CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25164/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 8 luglio 2020 la Corte di appello di Catanzaro ha, in parziale riforma della sentenza in data 21 aprile 2017 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione (capo C) di cui all'art. 697 cod. pen., commessa 1'11 gennaio 2011, perché estinta per prescrizione, confermando la condanna per ricettazione e detenzione di pistola clandestina (capi B e D) e la detenzione illegale di due pistole a tamburo (capo A), rideterminando la pena inflitta in anni due e mesi quattro di reclusione ed C 1.800 di multa. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Con il primo motivo viene denunciata la nullità del giudizio di appello che si era tenuto all'udienza dell'8 luglio 2020 senza l'assistenza del difensore di fiducia, che non era comparso solo perché dall'avviso di udienza risultava che in assenza di richiesta di trattazione scritta l'udienza sarebbe stata rinviata. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., in quanto, a fronte di imputazione che, ai capi B e D, riguardava la detenzione di arma comune da sparo - pistola calibro 25 marca fratelli Tranfoglio - clandestina perché con matricola abrasa, la condanna era stata pronunciata in relazione alla medesima pistola di cui si era accertata la trasformazione da pistola a salve ad arma funzionante, senza che la diversità del fatto fosse stata ritualmente contestata all'imputato. Con il terzo motivo vengono denunciati violazione della legge penale e difetto di motivazione del giudizio in ordine ai capi B e D. Infatti, trattandosi di pistola a salve modificata, ab origine l'arma era priva di numero di matricola. In ogni caso, non vi era motivazione in ordine all'accertamento relativo alla ricezione dell'arma da terzi Con il quarto motivo viene denunciato il difetto di motivazione del giudizio relativo al capo A, in quanto l'arma era stata ritenuta funzionante nonostante fosse stato accertato che si trattava di arma antica, le cui munizioni potevano essere fabbricate solo con l'ausilio di un esperto. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato e va perciò pronunciato annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. Dall'esame degli atti, consentito dovendosi verificare i presupposti di un'eccezione processuale, risulta che l'udienza nel giudizio di appello si è tenuta, 1'8 luglio 2020, nell'assenza dell'imputato, assistito dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nominato ai sensi dell'art.97, comma 4, cod. proc. pen. sostituto del difensore di fiducia avvocato [OSCURATO:PERSONA], non presente. Il decreto di citazione conteneva l'avviso che l'udienza, in ragione della condizione epidemica in corso, si sarebbe tenuta con trattàzione scritta, che la difesa aveva l'onere di chiedere entro il 10 giugno 2020, ovvero con delega, sempre da formalizzare entro il 10 giugno 2020, a un difensore d'ufficio indicato per l'intera udienza dal Consiglio dell'ordine degli avvocati. Il decreto proseguiva avvisando che': Nel caso di mancata richiesta, l'udienza sarà rinviata d'ufficio fuori udienza con provvedimento comunicato a mezzo PEC". Nel caso in esame non si è proceduto a trattazione scritta, ma a trattazione orale e l'imputato è stato assistito, non da difensore delegato come sostituto dal difensore di fiducia, bensì da difensore nominato dall'ufficio come sostituto del difensore di fiducia assente. Dunque, l'udienza si è tenuta con modalità diversa da quelle previste dal decreto di citazione. Ne segue che, non avendo il difensore chiesto la trattazione scritta né dato delega a un sostituto, si era realizzata quella ulteriore situazione che il decreto aveva indicato avrebbe determinato il rinvio d'ufficio dell'udienza, da disporre e comunicare con provvedimento fuori udienza. Dunque, l'udienza del giudizio di appello si è tenuta, nell'assenza dell'imputato e del suo difensore, nonostante si fosse realizzata quella situazione cui il decreto di citazione aveva collegato il rinvio di ufficio da disporre e dunque in assenza di una effettiva citazione. L'omessa citazione dell'imputato e del suo difensore è sanzionata con la nullità degli atti conseguenti. Va dunque annullata la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro perché proceda a nuovo giudizio. Gli ulteriori motivi del ricorso sono assorbiti, e l'esame dei punti della decisione cui si riferiscono, nel giudizio di rinvio, non è precluso, ove ritualmente devoluti con l'atto di appello. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Cort