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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 33107/2024

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15124/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso nel precedente grado del giudizio, dalla rag. [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

PIEMONTE n.1437/18/2018 depositata il 21/09/2018, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione.

Vista l’istanza di cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato comunica la regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo commadell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 13/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15124/2019 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso nel precedente grado del giudizio, dalla rag. [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. PIEMONTE n.1437/18/2018 depositata il 21/09/2018, pronunciata con riferimento all’atto impositivo oggetto del ricorso per Cassazione. Vista l’istanza di cessazione della materia del contendere con la quale l’Avvocatura Generale dello Stato comunica la regolare definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo commadell'alt. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'alt. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Così deciso in Roma, il 13/12
Decreto Cassazione n. 33107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris