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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 40312/2023

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) GEMELLARO Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) CALDERONE Santo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la comparsa conclusionale depositata dal difensore della parte civile Comune di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza e depositato comparsa conclusionale e nota spese; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 23 marzo 2018, il Tribunale di Catania ha assolto Giovanni GEMELLARO e Santo CALDERONE stante l'insussistenza dei reati rispettivamente contestati.

2. La Procura della Repubblica di Catania e le parti civili hanno proposto appello avverso detta sentenza.

3. Con sentenza deliberata in data 25 febbraio 2022, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato Giovanni GEMELLARO e Santo CALDERONE alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.050,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 629, comma primo, cod. pen. così giuridicamente qualificata la condotta descritta nel capo B1) ed al contempo ha dichiarato non dcversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi A2), B2), B3) e B4) nonché in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 624-bis, cod. pen. così giuridicamente qualificata la condotta descritta nel capo Al) del capo di imputazione

4. Giovanni GEMELLARO e Santo CALDERONE, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna.

5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B1), B2), B3) e B4).

La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria del primo giudice nonostante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non abbia fornito alcuna novità o alcun elemento rafforzativo rispetto a quanto dichiarato dalle persone offese BACHU, CATANIA e KAHN in occasione nella loro deposizione innanzi al Tribunale.

La motivazione sarebbe del tutto apodittica in ordine alla ritenuta credibilità delle persone offese ed alla contestuale inattendibilità della versione degli imputati e manifestamente illogica ed inverosimile in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti.

I giudici di appello hanno affermato con percorso argornentativo apodittico che gli imputati avrebbero asportato la merce ed il denaro «per un mero profitto personale», tale affermazione oltre ad essere priva di alcun fondamento probatorio non si confronta con quanto affermato dal Tribunale del riesame e dal primo giudice di merito che hanno escluso l'impossessarnento da parte degli imputati della somma di denaro pari a 1.750,00 euro.

La Corte territoriale, condannando gli imputati per essersi appropriati della merce esposta in vendita, avrebbe violato l'art. 521 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il reato di cui al capo B1) non contiene alcun riferimento all'impossessamento della merce da parte dei ricorrenti per trarne un profitto personale, facendo esclusivo riferimento ad ignoti extracomunitari che si davano alla fuga lasciando la merce sulla sede stradale.

La mancata contestazione della falsità del verbale riguardo all'indicazione della merce esposta in vendita avrebbe impedito al ricorrente di difendersi in ordine a tale accusa con conseguente violazione dei diritti di difesa e dell'art. 521, cod. proc. pen.

La motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di estorsione sarebbe illogica ed incoerente con i fatti emersi dall'istruttoria, secondo la difesa sarebbe del tutto illogico il comportamento degli imputati, i quali si sono comunque determinati a redigere tre verbali nonostante il BACHU si fosse già allontanato dai luoghi.

I giudici di appello avrebbero, inoltre, ignorato che gli imputati hanno redatto un verbale di sequestro probatorio riguardante 237 capi di abbigliamento ed accessori vari.

La difesa sottolinea, inoltre, che il fatto che il CATANIA abbia riconosciuto come propria solo una parte della merce allocata nella conservatoria comunale sarebbe del tutto inconferente ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, in considerazione del fatto che il CATANIA si è comprensibilmente limitato a rivendicare i beni non contraffatti dei quali poteva ottenere la restituzione, senza peraltro fare alcuna rimostranza rispetto alla merce appresa dai Vigili sulla bancarella e non rinvenuta tra quella che si trovava nella conservatoria.

Gli imputati, peraltro, erano pienamente legittimati a sequestrare i capi di abbigliamento e gli accessori in quanto apparivano come merce contraffatta, circostanza questa che è stata completamente ignorata dai cliudici di appello.

5.1. Il GEMELLARO lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 479 cod. pen. in relazione ai capi B2), B3) e B4).

La difesa ha evidenziato che i tre atti indicati nel capo di irnputazione (verbale di sequestro, verbale di restituzione e relazione di servizio) conterrebbero delle falsità innocue e superflue stante la necessità di procedere al sequestro dei beni contraffatti a prescindere dall'individuazione dei soggetti che li detenevano per la vendita.

La ripetizione della falsa descrizione dei fatti nel verbale di dissequestro e nella relazione di servizio comproverebbe la buona fede degli imputati, i quali non avrebbero avuto alcun motivo di riportata la frase non veritiera negli atti successivi al sequestro.

5.2. Il GEMELLARO lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, mancata qualificazione del fatto descritto nel capo B1) nel reato di violenza privata e omessa motivazione in ordine al motivo di appello proposto dal Pubblico Ministero con il quale veniva chiesta detta riqualificazione.

La motivazione inerente alla sussistenza del dolo del reato di estorsione sarebbe fondata su mere congetture e su argomentazioni illogiche, in particolare sarebbe del tutto apodittica l'affermazione secondo cui gli imputati si sarebbero impossessati della merce esposta sulla bancarella al fine di appropriarsene e conseguire un illecito profitto.

5.3. Il GEMELLARO lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione ai reati contestati a capi Al) e A2).

Anche in relazione ai capi Al) e A2), la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito alcuna novità o alcun elemento rafforzativo rispetto a quanto in precedenza dichiarato da [OSCURATO:PERSONA];: il ribaltamento del giudizio assolutorio sarebbe, pertanto, fondato su una motivazione apodittica e congetturale, non essendo emersi elementi probatori in base ai quali affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la versione degli imputati non sia veritiera.

I giudici di merito avrebbero affermato la penale responsabilità del ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni non credibili della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quanto affermato da quest'ultimo (gli operanti lo avrebbero costretto a cedere la merce senza redigere alcun verbale di sequestro e identificazione) sarebbe smentito dal contenuto del verbale cli sequestro redatto dagli imputati attestante la sottoposizione a vincolo reale dei beni ed il trasporto nel deposito comunale con conseguente insussistenza dei reati di furto con strappo e omissione di atti di ufficio in quanto il sequestro era reso necessario dalla natura palesemente falsa della bigiotteria messa in vendita da [OSCURATO:PERSONA].

5.4. Il GEMELLARO lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, mancata qualificazione del fatto descritto nel capo Al) nel reato di violenza privata e omessa motivazione in ordine al motivo di appello proposto dal Pubblico Ministero con il quale veniva chiesta detta riqualificazione.

A giudizio della difesa la condotta del GEMELLARO doveva essere riqualificata nel reato di violenza privata, come peraltro richiesto, in via subordinata, dallo stesso Pubblico Ministero in considerazione della assoluta carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di furto.

La motivazione sarebbe peraltro carente non argomentando in alcun modo sul motivo di appello con il quale il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] chiedeva tale derubricazione.6.

Santo CALDERONE lamenta, con il primo motivo di impugnazione, travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi Al) e A2) ai soli effetti civili.

6.1. La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria del primo giudice nonostante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non abbia introdotto alcun elemento di novità o alcun elemento rafforzativo rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa Shamin KHAN in occasione nella loro deposizione innanzi al Tribunale.

6.1.2. La motivazione impugnata non avrebbe superato l'affermazione con cui il Tribunale aveva ritenuto legittima la preoccupazione manifestata dagli imputati per l'attività di indagine che stava svolgendo la Guardia di Finanza desumibile dal contenuto delle intercettazioni in atti e la conseguente carenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa.

