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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 11547/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare che la sua condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, oggetto della sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla stessa Corte il 15 giugno 2017, si era arrestata al 17 gennaio 2009, data del suo arresto in Spagna.

Il giudice dell'esecuzione, dopo aver rammentato che il sopraggiunto stato di detenzione non fa automaticamente cessare la permanenza del reato associativo, rilevava che la perdurante affiliazione era stata positivamente riscontrata nel giudizio di cognizione, il cui esito era sul punto intangibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA].

Nel motivo unico deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione.

Il ricorrente ampiamente ripercorre le dichiarazioni rese, in cognizione, dai collaboratori di giustizia (sulle quali si era formata la prova di responsabilità), onde far risaltare l'assunto che il giudice dell'esecuzione avrebbe ingiustamente disatteso, ossia il venire meno del vincolo associativo, inteso nei termini rigorosi pretesi dalle Sezioni unite di questa Corte, in conseguenza della detenzione subentrata il 17 gennaio 2009. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile non solo perché nel suo nucleo fondamentale versato in fatto, ma perché esso si pone in frontale contrasto con il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087-01; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475-01; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430-01), secondo cui, solo allorché il tempus commissi delicti non abbia formato oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, né fosse indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza (e, occorrendo, degli atti del procedimento), per ricavarne gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata.

Nel caso di specie, in disparte il rilievo che l'istanza di retrodatazione della consumazione appare proposta in via principale, anziché nella dovuta via strumentale, sono dirimenti le insuperate considerazioni del giudice a quo, il quale ha ricordato che il giudicato si era formato su una contestazione, in alcun modo ridimensionata, di appartenenza all'associazione sino a tutto l'anno 2010, e che i giudici di cognizione avevano espressamente escluso la cessazione della permanenza del reato associativo per effetto della subentrata carcerazione in Spagna, essendo giunta la Corte di cassazione, su questo preciso presupposto, e sia pure in seno a procedura incidentale, a negare la violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. 2.

Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili dì colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di Appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta a far dichiarare che la sua condotta di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, oggetto della sentenza irrevocabile di condanna emessa dalla stessa Corte il 15 giugno 2017, si era arrestata al 17 gennaio 2009, data del suo arresto in Spagna. Il giudice dell'esecuzione, dopo aver rammentato che il sopraggiunto stato di detenzione non fa automaticamente cessare la permanenza del reato associativo, rilevava che la perdurante affiliazione era stata positivamente riscontrata nel giudizio di cognizione, il cui esito era sul punto intangibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con il ministero dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. Nel motivo unico deduce l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione. Il ricorrente ampiamente ripercorre le dichiarazioni rese, in cognizione, dai collaboratori di giustizia (sulle quali si era formata la prova di responsabilità), onde far risaltare l'assunto che il giudice dell'esecuzione avrebbe ingiustamente disatteso, ossia il venire meno del vincolo associativo, inteso nei termini rigorosi pretesi dalle Sezioni unite di questa Corte, in conseguenza della detenzione subentrata il 17 gennaio 2009. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile non solo perché nel suo nucleo fondamentale versato in fatto, ma perché esso si pone in frontale contrasto con il principio di diritto, ripetutamente affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 30609 del 15/04/2014, Raia, Rv. 261087-01; Sez. 1, n. 25735 del 12/06/2008, Labate, Rv. 240475-01; Sez. 1, n. 4076 del 06/07/1995, Mastrosanti, Rv. 202430-01), secondo cui, solo allorché il tempus commissi delicti non abbia formato oggetto di specifico accertamento da parte del giudice della cognizione, né fosse indicato in modo preciso e con ben definiti riferimenti fattuali nel capo di imputazione, il giudice dell'esecuzione può prendere conoscenza del contenuto della sentenza (e, occorrendo, degli atti del procedimento), per ricavarne gli elementi da cui sia possibile desumere l'effettiva data del reato, ove essa sia rilevante ai fini della decisione che gli è demandata. Nel caso di specie, in disparte il rilievo che l'istanza di retrodatazione della consumazione appare proposta in via principale, anziché nella dovuta via strumentale, sono dirimenti le insuperate considerazioni del giudice a quo, il quale ha ricordato che il giudicato si era formato su una contestazione, in alcun modo ridimensionata, di appartenenza all'associazione sino a tutto l'anno 2010, e che i giudici di cognizione avevano espressamente escluso la cessazione della permanenza del reato associativo per effetto della subentrata carcerazione in Spagna, essendo giunta la Corte di cassazione, su questo preciso presupposto, e sia pure in seno a procedura incidentale, a negare la violazione del principio di specialità di cui all'art. 721 cod. proc. pen. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili dì colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cas
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