CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 40335/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, Dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 15 febbraio 2022 con la quale il Tribunale di Roma ha confermato il provvedimento applicativo della misura cautelare della custodia in carcere. 2. In data 7 luglio 2022 è stata trasmessa, ad opera dei difensori del Colella, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e Avv. [OSCURATO:PERSONA], comunicazione di rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che l'ordinanza cautelare era già stata modificata con altro precedente provvedimento emesso il 15 giugno 2022 dal Tribunale dibattimentale. 3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile per intervenuta rinuncia, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, valutata l'entità della vicenda processuale, appare equo determinare in euro 500,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]