6.1.3. Le dichiarazioni degli imputati avrebbero trovato riscontro nei tre verbali di sequestro prodotti dalla difesa e riferibili ad attività svolta in un arco temporale e spaziale compatibile con quello oggetto di giudizio, come già rilevato dal primo giudice.

6.1.4. La motivazione impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ritiene superata la massima di esperienza richiamata dal Tribunale (secondo cui è dato notorio che gli extracomunitari che svolgono abusivamente l'attività di ambulanti sono soliti darsi alla fuga alla vista delle forze dell'ordine) dal fatto che lo SHAMIN si sia determinato a sporgere denuncia nei confronti degli imputati.

I giudici di appello non avrebbero tenuto conto della differenza tra il comportamento istintivo tenuto dalla persona offesa che all'epoca dei fatti era privo del permesso di soggiorno ed il comportamento successivo probabilmente frutto di confronti e dialoghi con terzi.

6.1.5. Il ricorrente segnala, inoltre, che la mancanza di contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale dello SHAMIN, valorizzata dai giudici di appello per sostenere la genuinità delle sue dichiarazioni, sarebbe conseguenza delle modalità di redazione del verbale di sommarie informazioni caratterizzato dal ricorso a domande chiuse del genere «vero o falso che?».

6.1.6. Secondo la ricostruzione difensiva la versione prospettata dallo SHAMIN in ordine ai motivi della sua presenza in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe non credibile e contraddittoria in quanto dapprima lo SHAMIN ha riferito di essere diretto a casa per poi riferire che la sua meta era la spiaggia.

6.1.7. La Corte territoriale non ha indicato i motivi che avrebbero dovuto indurre i due vigili urbani a costringere lo SHAMIN a consegnargli quanto in suo possesso in presenza di decine di potenziali testimoni e senza «nessun potenziale vantaggio economico» (pag. 10 del ricorso) e non ha tenuto conto che la merce venne posta all'interno di una autovettura di servizio guidata da un terzo appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo stesso SHAMIN. 6.2.

Santo CALDERONE lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo Al) ai soli effetti civili.

La difesa eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il fatto contestato è stato mutato nei suoi elementi essenziali, passando dall'abuso del ruolo di pubblico ufficiale con violenza sulla persona ad una condotta di spossessamento dello zaino dello SHAMIN con esplicitazione di violenza sulla cosa.

Peraltro, la Corte territoriale ha indicato che oggetto del furto sarebbe lo zaino della persona offesa mentre il capo di imputazione faceva esclusivo riferimento all'espositore con la merce.

6.3. Il CALDERONE lamenta, con il terzo motivo di innpucinazione, violazione dell'art. 624-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto descritto nel capo Al).

6.3.1. La Corte di merito ha riqualificato il fatto esclusivamente in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza tenere conto del difetto di comprensione dello svolgimento dei fatti da parte dello SHAMIN, cittadino extra comunitario privo di una conoscenza approfondita della lingua e della legislazione italiana.

6.4. Santo CALDERONE lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, violazione dell'art. 328 cod. pen., travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato descritto nel capo A2) ai soli effetti civili.

Gli imputati, secondo la ricostruzione difensiva, avrebbero correttamente redatto i verbali di sequestro della merce abbandonata in strada con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di omissione di atti di ufficio.

6.5. Il CALDERONE lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi B2), B3) e B4) ai soli effetti civili nonché al reato di cui al capo B1) anche agli effetti penali.

6.5.1. La Corte di merito, con decisione antitetica a quella del primo giudice, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del ritenuto contrasto tra quanto dichiarato dagli imputati in sede di esame dibattimentale e quanto in precedenza riportato nei verbali di sequestro.

In particolare, nel verbale di sequestro è stato indicato che gli ignoti di colore si erano dati alla fuga alla vista degli operanti mentre nel corso del loro esame il CALDERONE avrebbe riferito che il titolare della merce, senza farsi identificare, si era allontanato con la scusa di andare a recuperare i documenti di vendita della merce.

A giudizio della difesa tale contrasto sarebbe solo apparente e del tutto ininfluente rispetto alle finalità del controllo posto in essere dagli operanti in quanto in ogni caso il sequestro doveva essere predisposto nei confronti di ignoti in considerazione del fatto che non era chiaro chi fosse il reale proprietario della merce.

6.5.2. La Corte di merito, pur concordando con il primo giudice in ordine all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa CATANIA sull'apprensione di una somma di denaro pari a 1.500,00 euro circa, ha ritenuto che gli imputati si siano impossessati di quella parte della merce che il CATANIA ha riferito di non aver più rinvenuto.

I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che né il CATANIA né il suo difensore di fiducia hanno eccepito alcun ammanco di denaro o di merce al momento in cui è stata disposta la restituzione dei beni in sequestro alla presunta persona offesa.

La difesa ha, peraltro, evidenziato che appare del tutto ragionevole che il CATANIA non abbia chiesto la restituzione della merce in quanto contraffatta e rimarcato che il predetto non ha mai prodotto le fatture di acquisto della merce asseritamente sottrattagli con conseguente carenza probatoria e travisamento della prova dichiarativa.

Il CATANIA avrebbe reso dichiarazioni non veritiere in ordine alla denunciata apprensione della somma di denaro, falsità desumibile dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non ricordare la presenza di tale somma nel cassetto della bancarella e dal fatto che la persona offesa ed il suo difensore nulla hanno eccepito in proposito al momento della restituzione dei beni in sequestro.

6.6. Il CALDERONE lamenta, con il sesto motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo B1).

La difesa eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il fatto contestato è stato mutato nei suoi elementi essenziali, passando dalla costrizione del [OSCURATO:PERSONA] e l'impossessamento indebito della sola somma di denaro all'impossessamento della merce esposta da parte degli imputati, elemento materiale non contenuto nella descrizione del capo di imputazione.La ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata non costituisce sviluppo prevedibile dei fatti indicati nella imputazione e non è, di conseguenza, stato oggetto di attività difensive, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il trasporto della merce presso la depositeria della [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato posto in dubbio neanche dal Pubblico Ministero.

6.7. Il CALDERONE lamenta, con il settimo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 629, cod. pen., travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di estorsione descritto al capo B1).

La riqualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione sarebbe priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico, secondo il ricorrente non sussisterebbe alcun elemento probatorio che possa escludere la veridicità di quanto indicato dagli imputati ([OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dato alla fuga alla vista degli operanti), versione che appare logica in considerazione del fatto che il predetto era privo di permesso di soggiorno e non conosceva la lingua italiana in modo approfondito e del fatto che l'intervento degli imputati si è «svolto con l'ausilio del furgone dove è stata posta la merce e con l'intervento di altri due vigili urbani anch'essi indagati» (pag. 26 del ricorso), come confermato dal responsabile della depositeria VILLA.

La motivazione sarebbe carente in quanto non spiegherebbe per quale motivo il CALDERONE debba essere ritenuto responsabile di quanto avvenuto dopo l'allocazione della merce nel furgone di servizio e nel conseguente trasporto in depositeria né fornisce alcun elemento in base al quale affermare con ragionevole certezza che gli imputati si siano impossessati di parte della merce rivendicata dal CATANIA.

6.8. Il CALDERONE lamenta, con Vottavo motivo di impugnazione, travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui ai capi B2), B3) e B4), ai soli effetti civili.

