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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 30238/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) in data 25 novembre 2016, in ordine al delitto di riciclaggio di un veicolo, messo in atto attraverso la preparazione dell'operazione di trasferimento all'estero con documentazione falsificata.

2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico articolato motivo, vizio della motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione al profilo degli elementi oggettivi e soggettivi del concorso del ricorrente nel reato di riciclaggio.

La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, aveva desunto l'elemento materiale del contributo nella condotta di riciclaggio, descritto in termini di intermediazione, da circostanze prive di portata indiziaria autonoma (l'aver presentato il [OSCURATO:PERSONA] a colui che aveva procurato il veicolo da trasportare all'estero) e, in parte, smentite dal contenuto degli atti processuali (come per la presenza del ricorrente al momento della consegna della vettura al [OSCURATO:PERSONA] prima che intraprendesse il viaggio verso Livorno per imbarcarsi all'estero; ovvero, per l'esistenza di più contatti telefonici tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente durante il viaggio verso Livorno).

Inoltre, l'accertata estraneità del ricorrente alle condotte di falsificazione della documentazione che accompagnava il veicolo (attestata dall'assoluzione pronunciata sin dal primo grado di giudizio rispetto a tale ipotesi di accusa), così come l'assenza fisica al momento della consegna del veicolo, imponevano una motivazione ben più stringente e dettagliata in grado di individuare il contributo assicurato dal Colazzo all'operazione descritta.

Le medesime circostanze riflettevano la loro portata in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo, poiché la motivazione non aveva dato conto di quali fossero gli elementi di fatto e logici che sorreggevano la prova della consapevolezza del ricorrente delle condizioni del veicolo e della finalità del trasporto all'estero organizzato, avendo argomentato al riguardo unicamente in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA].

3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla

I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

In primo luogo, va rilevato che la fonte della responsabilità dell'imputato, così come valutata dai giudici di merito, deriva dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna verifica della portata di quelle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

Tale carenza inficia l'intera trama motivazionale che risulta, infatti, priva del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del coimputato ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre, gli unici dati obiettivi indicati nella motivazione della sentenza impugnata (l'aver messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con colui che aveva la disponibilità del veicolo; l'aver telefonato al [OSCURATO:PERSONA] mentre viaggiava verso Livorno, per chiedere informazioni sulla strada da percorrere perché il ricorrente era diretto a Genova) non possiedono alcuna valenza individualizzante e specifica che dia conto non solo del dato costituente il contributo materiale assicurato, ma in particolare modo non assumono carattere significativo e dimostrativo del profilo della consapevolezza del ricorrente, in ordine alla natura dell'operazione materialmente svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e alla provenienza illecita del veicolo, la cui destinazione all'estero costituiva il segmento della condotta tipica ascrivibile agli imputati, assolti invece dalla realizzazione delle condotte materiali di falsificazione dei dati identificativi del veicolo e dei documenti che accompagnavano il veicolo.

2. Il rilevato vizio motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che dovrà rivalutare il materiale raccolto nel corso delle indagini, verificando l'attendibilità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'esistenza di riscontri esterni aventi carattere individualizzante rispetto al dato materiale della tipologia del contributo fornito nella realizzazione della condotta tipica e al necessario elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Roma, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal G.u.p. del Tribunale di Roma nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed altro coimputato ([OSCURATO:PERSONA]) in data 25 novembre 2016, in ordine al delitto di riciclaggio di un veicolo, messo in atto attraverso la preparazione dell'operazione di trasferimento all'estero con documentazione falsificata. 2. Ha proposto ricorso la difesa dell'imputato deducendo, con unico articolato motivo, vizio della motivazione, per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in relazione al profilo degli elementi oggettivi e soggettivi del concorso del ricorrente nel reato di riciclaggio. La sentenza impugnata, così come quella di primo grado, aveva desunto l'elemento materiale del contributo nella condotta di riciclaggio, descritto in termini di intermediazione, da circostanze prive di portata indiziaria autonoma (l'aver presentato il [OSCURATO:PERSONA] a colui che aveva procurato il veicolo da trasportare all'estero) e, in parte, smentite dal contenuto degli atti processuali (come per la presenza del ricorrente al momento della consegna della vettura al [OSCURATO:PERSONA] prima che intraprendesse il viaggio verso Livorno per imbarcarsi all'estero; ovvero, per l'esistenza di più contatti telefonici tra il [OSCURATO:PERSONA] e il ricorrente durante il viaggio verso Livorno). Inoltre, l'accertata estraneità del ricorrente alle condotte di falsificazione della documentazione che accompagnava il veicolo (attestata dall'assoluzione pronunciata sin dal primo grado di giudizio rispetto a tale ipotesi di accusa), così come l'assenza fisica al momento della consegna del veicolo, imponevano una motivazione ben più stringente e dettagliata in grado di individuare il contributo assicurato dal Colazzo all'operazione descritta. Le medesime circostanze riflettevano la loro portata in ordine all'accertamento dell'elemento soggettivo, poiché la motivazione non aveva dato conto di quali fossero gli elementi di fatto e logici che sorreggevano la prova della consapevolezza del ricorrente delle condizioni del veicolo e della finalità del trasporto all'estero organizzato, avendo argomentato al riguardo unicamente in relazione alla posizione del coimputato [OSCURATO:PERSONA]. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. In primo luogo, va rilevato che la fonte della responsabilità dell'imputato, così come valutata dai giudici di merito, deriva dalle dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA], senza alcuna verifica della portata di quelle dichiarazioni ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Tale carenza inficia l'intera trama motivazionale che risulta, infatti, priva del giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del coimputato ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; inoltre, gli unici dati obiettivi indicati nella motivazione della sentenza impugnata (l'aver messo in contatto il [OSCURATO:PERSONA] con colui che aveva la disponibilità del veicolo; l'aver telefonato al [OSCURATO:PERSONA] mentre viaggiava verso Livorno, per chiedere informazioni sulla strada da percorrere perché il ricorrente era diretto a Genova) non possiedono alcuna valenza individualizzante e specifica che dia conto non solo del dato costituente il contributo materiale assicurato, ma in particolare modo non assumono carattere significativo e dimostrativo del profilo della consapevolezza del ricorrente, in ordine alla natura dell'operazione materialmente svolta dal [OSCURATO:PERSONA] e alla provenienza illecita del veicolo, la cui destinazione all'estero costituiva il segmento della condotta tipica ascrivibile agli imputati, assolti invece dalla realizzazione delle condotte materiali di falsificazione dei dati identificativi del veicolo e dei documenti che accompagnavano il veicolo. 2. Il rilevato vizio motivazionale comporta l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma che dovrà rivalutare il materiale raccolto nel corso delle indagini, verificando l'attendibilità della chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA], oltre che l'esistenza di riscontri esterni aventi carattere individualizzante rispetto al dato materiale della tipologia del contributo fornito nella realizzazione della condotta tipica e al necessario elemento soggettivo richiesto dalla norma incriminatrice. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'
Sentenza Cassazione n. 30238/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris