CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 40186/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 23 febbraio 2021 il Giudice di pace di L'Aquila ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile della contravvenzione di cui all'art. 6, comma 3, D.Igs. n. 286 del 1998 e l'ha condannato a pena di giustizia. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione e, a mezzo del proprio difensore di fiducia, deduce un unico motivo concernente l'incompetenza per materia del Giudice di pace. Quest'ultimo, a mente dell'art. 14 L. n. 468 del 1999 e dell'art. 4, comma 2, del D. Igs. n. 274 del 2000, attribuisce a detto giudice esclusivamente la competenza in merito alla violazione dell'art. 13, comma 5.2 e dell'art. 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater, del [OSCURATO:PERSONA] delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione; trattandosi di disposizione non suscettibile d'interpretazione estensiva analogica, la violazione contestata al ricorrente non è ricompresa nella competenza del Giudice di pace, appartenendo al Tribunale; ciò che - precisa il ricorrente pur trattandosi di nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, era stato eccepito all'udienza del 20 ottobre 2020, dinanzi al giudice procedente che aveva respinto l'eccezione. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, prospetta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in quanto il reato contestato è configurabile esclusivamente nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato e tale condizione non è stata in alcun modo accertata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per ragioni diverse da quelle dedotte con il ricorso e, segnatamente, per non essere il fatto per cui è condanna previsto dalla legge come reato. 2. Il reato d'inottemperanza all'ordine di esibizione del passaporto o di altro documento d'identificazione e del permesso di soggiorno o dell'attestazione della regolare presenza nel territorio dello Stato è configurabile soltanto nei confronti degli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, e non anche degli stranieri in posizione irregolare, a seguito della modifica dell'art. 6, comma 3, T.U. imm., recata dall'art. 1, comma 22, lett. h), legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha comportato una abolitio criminis, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, cod. pen., della preesistente fattispecie per la parte relativa agli stranieri in posizione irregolare (Sez. U, n. 16453 del 24/02/2011, Alacev, Rv. 249546; Sez. 1 n. 37587 del 10/06/2014 Rv. 260587; Sez. 1 n. 13780 del 15/12 2020, dep. 2021, Bejaoui, Rv. 281060). E, infatti, l'art. 1, comma 22, lett. h), della legge 15 luglio 2009, n. 94 ha sostituito il precedente testo normativo, inasprendo il precedente trattamento sanzionatorio (aumento del massimo edittale), precisando la condotta tipica (inottemperanza all'ordine di esibizione, anziché mancata esibizione alla richiesta di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza), sostituendo la congiunzione «e» con la disgiuntiva «ovvero» relativamente alle due categorie di documenti da esibire: quelli d'identificazione e quelli attestati la regolarità del soggiorno nel territorio dello Stato. Il disposto normativo, specificamente innovato sui punto, ha delineato un'alternatività solo all'interno di ciascuna delle due categorie di documenti, mentre assegna alla congiunzione «e» il chiaro significato della necessaria compresenza, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 6, delle due categorie di documenti, tra loro palesemente non fungibili: quelli attinenti all'identità del cittadino straniero (passaporto o altro documento identificativo) e quelli relativi alla regolarità della sua presenza sul territorio dello Stato (permesso di soggiorno o altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato). Per tale via, l'art. 6, comma 3, d. Igs. n. 286 del 1998 ha circoscritto i soggetti attivi del reato d'inottemperanza «all'ordine di esibizione del passaporto o di altra documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato» esclusivamente agli stranieri "legittimamente" ivi soggiornanti, con conseguente abolitio criminis per gli stranieri extracomunitari irregolari. 3. Nel caso di specie, come già reso evidente dall'imputazione elevata al ricorrente e confermato nelle risultanze di prova, il controllo in occasione del quale egli ha posto in essere la condotta di rifiuto era finalizzato a verificarne la regolare presenza sul territorio, trattandosi - con ogni evidenza - di straniero in posizione irregolare, cui non si applica il disposto della norma penale incriminatrice contestata. 4. Tali argomenti assorbono la doglianza in tema d'incompetenza del Giudice di pace, che non è assistita da interesse a impugnare, non avendo il ricorrente evidenziato l'eventuale situazione pratica più vantaggiosa che si realizzerebbe in caso di accoglimento di quel motivo di ricorso.L'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste invero solo se il gravame è idoneo a eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente (sul tema specifico si veda Sez. 1, n. 18849 del 09/02/2016, Siano, RV. 266887; Sez. 5, n. 25947 del 22/07/2020, Renzi, Rv. 279448). 5. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Così deciso