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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00206/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art. 495 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, veniva fermato, per un controllo, dai carabinieri della stazione di Balva no il 7 agosto 2015 mentre si trovava alla guida di un autocarro; dichiarava di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1975 e di non avere con sé il documento di abilitazione alla guida di cui, comunque, era in possesso.

I Carabinieri elevavano nei confronti del conducente la contravvenzione di cui all'art. 180 Cds per "mancanza temporanea dei documenti" e invitavano lo stesso a esibire la patente di guida entro trenta giorni.

Il 10 settembre 2015 il "vero" [OSCURATO:PERSONA], odierno imputato, si presentava presso i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] ed esibiva la propria patente di guida.

I carabinieri di Bevana svolgevano accertamenti e scoprivano che la persona da loro fermata alla guida dell'autocarro non era [OSCURATO:PERSONA] ma [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando due motivi, con i quali denuncia vizio di motivazione.

Il ricorrente, anche con la memoria depositata in sede di conclusioni, sostiene che la Corte di appello ricaverebbe l'apporto concorsuale dell'imputato al reato di falso commesso da [OSCURATO:PERSONA] da elementi insufficienti e, comunque, da dati di fatto inesistenti o comunque travisati.

Il giudice distrettuale trarrebbe la prova del concorso dalle seguenti circostanze: Parente si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Balvano a distanza di poche ore dal controllo e ha esibito la patente di guida unitamente al verbale di contravvenzione.

In realtà come risulta dagli atti (che vengono allegati al ricorso): Parente si è presentato ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (non a quelli di Balvano) il primo settembre 2015 (non a distanza di poche ore dal fatto avvenuto il 7 agosto 2015) ed ha esibito solo la propria patente di guida non anche il verbale di contravvenzione (quest'ultima circostanza sarebbe stata erroneamente indicata nella informativa del 30 settembre 2015 redatta dai CC di Balvano, ma non risulta dalla nota di trasmissione dei CC di [OSCURATO:PERSONA] che gli stessi citano come fonte della informazione).

Tali errori sarebbero stati evidenziati già con l'atto di appello, senza ottenere risposta.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.2.

L'impianto argomentativo della sentenza impugnata presenta i denunciati vizi sul punto della ricostruzione dell'apporto concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità personale è stato materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto 2015; costui, fermato dai carabinieri della stazione di Balvano, forniva le generalità dell'odierno imputato. [OSCURATO:PERSONA] era ricorso al falso perché non aveva mai conseguito la patente di guida che lo abilitasse alla conduzione del veicolo che stava guidando all'atto del controllo.

2.2. Il reato di falso è un reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui le false informazioni vengono rese, quindi in questo caso il 7 agosto 2015.

I giudici di merito costruiscono il "concorso di persone nel reato" ritenendo provato un contributo morale di Parente: Rosa e Parente hanno raggiunto un "pregresso accordo" circa "le generalità da fornire in caso di controllo da parte degli operanti di polizia giudiziaria".

Il "pregresso accordo" viene ricavato dai seguenti elementi indiziari: - l'estemporaneità dell'azione di [OSCURATO:PERSONA]; - la circostanza che Parente e Rosa prestavano attività lavorativa, in qualità di autisti, alle dipendenze della medesima impresa di trasporti (Rodela trasporti srl); - il fatto che Parente si è recato presso la caserma dei Carabinieri "a poche ore" dal controllo del veicolo condotto da Rosa; - la circostanza che, nell'occasione, Parente ha esibito ai Carabinieri di Balvano la patente di guida, unitamente al verbale di contestazione della infrazione stradale "redatto poche ore prima nella stessa giornata del 7 agosto 2015".

2.3. Va ricordato che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e che è compito del giudice di merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con l'attività posta in essere dagli altri concorrenti (cfr. per tutte Sez.

U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01).

Ritiene il collegio che l'impianto motivazione della sentenza impugnata non si ponga in linea con le regole stringenti delineate dalle Sezioni Unite appena citate e che il ragionamento probatorio, su cui riposa l'affermazione della responsabilità concorsuale di Parente, non risponda ai caratteri della prova logica di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.3.1.

Secondo la previsione della norma appena menzionata, ciascun elemento fattuale assumibile come indizio deve essere connotato, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza.

La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza.

Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro.

2.3.2. Nel caso in esame occorre osservare che, come dedotto dal ricorrente, dei quattro elementi valorizzati dal giudice di merito: - i primi due (estemporaneità dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] e lavoro alle dipendenze della medesima impresa) sono labilissimi perché privi di specificità e di pertinenza rispetto al thema probandum; - gli ultimi due sono smentiti (in maniera evidente) dagli atti processuali allegati al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza: Parente si è recato presso la caserma dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (non di Bevana) non lo stesso giorno del fatto, ma il 10 settembre 20:1.5, a distanza di 25 giorni; nella comunicazione inviata dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a quelli di Bevana risulta che Parente ha esibito la propria patente di guida (non si trova cenno della contestuale esibizione del verbale di contravvenzione).

Va aggiunto che, in ogni caso, il ragionamento esposto dal giudice di merito non è rispettoso del metodo valutativo di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché non è in grado di escludere l'ipotesi alternativa, altrettanto plausibile, che Rosa abbia agito in autonomia, informando Parente dopo il fatto; il che, in linea astratta, potrebbe condurre l'intervento di Parente nell'alveo del reato di favoreggiamento personale (fermi, anche in questo caso, gli oneri dimostrativi e motivazionali circa la ricorrenza in concreto dei relativi elementi costitutivi).

4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2021 della CORTE di APPELLO di POTENZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Potenza ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per aver concorso con [OSCURATO:PERSONA] nel reato di cui all'art. 495 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita, veniva fermato, per un controllo, dai carabinieri della stazione di Balva no il 7 agosto 2015 mentre si trovava alla guida di un autocarro; dichiarava di chiamarsi [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 settembre 1975 e di non avere con sé il documento di abilitazione alla guida di cui, comunque, era in possesso. I Carabinieri elevavano nei confronti del conducente la contravvenzione di cui all'art. 180 Cds per "mancanza temporanea dei documenti" e invitavano lo stesso a esibire la patente di guida entro trenta giorni. Il 10 settembre 2015 il "vero" [OSCURATO:PERSONA], odierno imputato, si presentava presso i Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] ed esibiva la propria patente di guida. I carabinieri di Bevana svolgevano accertamenti e scoprivano che la persona da loro fermata alla guida dell'autocarro non era [OSCURATO:PERSONA] ma [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'indicata sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sviluppando due motivi, con i quali denuncia vizio di motivazione. Il ricorrente, anche con la memoria depositata in sede di conclusioni, sostiene che la Corte di appello ricaverebbe l'apporto concorsuale dell'imputato al reato di falso commesso da [OSCURATO:PERSONA] da elementi insufficienti e, comunque, da dati di fatto inesistenti o comunque travisati. Il giudice distrettuale trarrebbe la prova del concorso dalle seguenti circostanze: Parente si è presentato presso la stazione dei Carabinieri di Balvano a distanza di poche ore dal controllo e ha esibito la patente di guida unitamente al verbale di contravvenzione. In realtà come risulta dagli atti (che vengono allegati al ricorso): Parente si è presentato ai Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (non a quelli di Balvano) il primo settembre 2015 (non a distanza di poche ore dal fatto avvenuto il 7 agosto 2015) ed ha esibito solo la propria patente di guida non anche il verbale di contravvenzione (quest'ultima circostanza sarebbe stata erroneamente indicata nella informativa del 30 settembre 2015 redatta dai CC di Balvano, ma non risulta dalla nota di trasmissione dei CC di [OSCURATO:PERSONA] che gli stessi citano come fonte della informazione). Tali errori sarebbero stati evidenziati già con l'atto di appello, senza ottenere risposta. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato.2. L'impianto argomentativo della sentenza impugnata presenta i denunciati vizi sul punto della ricostruzione dell'apporto concorsuale offerto da [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il delitto di false dichiarazioni sulla propria identità personale è stato materialmente commesso da [OSCURATO:PERSONA] il 7 agosto 2015; costui, fermato dai carabinieri della stazione di Balvano, forniva le generalità dell'odierno imputato. [OSCURATO:PERSONA] era ricorso al falso perché non aveva mai conseguito la patente di guida che lo abilitasse alla conduzione del veicolo che stava guidando all'atto del controllo. 2.2. Il reato di falso è un reato istantaneo che si consuma nel momento e nel luogo in cui le false informazioni vengono rese, quindi in questo caso il 7 agosto 2015. I giudici di merito costruiscono il "concorso di persone nel reato" ritenendo provato un contributo morale di Parente: Rosa e Parente hanno raggiunto un "pregresso accordo" circa "le generalità da fornire in caso di controllo da parte degli operanti di polizia giudiziaria". Il "pregresso accordo" viene ricavato dai seguenti elementi indiziari: - l'estemporaneità dell'azione di [OSCURATO:PERSONA]; - la circostanza che Parente e Rosa prestavano attività lavorativa, in qualità di autisti, alle dipendenze della medesima impresa di trasporti (Rodela trasporti srl); - il fatto che Parente si è recato presso la caserma dei Carabinieri "a poche ore" dal controllo del veicolo condotto da Rosa; - la circostanza che, nell'occasione, Parente ha esibito ai Carabinieri di Balvano la patente di guida, unitamente al verbale di contestazione della infrazione stradale "redatto poche ore prima nella stessa giornata del 7 agosto 2015". 2.3. Va ricordato che il contributo causale del concorrente morale può manifestarsi attraverso forme differenziate e atipiche della condotta criminosa (istigazione o determinazione all'esecuzione del delitto, agevolazione alla sua preparazione o consumazione, rafforzamento del proposito criminoso di altro concorrente, mera adesione o autorizzazione o approvazione per rimuovere ogni ostacolo alla realizzazione di esso) e che è compito del giudice di merito motivare sulla prova dell'esistenza di una reale partecipazione nella fase ideativa o preparatoria del reato e di precisare sotto quale forma essa si sia manifestata, in rapporto di causalità efficiente con l'attività posta in essere dagli altri concorrenti (cfr. per tutte Sez. U, n. 45276 del 30/10/2003, Andreotti, Rv. 226101 - 01). Ritiene il collegio che l'impianto motivazione della sentenza impugnata non si ponga in linea con le regole stringenti delineate dalle Sezioni Unite appena citate e che il ragionamento probatorio, su cui riposa l'affermazione della responsabilità concorsuale di Parente, non risponda ai caratteri della prova logica di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. 2.3.1. Secondo la previsione della norma appena menzionata, ciascun elemento fattuale assumibile come indizio deve essere connotato, in primo luogo, dal requisito, non espressamente richiamato ma fondante, della "certezza", che implica la verifica processuale della sua sussistenza. La caratterizzazione di ogni indizio passa, in secondo luogo, attraverso i requisiti di gravità, precisione e concordanza. Per gravità deve intendersi la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa vale a dire la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione altrettanto o più verosimile; infine concordanza significa che i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno, e non porsi in contraddizione tra loro. 2.3.2. Nel caso in esame occorre osservare che, come dedotto dal ricorrente, dei quattro elementi valorizzati dal giudice di merito: - i primi due (estemporaneità dell'azione di [OSCURATO:PERSONA] e lavoro alle dipendenze della medesima impresa) sono labilissimi perché privi di specificità e di pertinenza rispetto al thema probandum; - gli ultimi due sono smentiti (in maniera evidente) dagli atti processuali allegati al ricorso nel rispetto del principio di autosufficienza: Parente si è recato presso la caserma dei carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] (non di Bevana) non lo stesso giorno del fatto, ma il 10 settembre 20:1.5, a distanza di 25 giorni; nella comunicazione inviata dai carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] a quelli di Bevana risulta che Parente ha esibito la propria patente di guida (non si trova cenno della contestuale esibizione del verbale di contravvenzione). Va aggiunto che, in ogni caso, il ragionamento esposto dal giudice di merito non è rispettoso del metodo valutativo di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., poiché non è in grado di escludere l'ipotesi alternativa, altrettanto plausibile, che Rosa abbia agito in autonomia, informando Parente dopo il fatto; il che, in linea astratta, potrebbe condurre l'intervento di Parente nell'alveo del reato di favoreggiamento personale (fermi, anche in questo caso, gli oneri dimostrativi e motivazionali circa la ricorrenza in concreto dei relativi elementi costitutivi). 4. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio. P.Q.M. Annulla la sentenza
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