Secondo la difesa, alla dimostrazione del corretto operato degli imputati consegue la correttezza di quanto indicato nei verbali di cui al capo di imputazione e l'insussistenza dei reati di falso, come correttamente argomentato dal primo giudice.

Non sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenza di una somma di denaro all'interno della cassetta sottoposta sequestro né potrebbe escludersi che il BACHU Miann si sia dato alla fuga prima di essere identificato dagli imputati e, di conseguenza, non sarebbe possibile affermare la falsità di quanto indicato nei tre verbali oggetto di scrutinio.6.9.

Il CALDERONE lamenta, con il nono motivo di impugnazione, carenza di legittimazione delle parti civili costituite al risarcimento del danno in relazione ai reati di cui ai capi B1), B2), B3) e B4).

La Corte territoriale avrebbe disposto il risarcimento del danno in favore delle parti civili nonostante le stesse non avessero alcuna legittimazione a chiedere il ristoro di danni materiali o morali.

In particolare, BACHU Mian non avrebbe subito alcun danno essendosi subito allontanato dai luoghi, il MAMADOU non ha indicato in alcun modo il danno patito quale socio del CATANIA e quest'ultimo non avrebbe in alcun modo dimostrato la tipologia, la quantità ed il valore della merce di cui lamenta la mancata restituzione.

6.10. Il CALDERONE lamenta, con il decimo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 576 e 578, cod. proc. pen. ed erroneo riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Catania in relazione ai reati di cui ai capi Al), A2), B2), B3) e B4).

I giudici di appello avrebbero violato l'articolo 576 cod. proc. pen. disponendo il risarcimento del danno in favore di una parte civile che non ha proposto appello avverso la sentenza di assoluzione in relazione ai capi di imputazione dichiarati prescritti dal primo giudice ed ha erroneamente applicato l'art. 578 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di riconoscere il diritto al risarcimento alla parte civile non appellante avverso una sentenza di condanna.

6.11. Santo CALDERONE lamenta, con l'undicesimo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La Corte di appello avrebbe omesso ogni argomentazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non tenendo conto degli elementi favorevoli alla mitigazione della pena emergenti dacili atti processuali.

7. In data 18 aprile 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Catania, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono.

2. La sentenza impugnata non risulta rispettosa dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che addivenga al ribaltamento della decisione presa dal primo giudice.

Questo collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato con adeguato standard di persuasività.

Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Sez.

U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01, Sez.

U. n. 14426 del 02/04 2019, Pavan; Sez.

U., n. 22065 del 28/01/2021, C., Rv. 281228-02).

L'assenza di una motivazione dotata di una struttura argomentativa completa e logicamente persuasiva, in ipotesi di progressione sfavorevole, può refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la giustificazione della decisione sia lacunosa rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio.

Invero, nella specie il deficit motivazionale denunciato s'appalesa di significativa rilevanza e tale da rendere il percorso giustificativo logicamente inappagante in quanto non adeguatamente confutativo della statuizione riformata.

3. Le doglianze relative alla riqualificazione del fatto descritto nel capo Al) nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed alla configurabilità, agli effetti civili, dei reati di furto con strappo ed omissione di atti di ufficio (quarto motivo del ricorso del GEMELLARO nonché primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto dal CALDERONE) sono fondate.

La sentenza impugnata è pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quella pronunciata in primo grado, senza un puntuale confronto con le argomentazioni di quest'ultima, limitandosi a riportare una parte delle dichiarazioni della persona offesa nuovamente escussa ex art. 603 cod. proc. pen., ed omettendo di valutare i passaggi della medesima deposizione, decisivi in una prospettiva assolutoria.

3.1. I giudici di appello, con motivazione congetturale ed apodittica, hanno affermato che le dichiarazioni rese da Shamin KHAN sarebbè''attendibili ed idonee a dimostrare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 624-bis e 328 cod.pen. e che i verbali di sequestro prodotti dalla difesa non sarebbero riferibili al controllo effettuato nei confronti del predetto ambulante, senza tuttavia procedere alla necessaria analisi critica delle dichiarazioni della persona offesa ed alla esaustiva indicazione delle ragioni per cui le propalazioni del denunciante, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, si prestano ad assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice.

La sentenza impugnata non ha specificamente contrastato le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria in relazione alle condotte denunciate da Shamin KHAN né ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti in quella sede valorizzati (inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa conseguente alla lacunosità delle stesse ed all'atteggiamento reticente manifestato dal KAHN, convergenza e logicità delle dichiarazioni difensive rese dagli imputati, acquisizione dei tre verbali di sequestro di bigiotteria redatti in circostanze spazio-temporali riferibili al controllo in esame), omettendo di dare adeguata ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversamente valutati.

La Corte territoriale ha, inoltre, violato l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico di quanto affermato dal primo giudice in ordine all'assenza di elementi logico-fattuali idonei ad esc:ludere la genuinità della versione offerta dagli imputati.

Non risponde alle esigenze di una motivazione dotata di una coerenza e compiutezza logica capace di dar conto del ribaltamento decisorio la pretermissione di una adeguata valutazione della ricostruzione dei fatti resa dagli imputati nel corso del dibattimento.

3.2. Il percorso argomentativo, inoltre, risulta del tutto carente in ordine all'individuazione del fine di profitto asseritamente perseguito dai ricorrenti ed alla conseguente dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 624-bis, cod. pen.; i giudici di appello si sono limitati ad affermare, con motivazione stringata e congetturale, che la finalità perseguita dai ricorrenti «era evidentemente quella del profitto personale posto che il contenuto dello zaino non è stato versato alla depositeria del comando dei \N.

UU. di Catania, ma trattenuto dagli imputati per fini del tutto personale», senza indicare gli elementi univocamente diretti a dimostrare tale apodittica affermazione e senza tenere conto della produzione dei verbali di sequestro redatti dagli imputati in data 16 luglio 2009 (pag. 22 della sentenza impugnata).

In definitiva, la Corte distrettuale, lungi dal confutare specificamente gli argomenti della prima sentenza, dando adeguatamente conto delle ragioni di relativa incompletezza o incoerenza di quel decisum, tali da giustificarne la riforma in condanna, ha offerto una motivazione (non rafforzata ma) incongrua e manifestamente illogica in punto di dolo, certamente non sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria.

3.3. La motivazione appare, infine, del tutto contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che gli imputati si sarebbero impossessati dello zaino del KHAN al fine di trarne profitto per poi ritenere che gli stessi abbiano commesso il reato di omissione cli atti di ufficio; appare evidente, in punto di logica, che la redazione del verbale di sequestro sarebbe stata ontologicamente incompatibile con l'ipotizzata appropriazione furtiva dei beni nella disponibilità dell'ambulante extra-comunitario.

4. Le doglianze relative alla riqualificazione del fatto descritto nel capo B1) nel reato di cui all'art. 629 cod. pen. ed alla sussistenza del reato di estorsione aggravata (primo e terzo motivo del ricorso del GEMELLARO nonché quinto, sesto e settimo motivo del ricorso proposto dal CALDERONE) sono fondate.

Le argomentazioni dei ricorrenti colgono nel segno, là dove evidenziano che l'impugnata sentenza, nel riformare in condanna la sentenza assolutoria di primo grado previa riqualificazione del fatto nel reato di estorsione, non ha rispettato l'onere motivazionale di supportare la decisione con un corredo argomentativo rispettoso dei sopra delineati principi in tema di motivazione rafforzata.

4.1. Deve essere, preliminarmente, evidenziato che la condanna per il reato di estorsione è intervenuta esclusivamente alla ritenuta appropriazione della merce rinvenuta presso la bancarella del CATANIA in considerazione del fatto che i giudici di appello, conformemente a quanto affermato dal primo giudice, hanno escluso l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla mancata restituzione della somma di denaro pari a 1.750,00 euro (vedi pag. 10 della sentenza di primo grado e pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata).

4.2. Ciò premesso deve essere rimarcato che il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di concussione in quanto le deprecabili condotte intimidatorie poste in essere dai ricorrenti hanno, comunque, portato al sequestro di merce contraffatta e, quindi, al conseguimento di una «utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali» (pag. 10 della sentenza impugnata).

Il primo giudice si è, quindi, conformato al consolidato principio di diritto secondo cui: «deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato» (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Novi, Rv. 260427 - 01; da ultimo Sez. 6, n. 26224 del 09/05/2023, Sapienza, non massimata).

4.3. La Corte di appello si è limitata a sovrapporre la propria, soggettiva, convinzione inerente alla sussistenza del reato di estorsione, senza però in alcun modo spiegare la ritenuta insostenibilità logica delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito e, anzi, fondando la pronuncia assolutoria su postulati indimostrati, illogici ed errati.

In particolare, la motivazione è manifestamente illogica in quanto, pur prendendo atto della redazione dei verbali di sequestro della merce rinvenuta sulla bancarella del CATANIA, ritiene, in modo del tutto apodittico ed indimostrato, che il GEMELLARO ed il CALDERONE si sarebbero impossessati di parte della merce sottoposta a sequestro al fine di trarne un ingiusto profitto, senza indicare alcun elemento indiziario idoneo a dare conforto a tale congetturale affermazione.

Peraltro, la riqualificazione giuridica cui sono addivenuti i giudici di appello non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'alt. 61 n. 9 cod. pen.

«quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio» (Sez. 2, n. 12736 del 26/02/2014, Zanola, Rv. 258623 - 01; nel medesimo senso Sez. 2, n. 41793 del 18/07/2018, Tagliaferri, non massinnata).

In applicazione di tale principio di diritto deve essere evidenziata l'erroneità della riqualificazione giuridica disposta dai giudici di appello in quanto, nel caso di specie, la minaccia si sarebbe concreti2:zata proprio nella prospettazione da parte dei pubblici ufficiali dell'esercizio delle proprie funzioni (secondo la stessa prospettazione accusatoria, gli imputati avrebbero, infatti, minacciato il BACHU di arrestarlo qualora non si fosse immediatamente allontanato dalla bancarella).

Siffatto vulnus si rivela, pertanto, decisivo, disarticolando la ratio decidendi posta a fondamento della decisione oggetto di ricorso, che non supera, con un più pregnante grado di persuasività, l'opposta statuizione resa dal giudice di primo grado, in tal modo rendendo il percorso giustificativo incompleto e lacunoso con conseguente integrazione del denunziato vizio cli motivazione.

5. Le censure relative ai reati di cui all'art. 479 descritti nei capi B2), B3) e B4) (primo e secondo motivo del ricorso del GEMELLARO nonché quinto ed ottavo motivo del ricorso proposto dal CALDERONE) sono fondate. 1[ 3 Anche in relazione a tali fattispecie criminose la diversa valutazione delle prove acquisite è stata effettuata in difetto di motivazione rafforzata; la sentenza impugnata, infatti, non è basata su un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività ma su una motivazione assertiva che non ha confutato specificamente gli argomenti con i quali il primo giudice aveva escluso la falsità dei verbali sottoscritti dagli imputati (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado).

Avendo riformato in senso peggiorativo la decisione del primo giudice sulla base di una differente valutazione della prova dichiarativa, la Corte di appello avrebbe dovuto rendere una motivazione rafforzata, senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione generiche notazioni critiche di dissenso.

La Corte di merito, con motivazione minimale e priva di una specifica confutazione di tali argomentazioni, si è limitata ad affermare in modo apodittico la falsità dei verbali di cui al capo di imputazione nella parte in cui «contengono con chiarezza l'elemento falso della precipitosa fuga alla quale si sarebbero dati gli ignoti di colore che si erano posti a presidio della bancarella» (cfr. pag. 33 della sentenza impugnata), senza confutare adeguatamente quanto affermato, con percorso argomentativo articolato e condivisibile in punto di logica, dal Tribunale in ordine all'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che l'ambulante extra-comunitario si sia dato alla fuga prima che gli operanti procedessero alla sua identificazione «perché intimorito dalle brusche intimidazioni dei vigili urbani» (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado).

La Corte territoriale non si è attenuta, pertanto, ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in terna di motivazione rafforzata, non avendo fornito adeguata giustificazione della difforme conclusione cui è pervenuta rispetto a quella della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni non sono state affatto scardinate dal percorso motivazionale della sentenza impugnata.

6. Il nono, il decimo e l'undicesimo motivo del ricorso proposta dal CALDERONE ed il quinto motivo del ricorso proposto dal GEMELLARO, sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi relativi alla penale responsabilità dei ricorrenti.

6. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio relativamente al reato sub B1) perché il fatto non sussiste e relativamente ai reati di cui ai capi sub Al), A2), B2), B3) e B4) ai soli effetti civili.

All'annullamento consegue la revoca delle relative statu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) GEMELLARO Giovanni [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) CALDERONE Santo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2022 della Corte di Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato, i ricorsi e la comparsa conclusionale depositata dal difensore della parte civile Comune di Catania; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Ettore PEDICINI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; udite le conclusioni del difensore delle parti civili, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la conferma della sentenza e depositato comparsa conclusionale e nota spese; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 23 marzo 2018, il Tribunale di Catania ha assolto Giovanni GEMELLARO e Santo CALDERONE stante l'insussistenza dei reati rispettivamente contestati. 2. La Procura della Repubblica di Catania e le parti civili hanno proposto appello avverso detta sentenza. 3. Con sentenza deliberata in data 25 febbraio 2022, la Corte di Appello di Catania, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale, ha condannato Giovanni GEMELLARO e Santo CALDERONE alla pena di anni 5, mesi 1 di reclusione ed euro 1.050,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 629, comma primo, cod. pen. così giuridicamente qualificata la condotta descritta nel capo B1) ed al contempo ha dichiarato non dcversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi A2), B2), B3) e B4) nonché in ordine al reato di cui agli artt. 61 n. 9 e 624-bis, cod. pen. così giuridicamente qualificata la condotta descritta nel capo Al) del capo di imputazione 4. Giovanni GEMELLARO e Santo CALDERONE, a mezzo dei rispettivi difensori, propongono ricorso per cassazione avverso detta sentenza di condanna. 5. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, con il primo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione ai reati contestati ai capi B1), B2), B3) e B4). La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria del primo giudice nonostante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non abbia fornito alcuna novità o alcun elemento rafforzativo rispetto a quanto dichiarato dalle persone offese BACHU, CATANIA e KAHN in occasione nella loro deposizione innanzi al Tribunale. La motivazione sarebbe del tutto apodittica in ordine alla ritenuta credibilità delle persone offese ed alla contestuale inattendibilità della versione degli imputati e manifestamente illogica ed inverosimile in ordine all'affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti. I giudici di appello hanno affermato con percorso argornentativo apodittico che gli imputati avrebbero asportato la merce ed il denaro «per un mero profitto personale», tale affermazione oltre ad essere priva di alcun fondamento probatorio non si confronta con quanto affermato dal Tribunale del riesame e dal primo giudice di merito che hanno escluso l'impossessarnento da parte degli imputati della somma di denaro pari a 1.750,00 euro. La Corte territoriale, condannando gli imputati per essersi appropriati della merce esposta in vendita, avrebbe violato l'art. 521 cod. proc. pen. in considerazione del fatto che il reato di cui al capo B1) non contiene alcun riferimento all'impossessamento della merce da parte dei ricorrenti per trarne un profitto personale, facendo esclusivo riferimento ad ignoti extracomunitari che si davano alla fuga lasciando la merce sulla sede stradale. La mancata contestazione della falsità del verbale riguardo all'indicazione della merce esposta in vendita avrebbe impedito al ricorrente di difendersi in ordine a tale accusa con conseguente violazione dei diritti di difesa e dell'art. 521, cod. proc. pen. La motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato di estorsione sarebbe illogica ed incoerente con i fatti emersi dall'istruttoria, secondo la difesa sarebbe del tutto illogico il comportamento degli imputati, i quali si sono comunque determinati a redigere tre verbali nonostante il BACHU si fosse già allontanato dai luoghi. I giudici di appello avrebbero, inoltre, ignorato che gli imputati hanno redatto un verbale di sequestro probatorio riguardante 237 capi di abbigliamento ed accessori vari. La difesa sottolinea, inoltre, che il fatto che il CATANIA abbia riconosciuto come propria solo una parte della merce allocata nella conservatoria comunale sarebbe del tutto inconferente ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, in considerazione del fatto che il CATANIA si è comprensibilmente limitato a rivendicare i beni non contraffatti dei quali poteva ottenere la restituzione, senza peraltro fare alcuna rimostranza rispetto alla merce appresa dai Vigili sulla bancarella e non rinvenuta tra quella che si trovava nella conservatoria. Gli imputati, peraltro, erano pienamente legittimati a sequestrare i capi di abbigliamento e gli accessori in quanto apparivano come merce contraffatta, circostanza questa che è stata completamente ignorata dai cliudici di appello. 5.1. Il GEMELLARO lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 479 cod. pen. in relazione ai capi B2), B3) e B4). La difesa ha evidenziato che i tre atti indicati nel capo di irnputazione (verbale di sequestro, verbale di restituzione e relazione di servizio) conterrebbero delle falsità innocue e superflue stante la necessità di procedere al sequestro dei beni contraffatti a prescindere dall'individuazione dei soggetti che li detenevano per la vendita. La ripetizione della falsa descrizione dei fatti nel verbale di dissequestro e nella relazione di servizio comproverebbe la buona fede degli imputati, i quali non avrebbero avuto alcun motivo di riportata la frase non veritiera negli atti successivi al sequestro. 5.2. Il GEMELLARO lamenta, con il terzo motivo di impugnazione, mancata qualificazione del fatto descritto nel capo B1) nel reato di violenza privata e omessa motivazione in ordine al motivo di appello proposto dal Pubblico Ministero con il quale veniva chiesta detta riqualificazione. La motivazione inerente alla sussistenza del dolo del reato di estorsione sarebbe fondata su mere congetture e su argomentazioni illogiche, in particolare sarebbe del tutto apodittica l'affermazione secondo cui gli imputati si sarebbero impossessati della merce esposta sulla bancarella al fine di appropriarsene e conseguire un illecito profitto. 5.3. Il GEMELLARO lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in relazione ai reati contestati a capi Al) e A2). Anche in relazione ai capi Al) e A2), la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non avrebbe fornito alcuna novità o alcun elemento rafforzativo rispetto a quanto in precedenza dichiarato da [OSCURATO:PERSONA];: il ribaltamento del giudizio assolutorio sarebbe, pertanto, fondato su una motivazione apodittica e congetturale, non essendo emersi elementi probatori in base ai quali affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la versione degli imputati non sia veritiera. I giudici di merito avrebbero affermato la penale responsabilità del ricorrente esclusivamente sulla base delle dichiarazioni non credibili della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], quanto affermato da quest'ultimo (gli operanti lo avrebbero costretto a cedere la merce senza redigere alcun verbale di sequestro e identificazione) sarebbe smentito dal contenuto del verbale cli sequestro redatto dagli imputati attestante la sottoposizione a vincolo reale dei beni ed il trasporto nel deposito comunale con conseguente insussistenza dei reati di furto con strappo e omissione di atti di ufficio in quanto il sequestro era reso necessario dalla natura palesemente falsa della bigiotteria messa in vendita da [OSCURATO:PERSONA]. 5.4. Il GEMELLARO lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, mancata qualificazione del fatto descritto nel capo Al) nel reato di violenza privata e omessa motivazione in ordine al motivo di appello proposto dal Pubblico Ministero con il quale veniva chiesta detta riqualificazione. A giudizio della difesa la condotta del GEMELLARO doveva essere riqualificata nel reato di violenza privata, come peraltro richiesto, in via subordinata, dallo stesso Pubblico Ministero in considerazione della assoluta carenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del reato di furto. La motivazione sarebbe peraltro carente non argomentando in alcun modo sul motivo di appello con il quale il rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] chiedeva tale derubricazione.6. Santo CALDERONE lamenta, con il primo motivo di impugnazione, travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi Al) e A2) ai soli effetti civili. 6.1. La Corte territoriale ha ribaltato la decisione assolutoria del primo giudice nonostante la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non abbia introdotto alcun elemento di novità o alcun elemento rafforzativo rispetto a quanto dichiarato dalla persona offesa Shamin KHAN in occasione nella loro deposizione innanzi al Tribunale. 6.1.2. La motivazione impugnata non avrebbe superato l'affermazione con cui il Tribunale aveva ritenuto legittima la preoccupazione manifestata dagli imputati per l'attività di indagine che stava svolgendo la Guardia di Finanza desumibile dal contenuto delle intercettazioni in atti e la conseguente carenza di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa. 6.1.3. Le dichiarazioni degli imputati avrebbero trovato riscontro nei tre verbali di sequestro prodotti dalla difesa e riferibili ad attività svolta in un arco temporale e spaziale compatibile con quello oggetto di giudizio, come già rilevato dal primo giudice. 6.1.4. La motivazione impugnata sarebbe illogica nella parte in cui ritiene superata la massima di esperienza richiamata dal Tribunale (secondo cui è dato notorio che gli extracomunitari che svolgono abusivamente l'attività di ambulanti sono soliti darsi alla fuga alla vista delle forze dell'ordine) dal fatto che lo SHAMIN si sia determinato a sporgere denuncia nei confronti degli imputati. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto della differenza tra il comportamento istintivo tenuto dalla persona offesa che all'epoca dei fatti era privo del permesso di soggiorno ed il comportamento successivo probabilmente frutto di confronti e dialoghi con terzi. 6.1.5. Il ricorrente segnala, inoltre, che la mancanza di contestazioni nel corso dell'esame dibattimentale dello SHAMIN, valorizzata dai giudici di appello per sostenere la genuinità delle sue dichiarazioni, sarebbe conseguenza delle modalità di redazione del verbale di sommarie informazioni caratterizzato dal ricorso a domande chiuse del genere «vero o falso che?». 6.1.6. Secondo la ricostruzione difensiva la versione prospettata dallo SHAMIN in ordine ai motivi della sua presenza in [OSCURATO:PERSONA] sarebbe non credibile e contraddittoria in quanto dapprima lo SHAMIN ha riferito di essere diretto a casa per poi riferire che la sua meta era la spiaggia. 6.1.7. La Corte territoriale non ha indicato i motivi che avrebbero dovuto indurre i due vigili urbani a costringere lo SHAMIN a consegnargli quanto in suo possesso in presenza di decine di potenziali testimoni e senza «nessun potenziale vantaggio economico» (pag. 10 del ricorso) e non ha tenuto conto che la merce venne posta all'interno di una autovettura di servizio guidata da un terzo appartenente alla [OSCURATO:PERSONA], come riferito dallo stesso SHAMIN. 6.2. Santo CALDERONE lamenta, con il secondo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo Al) ai soli effetti civili. La difesa eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il fatto contestato è stato mutato nei suoi elementi essenziali, passando dall'abuso del ruolo di pubblico ufficiale con violenza sulla persona ad una condotta di spossessamento dello zaino dello SHAMIN con esplicitazione di violenza sulla cosa. Peraltro, la Corte territoriale ha indicato che oggetto del furto sarebbe lo zaino della persona offesa mentre il capo di imputazione faceva esclusivo riferimento all'espositore con la merce. 6.3. Il CALDERONE lamenta, con il terzo motivo di innpucinazione, violazione dell'art. 624-bis cod. pen. ed illogicità della motivazione in relazione alla riqualificazione giuridica del fatto descritto nel capo Al). 6.3.1. La Corte di merito ha riqualificato il fatto esclusivamente in considerazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, senza tenere conto del difetto di comprensione dello svolgimento dei fatti da parte dello SHAMIN, cittadino extra comunitario privo di una conoscenza approfondita della lingua e della legislazione italiana. 6.4. Santo CALDERONE lamenta, con il quarto motivo di impugnazione, violazione dell'art. 328 cod. pen., travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato descritto nel capo A2) ai soli effetti civili. Gli imputati, secondo la ricostruzione difensiva, avrebbero correttamente redatto i verbali di sequestro della merce abbandonata in strada con conseguente insussistenza degli elementi costitutivi del reato di omissione di atti di ufficio. 6.5. Il CALDERONE lamenta, con il quinto motivo di impugnazione, travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione ai reati di cui ai capi B2), B3) e B4) ai soli effetti civili nonché al reato di cui al capo B1) anche agli effetti penali. 6.5.1. La Corte di merito, con decisione antitetica a quella del primo giudice, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in considerazione del ritenuto contrasto tra quanto dichiarato dagli imputati in sede di esame dibattimentale e quanto in precedenza riportato nei verbali di sequestro. In particolare, nel verbale di sequestro è stato indicato che gli ignoti di colore si erano dati alla fuga alla vista degli operanti mentre nel corso del loro esame il CALDERONE avrebbe riferito che il titolare della merce, senza farsi identificare, si era allontanato con la scusa di andare a recuperare i documenti di vendita della merce. A giudizio della difesa tale contrasto sarebbe solo apparente e del tutto ininfluente rispetto alle finalità del controllo posto in essere dagli operanti in quanto in ogni caso il sequestro doveva essere predisposto nei confronti di ignoti in considerazione del fatto che non era chiaro chi fosse il reale proprietario della merce. 6.5.2. La Corte di merito, pur concordando con il primo giudice in ordine all'inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dalla persona offesa CATANIA sull'apprensione di una somma di denaro pari a 1.500,00 euro circa, ha ritenuto che gli imputati si siano impossessati di quella parte della merce che il CATANIA ha riferito di non aver più rinvenuto. I giudici di appello non avrebbero tenuto conto del fatto che né il CATANIA né il suo difensore di fiducia hanno eccepito alcun ammanco di denaro o di merce al momento in cui è stata disposta la restituzione dei beni in sequestro alla presunta persona offesa. La difesa ha, peraltro, evidenziato che appare del tutto ragionevole che il CATANIA non abbia chiesto la restituzione della merce in quanto contraffatta e rimarcato che il predetto non ha mai prodotto le fatture di acquisto della merce asseritamente sottrattagli con conseguente carenza probatoria e travisamento della prova dichiarativa. Il CATANIA avrebbe reso dichiarazioni non veritiere in ordine alla denunciata apprensione della somma di denaro, falsità desumibile dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha riferito di non ricordare la presenza di tale somma nel cassetto della bancarella e dal fatto che la persona offesa ed il suo difensore nulla hanno eccepito in proposito al momento della restituzione dei beni in sequestro. 6.6. Il CALDERONE lamenta, con il sesto motivo di impugnazione, violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. in relazione al reato di cui al capo B1). La difesa eccepisce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza in quanto il fatto contestato è stato mutato nei suoi elementi essenziali, passando dalla costrizione del [OSCURATO:PERSONA] e l'impossessamento indebito della sola somma di denaro all'impossessamento della merce esposta da parte degli imputati, elemento materiale non contenuto nella descrizione del capo di imputazione.La ricostruzione contenuta nella sentenza impugnata non costituisce sviluppo prevedibile dei fatti indicati nella imputazione e non è, di conseguenza, stato oggetto di attività difensive, anche e soprattutto in considerazione del fatto che il trasporto della merce presso la depositeria della [OSCURATO:PERSONA] non è mai stato posto in dubbio neanche dal Pubblico Ministero. 6.7. Il CALDERONE lamenta, con il settimo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 629, cod. pen., travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza del reato di estorsione descritto al capo B1). La riqualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione sarebbe priva di qualsiasi fondamento fattuale e giuridico, secondo il ricorrente non sussisterebbe alcun elemento probatorio che possa escludere la veridicità di quanto indicato dagli imputati ([OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dato alla fuga alla vista degli operanti), versione che appare logica in considerazione del fatto che il predetto era privo di permesso di soggiorno e non conosceva la lingua italiana in modo approfondito e del fatto che l'intervento degli imputati si è «svolto con l'ausilio del furgone dove è stata posta la merce e con l'intervento di altri due vigili urbani anch'essi indagati» (pag. 26 del ricorso), come confermato dal responsabile della depositeria VILLA. La motivazione sarebbe carente in quanto non spiegherebbe per quale motivo il CALDERONE debba essere ritenuto responsabile di quanto avvenuto dopo l'allocazione della merce nel furgone di servizio e nel conseguente trasporto in depositeria né fornisce alcun elemento in base al quale affermare con ragionevole certezza che gli imputati si siano impossessati di parte della merce rivendicata dal CATANIA. 6.8. Il CALDERONE lamenta, con Vottavo motivo di impugnazione, travisamento della prova ed illogicità della motivazione in relazione alla sussistenza dei reati di cui ai capi B2), B3) e B4), ai soli effetti civili. Secondo la difesa, alla dimostrazione del corretto operato degli imputati consegue la correttezza di quanto indicato nei verbali di cui al capo di imputazione e l'insussistenza dei reati di falso, come correttamente argomentato dal primo giudice. Non sarebbe stata raggiunta la prova dell'esistenza di una somma di denaro all'interno della cassetta sottoposta sequestro né potrebbe escludersi che il BACHU Miann si sia dato alla fuga prima di essere identificato dagli imputati e, di conseguenza, non sarebbe possibile affermare la falsità di quanto indicato nei tre verbali oggetto di scrutinio.6.9. Il CALDERONE lamenta, con il nono motivo di impugnazione, carenza di legittimazione delle parti civili costituite al risarcimento del danno in relazione ai reati di cui ai capi B1), B2), B3) e B4). La Corte territoriale avrebbe disposto il risarcimento del danno in favore delle parti civili nonostante le stesse non avessero alcuna legittimazione a chiedere il ristoro di danni materiali o morali. In particolare, BACHU Mian non avrebbe subito alcun danno essendosi subito allontanato dai luoghi, il MAMADOU non ha indicato in alcun modo il danno patito quale socio del CATANIA e quest'ultimo non avrebbe in alcun modo dimostrato la tipologia, la quantità ed il valore della merce di cui lamenta la mancata restituzione. 6.10. Il CALDERONE lamenta, con il decimo motivo di impugnazione, violazione degli artt. 576 e 578, cod. proc. pen. ed erroneo riconoscimento del risarcimento del danno in favore della parte civile Comune di Catania in relazione ai reati di cui ai capi Al), A2), B2), B3) e B4). I giudici di appello avrebbero violato l'articolo 576 cod. proc. pen. disponendo il risarcimento del danno in favore di una parte civile che non ha proposto appello avverso la sentenza di assoluzione in relazione ai capi di imputazione dichiarati prescritti dal primo giudice ed ha erroneamente applicato l'art. 578 cod. proc. pen. che prevede la possibilità di riconoscere il diritto al risarcimento alla parte civile non appellante avverso una sentenza di condanna. 6.11. Santo CALDERONE lamenta, con l'undicesimo motivo di impugnazione, violazione dell'art. 62 -bis cod. pen. ed omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello avrebbe omesso ogni argomentazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non tenendo conto degli elementi favorevoli alla mitigazione della pena emergenti dacili atti processuali. 7. In data 18 aprile 2023 l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile Comune di Catania, ha depositato nota-spese e comparsa conclusionale con la quale ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati e devono essere accolti per le ragioni che seguono. 2. La sentenza impugnata non risulta rispettosa dell'onere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello che addivenga al ribaltamento della decisione presa dal primo giudice. Questo collegio condivide il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il giudice di appello che riformi totalmente la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della sentenza di primo grado, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato con adeguato standard di persuasività. Ne consegue che il giudice di appello, allorché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, deve riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679 - 01; Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, Troise, Rv. 272430 - 01, Sez. U. n. 14426 del 02/04 2019, Pavan; Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021, C., Rv. 281228-02). L'assenza di una motivazione dotata di una struttura argomentativa completa e logicamente persuasiva, in ipotesi di progressione sfavorevole, può refluire nel vizio di violazione di legge ai sensi dell'art. 125 cod. proc. pen., ove la giustificazione della decisione sia lacunosa rispetto alla necessaria riconsiderazione degli elementi dimostrativi ritenuti decisivi per l'opposto epilogo decisorio. Invero, nella specie il deficit motivazionale denunciato s'appalesa di significativa rilevanza e tale da rendere il percorso giustificativo logicamente inappagante in quanto non adeguatamente confutativo della statuizione riformata. 3. Le doglianze relative alla riqualificazione del fatto descritto nel capo Al) nel reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed alla configurabilità, agli effetti civili, dei reati di furto con strappo ed omissione di atti di ufficio (quarto motivo del ricorso del GEMELLARO nonché primo, secondo, terzo e quarto motivo del ricorso proposto dal CALDERONE) sono fondate. La sentenza impugnata è pervenuta a conclusioni opposte rispetto a quella pronunciata in primo grado, senza un puntuale confronto con le argomentazioni di quest'ultima, limitandosi a riportare una parte delle dichiarazioni della persona offesa nuovamente escussa ex art. 603 cod. proc. pen., ed omettendo di valutare i passaggi della medesima deposizione, decisivi in una prospettiva assolutoria. 3.1. I giudici di appello, con motivazione congetturale ed apodittica, hanno affermato che le dichiarazioni rese da Shamin KHAN sarebbè''attendibili ed idonee a dimostrare la sussistenza dei reati di cui agli artt. 624-bis e 328 cod.pen. e che i verbali di sequestro prodotti dalla difesa non sarebbero riferibili al controllo effettuato nei confronti del predetto ambulante, senza tuttavia procedere alla necessaria analisi critica delle dichiarazioni della persona offesa ed alla esaustiva indicazione delle ragioni per cui le propalazioni del denunciante, in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito, si prestano ad assumere una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal primo giudice. La sentenza impugnata non ha specificamente contrastato le ragioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria in relazione alle condotte denunciate da Shamin KHAN né ha dimostrato puntualmente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico degli argomenti più rilevanti in quella sede valorizzati (inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa conseguente alla lacunosità delle stesse ed all'atteggiamento reticente manifestato dal KAHN, convergenza e logicità delle dichiarazioni difensive rese dagli imputati, acquisizione dei tre verbali di sequestro di bigiotteria redatti in circostanze spazio-temporali riferibili al controllo in esame), omettendo di dare adeguata ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversamente valutati. La Corte territoriale ha, inoltre, violato l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico e giuridico di quanto affermato dal primo giudice in ordine all'assenza di elementi logico-fattuali idonei ad esc:ludere la genuinità della versione offerta dagli imputati. Non risponde alle esigenze di una motivazione dotata di una coerenza e compiutezza logica capace di dar conto del ribaltamento decisorio la pretermissione di una adeguata valutazione della ricostruzione dei fatti resa dagli imputati nel corso del dibattimento. 3.2. Il percorso argomentativo, inoltre, risulta del tutto carente in ordine all'individuazione del fine di profitto asseritamente perseguito dai ricorrenti ed alla conseguente dimostrazione dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 624-bis, cod. pen.; i giudici di appello si sono limitati ad affermare, con motivazione stringata e congetturale, che la finalità perseguita dai ricorrenti «era evidentemente quella del profitto personale posto che il contenuto dello zaino non è stato versato alla depositeria del comando dei \N. UU. di Catania, ma trattenuto dagli imputati per fini del tutto personale», senza indicare gli elementi univocamente diretti a dimostrare tale apodittica affermazione e senza tenere conto della produzione dei verbali di sequestro redatti dagli imputati in data 16 luglio 2009 (pag. 22 della sentenza impugnata). In definitiva, la Corte distrettuale, lungi dal confutare specificamente gli argomenti della prima sentenza, dando adeguatamente conto delle ragioni di relativa incompletezza o incoerenza di quel decisum, tali da giustificarne la riforma in condanna, ha offerto una motivazione (non rafforzata ma) incongrua e manifestamente illogica in punto di dolo, certamente non sorretta da argomenti dirimenti, tali da rendere evidente l'errore della sentenza assolutoria. 3.3. La motivazione appare, infine, del tutto contraddittoria e manifestamente illogica nella parte in cui afferma che gli imputati si sarebbero impossessati dello zaino del KHAN al fine di trarne profitto per poi ritenere che gli stessi abbiano commesso il reato di omissione cli atti di ufficio; appare evidente, in punto di logica, che la redazione del verbale di sequestro sarebbe stata ontologicamente incompatibile con l'ipotizzata appropriazione furtiva dei beni nella disponibilità dell'ambulante extra-comunitario. 4. Le doglianze relative alla riqualificazione del fatto descritto nel capo B1) nel reato di cui all'art. 629 cod. pen. ed alla sussistenza del reato di estorsione aggravata (primo e terzo motivo del ricorso del GEMELLARO nonché quinto, sesto e settimo motivo del ricorso proposto dal CALDERONE) sono fondate. Le argomentazioni dei ricorrenti colgono nel segno, là dove evidenziano che l'impugnata sentenza, nel riformare in condanna la sentenza assolutoria di primo grado previa riqualificazione del fatto nel reato di estorsione, non ha rispettato l'onere motivazionale di supportare la decisione con un corredo argomentativo rispettoso dei sopra delineati principi in tema di motivazione rafforzata. 4.1. Deve essere, preliminarmente, evidenziato che la condanna per il reato di estorsione è intervenuta esclusivamente alla ritenuta appropriazione della merce rinvenuta presso la bancarella del CATANIA in considerazione del fatto che i giudici di appello, conformemente a quanto affermato dal primo giudice, hanno escluso l'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in ordine alla mancata restituzione della somma di denaro pari a 1.750,00 euro (vedi pag. 10 della sentenza di primo grado e pagg. 30 e 31 della sentenza impugnata). 4.2. Ciò premesso deve essere rimarcato che il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di concussione in quanto le deprecabili condotte intimidatorie poste in essere dai ricorrenti hanno, comunque, portato al sequestro di merce contraffatta e, quindi, al conseguimento di una «utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali» (pag. 10 della sentenza impugnata). Il primo giudice si è, quindi, conformato al consolidato principio di diritto secondo cui: «deve essere esclusa la sussistenza del reato quando la prestazione promessa od effettuata dal soggetto passivo, a seguito di induzione o costrizione da parte dell'agente, giovi esclusivamente alla P.A. e rappresenti una utilità per il perseguimento dei relativi fini istituzionali, poiché in tal caso non si determina lesione per l'oggetto giuridico del reato» (Sez. 6, n. 32237 del 13/03/2014, Novi, Rv. 260427 - 01; da ultimo Sez. 6, n. 26224 del 09/05/2023, Sapienza, non massimata). 4.3. La Corte di appello si è limitata a sovrapporre la propria, soggettiva, convinzione inerente alla sussistenza del reato di estorsione, senza però in alcun modo spiegare la ritenuta insostenibilità logica delle valutazioni effettuate nel precedente grado di merito e, anzi, fondando la pronuncia assolutoria su postulati indimostrati, illogici ed errati. In particolare, la motivazione è manifestamente illogica in quanto, pur prendendo atto della redazione dei verbali di sequestro della merce rinvenuta sulla bancarella del CATANIA, ritiene, in modo del tutto apodittico ed indimostrato, che il GEMELLARO ed il CALDERONE si sarebbero impossessati di parte della merce sottoposta a sequestro al fine di trarne un ingiusto profitto, senza indicare alcun elemento indiziario idoneo a dare conforto a tale congetturale affermazione. Peraltro, la riqualificazione giuridica cui sono addivenuti i giudici di appello non tiene conto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è configurabile il delitto di estorsione aggravata ai sensi dell'alt. 61 n. 9 cod. pen. «quando l'agente ponga in essere, nei confronti di un privato, minacce diverse da quelle consistenti nel compimento di un atto o di un comportamento del proprio ufficio» (Sez. 2, n. 12736 del 26/02/2014, Zanola, Rv. 258623 - 01; nel medesimo senso Sez. 2, n. 41793 del 18/07/2018, Tagliaferri, non massinnata). In applicazione di tale principio di diritto deve essere evidenziata l'erroneità della riqualificazione giuridica disposta dai giudici di appello in quanto, nel caso di specie, la minaccia si sarebbe concreti2:zata proprio nella prospettazione da parte dei pubblici ufficiali dell'esercizio delle proprie funzioni (secondo la stessa prospettazione accusatoria, gli imputati avrebbero, infatti, minacciato il BACHU di arrestarlo qualora non si fosse immediatamente allontanato dalla bancarella). Siffatto vulnus si rivela, pertanto, decisivo, disarticolando la ratio decidendi posta a fondamento della decisione oggetto di ricorso, che non supera, con un più pregnante grado di persuasività, l'opposta statuizione resa dal giudice di primo grado, in tal modo rendendo il percorso giustificativo incompleto e lacunoso con conseguente integrazione del denunziato vizio cli motivazione. 5. Le censure relative ai reati di cui all'art. 479 descritti nei capi B2), B3) e B4) (primo e secondo motivo del ricorso del GEMELLARO nonché quinto ed ottavo motivo del ricorso proposto dal CALDERONE) sono fondate. 1[ 3 Anche in relazione a tali fattispecie criminose la diversa valutazione delle prove acquisite è stata effettuata in difetto di motivazione rafforzata; la sentenza impugnata, infatti, non è basata su un percorso argomentativo dissenziente dotato di adeguata e maggiore persuasività ma su una motivazione assertiva che non ha confutato specificamente gli argomenti con i quali il primo giudice aveva escluso la falsità dei verbali sottoscritti dagli imputati (vedi pagg. 11 e 12 della sentenza di primo grado). Avendo riformato in senso peggiorativo la decisione del primo giudice sulla base di una differente valutazione della prova dichiarativa, la Corte di appello avrebbe dovuto rendere una motivazione rafforzata, senza limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione generiche notazioni critiche di dissenso. La Corte di merito, con motivazione minimale e priva di una specifica confutazione di tali argomentazioni, si è limitata ad affermare in modo apodittico la falsità dei verbali di cui al capo di imputazione nella parte in cui «contengono con chiarezza l'elemento falso della precipitosa fuga alla quale si sarebbero dati gli ignoti di colore che si erano posti a presidio della bancarella» (cfr. pag. 33 della sentenza impugnata), senza confutare adeguatamente quanto affermato, con percorso argomentativo articolato e condivisibile in punto di logica, dal Tribunale in ordine all'assenza di elementi probatori idonei a dimostrare che l'ambulante extra-comunitario si sia dato alla fuga prima che gli operanti procedessero alla sua identificazione «perché intimorito dalle brusche intimidazioni dei vigili urbani» (vedi pag. 11 della sentenza di primo grado). La Corte territoriale non si è attenuta, pertanto, ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità in terna di motivazione rafforzata, non avendo fornito adeguata giustificazione della difforme conclusione cui è pervenuta rispetto a quella della sentenza di primo grado, le cui argomentazioni non sono state affatto scardinate dal percorso motivazionale della sentenza impugnata. 6. Il nono, il decimo e l'undicesimo motivo del ricorso proposta dal CALDERONE ed il quinto motivo del ricorso proposto dal GEMELLARO, sono assorbiti dall'accoglimento dei motivi relativi alla penale responsabilità dei ricorrenti. 6. La sentenza impugnata deve essere, in conclusione, annullata senza rinvio relativamente al reato sub B1) perché il fatto non sussiste e relativamente ai reati di cui ai capi sub Al), A2), B2), B3) e B4) ai soli effetti civili. All'annullamento consegue la revoca delle relative statu
Sentenza Cassazione n. 40312/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris