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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 07189/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di_ BARI, con sentenza in data 05/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 14/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena posto che la stessa non era stata individuata in relazione a ciascuno degli episodi; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è proposto in difetto di interesse ed è comunque manifestamente infondato posto che la pena finale è stata determinata nella misura minima ed in assenza di aumento per continuazione.

Quanto al secondo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

Nel caso di specie la corte di appello ha già spiegato come l'avere posto in vendita oggetti su siti on line ricevendo il prezzo per poi rendersi irreperibile integra i contestati delitti.

Al proposito questa Corte ha già affermato che integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, Rv. 268448 - 01).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], ifen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE di APPELLO di_ BARI, con sentenza in data 05/02/2021, confermava la condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal TRIBUNALE di FOGGIA, in data 14/05/2018, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all art. 640 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena posto che la stessa non era stata individuata in relazione a ciascuno degli episodi; - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è proposto in difetto di interesse ed è comunque manifestamente infondato posto che la pena finale è stata determinata nella misura minima ed in assenza di aumento per continuazione. Quanto al secondo motivo è fondato su aspetti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Nel caso di specie la corte di appello ha già spiegato come l'avere posto in vendita oggetti su siti on line ricevendo il prezzo per poi rendersi irreperibile integra i contestati delitti. Al proposito questa Corte ha già affermato che integra il reato di truffa contrattuale la mancata consegna della merce acquistata e pagata, nel caso in cui siano stati indicati un "prezzo conveniente" di vendita sul "web" e un falso luogo di residenza del venditore, posto che tale circostanza, rendendo difficile il rintraccio, evidenzia sintomaticamente la presenza del dolo iniziale del reato, da ravvisarsi nella volontà di non adempiere all'esecuzione del contratto sin dal momento dell'offerta on-line (Sez. 2, n. 43660 del 19/07/2016, Rv. 268448 - 01). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA], ifen
Sentenza Cassazione n. 07189/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris