata nell’arresto da ultimo citato, che la nozione di travisamento della prova come vizio deducibile in sede di legittimità è stata elaborata in alcune pronunce di questa Corte (e in specie da Cass. n. 10749 del 2015, espressamente richiamata da Cass. n. 28174 del 2018, cit., e successivamente ripresa da Cass. nn. 1163 e 3796 del 2020) in un contesto normativo diverso da quello attuale, e cioè da quello regolato da un testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. precedente alla riformulazione che ne ha operato l'art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l . n. 134/2012), e cioè, in un contesto che consentiva di denunciare per cassazione non solo l'«omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», ma, ben più ampiamente, l'«omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per ilgiudizio»; -il travisamento della prova è stato definito dalla giurisprudenza di legittimità come fattispecie in cui il ricorrente chiederebbe a questa Corte di scrutinare un atto specificamente indicato perché si verifichi che l'informazione probatoria utilizzata dal giudice per fondare la decisione è diversa e inconciliabile con quella contenuta nell'atto o addirittura non esiste, per modo che ad essere domandata non sarebbe, in realtà, una inammissibile rivalutazione di fatti di causa, ma una constatazione o un accertamento che quella informazione probatoria, utilizzata in sentenza, è contraddetta da uno specifico atto processuale (così, in motivazione, Cass. n. 10749 del 2015; cfr., sempre per la ricostruzione dell’istituto:Cass. n. 24395/2020, cit. supra);-la verifica di un travisamento della prova, per come ricostruito nelle sentenze citat e (Cass. n. 10749 del 2015, cit. supra; v. anche Cass. Cass. n. 12362 del 2006), comporterebbe, in realtà, un'operazione pressoché meccanica di raffronto fra testi e la constatazione di un errore di percezione o ricezione della prova da parte del giudice di merito; -nella dottrina processualpenalistica, dove l'istituto ha trovato compiuta sistemazione, “ se ne parla come di un caso limite in cui un testo, per quanto lo si torca e lo si scavi, non può dire quello che il giudice nella sentenza impugnata gli fa dire, vale a dire di un tipico errore revocatorio” (così testualmente sempre Cass. n. 24395 /2020 , cit. supra); - ed è sempre a tale istituto che lo ha ricondotto l'orientamento affatto maggioritario della giurisprudenza di questa Corte, almeno a far data da Cass. nn. 1536 del 1968 e 478 del 1969; nelle quali si sostiene, infatti, che in sede di legittimità, è precluso non solo il riesame delle prove la cui valutazione sia stata fatta in modo difforme da quella prospettata dal ricorrente, ma altresì l'accertamento di un eventuale travisamento delle prove stesse, e la seconda avendo precisato che il rimedio tipico per il travisamento è per l'appunto la revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c.; -solo nel vigore del testo dell'art. 360 n. 5 c.p.c. precedente alla citata novella apportata dall'art. 54, d.l. n. 83/2012, cit., un residuo controllo in sede di legittimità eraammesso qualora il travisamento delle prove avesse determinato un vizio logico di insufficienza di motivazione (così, espressamente, Cass. n. 1536 del 1968, cit., seguita sul punto da Cass. nn. 2963 del 1971, 952 del 1973);-risulta invece obbligata una soluzione diversa nell’attuale regime normativo, non essendo più ammessa la possibilità di prospettare in cassazione il vizio di insufficienteo contraddittoria motivazione e dovendo piuttosto il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. necessariamente tradursi nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, nel senso che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014); -deve pertanto concludersi che, alla luce della novella apportata all'art. 360 n. 5 c.p.c., non risulta in alcun modo ammissibile la deducib ilità per cassazione di un vizio di travisamento della prova(cfr. sempre Cass. n. 24395/2020, cit. supra); -peraltro, la giurisprudenza maggioritaria di questa Corte è ferma nel ritenere che la denuncia di un errore consistente nell'inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento, in contrasto con quanto risulta dagli atti del processo, integra vizio revocatori o ( Cass. n. 2529 del 2016, 5149 del 2003, 2932 del 1999, 5351 del 1983); -a ciò va aggiunto che, per quanto ancora sopra osservato, vale il principio secondo cui una censura relativa alla violazio ne e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (cfr. anche: Cass.nn. 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016), con la conseguenza che resta escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli proposti da una delle parti o vvero , più in generale, nella denuncia di un erroneo esercizio del potere di valutazione delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile né nel paradigma applicativo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., né in quello del precedente n. 4, che, per il tramite dell'art. 132, n. 4, c.p.c., attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che trasmodi in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. n. 11892 del 2016); -l'errore di percezione (che, per orientamento maggioritario di questa Corte di legittimità, può essere soltanto motivo di revocazione) consiste in effetti in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa (così, da ult., Cass. n. 26890 del 2019); -ebbene un errore siffatto può essere denunciato come motivo di revocazione, ai sensi dell'art. 395 n. 4 c.p.c., giacché, concretandosi nella «supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa» dagli atti e documenti di causa, ovvero (e specularmente) nella supposizione dell'«inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita» dai medesimi atti e documenti di causa, esclude che su quel fatto, che non era affatto «controverso» tra le parti, il giudice abbia reso un qualsiasi giudizio(cfr. ancora Cass. n. 24395/2020, cit. supra); - ed è proprio l'insussistenza di alcun giudizio a rendere possibile il rimedio della revocazione e a segnare, in parallelo, la differenza rispetto al giudizio errato sulla sussistenza o insussistenza di un fatto: nell'un caso, infatti, su quel dato fatto non vi è tecnicamente giudizio, perché viene erroneamente supposto come vero o non veroun fatto decisivo, mentre tale non è secondo le incontroverse risultanze di causanell'altro caso, che presuppone naturalmente che le risultanze probatorie siano controverse, posto che “su quel fatto ci sarà sempre un giudizio, che potrà essere errato o meno e dunque censurabile secondo la legge propria dei mezzi d'impugnazione predisposti per gli errori di giudizio” (così testualmente Cass.n. 24395 /2020 , cit. supra); -così si comprende laragione per la quale la consolidata giurisprudenza di questa Corte abbia affermato che l'apprezzamento dei fatti compiuto dal giudice di merito, qualora sia fondato sulla mera assunzione acritica di un fatto, può configurare un travisamento, denunciabile solo con istanza di revocazione, ex art. 395 n. 4 c.p.c., posto che l’errore di percezione esclude in radice il giudizio, laddove l'errore di valutazione dà luogo, invece, ad un giudizio errato, che dev'essere necessariamente denunciato al giudice dell'impugnazione, sempre nei limiti in cui la legge processuale lo consenta (Cass. n. 24395/2020, cit. supra); -merita pertanto condivisione il ragionamento operato nell’arresto da ultimo citato secondo cui verbatim: “Proprio per ciò non può logicamente ammettersi …la censurabilità per cassazione un errore di percezione su un fatto controverso: una volta stabilito che l'errore di percezione si risolve in un contrasto antitetico tra due rappresentazioni del medesimo oggetto, l'una contenuta nella sentenza e l'altra risultante dai documenti di causa, la configurabilità di un errore di percezione su un fatto controverso presupporrebbe l'esistenza di "prove chiare" o, peggio ancora, che esista un "fatto" distinto dal giudizio di fatto, cioè al di fuori dalla sola interpretazione giuridicamente rilevante di quel fatto, che è quella propria del giudice di merito. La qual cosa, com'è noto, è ciò che la nozione di "travisamento" storicamente sottintendeva, al fine di indurre il giudice di legittimità ad un più ampio riesame del fatto oggetto della controversia, ma che non è più possibile ammettere senza surrettiziamente trasformare questa Corte in un giudice di merito di terza istanza. Dovendo pertanto ribadirsi che l'errore di percezione sul contenuto oggettivo di una prova non è altra cosa dal travisamento della prova e può dar luogo, se del caso, esclusivamente a revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c., mentre l'unico vizio del giudizio di fatto deducibile per cassazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio…”; -consegue da ciò l’inammissibilità della censura proposta sotto l’egida applicativa della violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., quale vizio denunziato ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.; -nessuna statuizione è dovuta per le spese di lite, stante la mandata difesa del fallimento intimato; - s ussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019); P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.
Decreto Cassazione n. 34479/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris