CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 23814/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; e [OSCURATO:PERSONA]) E [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha revocato la misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale concessa a [OSCURATO:PERSONA], per reiterate trasgressioni alle prescrizioni. Avverso tale ordinanza il difensore del condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge processuale, con riferimento alla omessa notifica ai difensori di fiducia sia del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di sospensione della misura alternativa, sia della ratifica operata dal Tribunale di sorveglianza, e dunque lamentando nullità dell'ordinanza di revoca ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. Il ricorso è inammissibile risultando basato su motivi manifestamente infondati, perché non è stata dedotta l'esistenza di una nomina difensiva fiduciaria per il procedimento di revoca della misura alternativa, che ha propria autonomia. Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la nomina del difensore di fiducia effettuata nel procedimento di sorveglianza all'atto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti nel procedi- mento per la revoca della misura stessa (Sez. 1, n. 36964 del 07/06/2019, Marku, Rv. 276867; Sez. 1, n. 24938 del 28/01/2014, Mihalaki, Rv. 262131; Sez. 1, n. 12900 del 06/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243561). Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]