CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 06448/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso n. 32629/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentat o e difes o dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliat o in Ro m a presso di Lui, nel suo studio in via della Mendola n. 32 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso di Lui, nel suo studio in viale Carso n. 63 controricorrente avverso la sentenza n.5329/2019 della Corte d’Appello di Roma , depositata il3-9-2019, udita la relazione della causa svolta nella camera di consigliodel 28 - 2 - 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA], quale unico erede testamentario di [OSCURATO:PERSONA], ha convenuto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], deducendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva contratto matrimonio con [OSCURATO:PERSONA], madre di [OSCURATO:PERSONA] , e che [OSCURATO:PERSONA] OGGETTO: successione legittima prova del rapporto di coniugio RG.32629/2019 C.C.28-2-2025 era deceduta lasciando quali unici eredi la figlia [OSCURATO:PERSONA] - nata da precedente matrimonio-e il marito [OSCURATO:PERSONA]; ha chiesto perciò la divisione dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta contumace e con sentenza n. 5681/2017 il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda, sulla base dell’assunto che l’allegato rapporto di coniugio con la defunta doveva essere provato mediante gli atti dello stato civile, che nella fattispecie l’attore non aveva prodotto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Roma ha rigettato con sentenza n. 5329/2019 depositata il 3-9-2019. La sentenza ha rigettato la richiesta dell’appellante di ammissione del giuramento decisorio e ha rigettato l’appello nella parte in cui aveva criticato la valutazione dei mezzi istruttori; ha dichiarato che la qualità di erede, quale titolo di vocazione nella successione legittima, doveva essere provata attraverso la produzione degli atti di stato civile dai quali risultasse il rapporto di parentela e che solo in caso di impossibilità di produrre gli atti dello stato civile la prova poteva essere data con qualsiasi mezzo, ma nel caso di specie non era stato provato lo smarrimento o la distruzione dell’atto di stato civile. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 28-2-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n.3 cod. proc. civ. “per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 3 c.p.c., artt. 74 c.c., 565 c.c., 2697 c.c., 2700 c.c.”, la ricorrente evidenzia che in primo grado, nel termine per il deposito dei documenti, aveva prodotto l’atto di compravendita rogato il 30-10-2012 dal notaio [OSCURATO:PERSONA], avente a oggetto una casa sita in Catania facente parte dell’asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA], nel quale erano venditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era dichiarato proprietario della quota di 8/22 in virtù della successione legittima della moglie MariannaSboto. Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata, dichiarando che la qualità di erede debba essere provata attraverso gli atti dello stato civile, non abbia applicato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali anche la produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio o documenti possono provare la qualità di erede, richiama ndo in tal senso Cass. Sez. U 12065/2014 e Cass. 15026/2019. Evidenzia che la dichiarazione presente nell’atto notarile del 2012 circa il rapporto di coniugio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbia valenza equipollente, se non superiore, a quella della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; quindi rileva che la Corte d’appello avrebbe dovuto considerare tale dato, anche alla luce del comportamento processuale di [OSCURATO:PERSONA],la quale in appello si era limitata a dichiarare che [OSCURATO:PERSONA] non aveva diritto alla ripartizione dell’eredità di MariannaSboto e perciò a eseguire una contestazione generica. 2.Con il secondo motivo proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 5 cod. proc. civ. il ricorrente deduce “omessa motivazione su un punto decisivo della controversia che era stato oggetto di discussione tra le parti”; rileva che in primo grado aveva prodotto il doc. 3 denominato “lettera della Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]”, nella quale la stessa [OSCURATO:PERSONA], rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], dichiarava “…certo ricorderai che mamma, prima che vi sposaste…”, e aveva prodotto anche il rogito del 30 - 10 - 2012, nel quale si dava atto del diritto successorio; lamenta che la Corte d’appello abbia omesso l’esame di entrambi i documenti e rileva che la sentenza di primo e quella di secondo grado hanno motivazione difforme. 3.Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. il ricorrente sostiene che “non aver valutato le prove documentali offerte”, integri errore processuale e quindi ulteriormente evidenzia di avere prodotto la lettera di cui al doc. 3, il verbale di pubblicazione del testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] e il rogito del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 4.Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cod. proc. civ. “per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 2697 c.c.”, il ricorrente ulteriormente deduce di avere depositato il rogito del 30-10-2012 e la lettera del 29 - 9 - 2006 ; rileva che il rapporto di coniugio, oltre a non essere stato contestato in primo grado dalla parte contumace, non era stato contestato specificamente in appello dall’appellata costituitasi, perché l’appellata si era limitata a dedurre che [OSCURATO:PERSONA] non aveva alcun diritto sull’eredità di Maria nna Sboto; sostiene che il principiodi non contestazione di cui all’art. 115 cod. proc. civ. debba essere applicato anche in appello e che quindi la Corte d’appello abbia errato nel non considerare come provato il rapporto di coniugio. 5.Con il quinto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cod. proc. civ. “per violazione dell’art. 116 c.p.c.”, il ricorrente dichiara che la lettera 29-9-2006 a firma di [OSCURATO:PERSONA] non era stata oggetto di disconoscimento né ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. né ai sensi dell’art. 215 cod. proc. civ.; sostiene che la lettera costituisca una forma di confessione stragiudiziale ai sensi dell’art. 2735 cod. civ., fatta direttamente alla parte e perciò con lo stesso valore di prova legale della confessione giudiziale.6.Con il sesto motivo, proposto “ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 co.2 n. 4 c.p.c. e all’art. 118 co.1 disp. att. c.p.c.”, il ricorrente lamenta che la sentenza, senza entrare nel merito della controversia e della documentazione prodotta e senza fare alcun riferimento ai motivi di appello, abbia una motivazione astratta, avulsa dal caso concreto e perciò meramente apparente. 7.Deve essere esaminato per primo il sesto motivo di ricorso, che è manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata non è apparente e soddisfa pienamente il minimo costituzionale entro il quale è circoscritto il sindacato di legittimità (cfr. Cass. Sez. U 7-4- 2014 n. 8053 Rv. 629830-01, Cass. Sez. 3 12-10-2017 n. 23940 Rv. 645828-01, Cass. Sez. 1 3-3-2022 n. 7090 Rv. 664120-01, per tutte). Infatti, è evidente che, nel momento in cui la sentenza ha dichiarato che il rapporto di coniugio che costituiva titolo della successione legittima doveva essere necessariamente provato attraverso gli atti dello stato civile, nella fattispecie non prodotti senza dedurne lo smarrimento o la distruzione, non aveva ragione di prendere in esame gli altri documenti e le risultanze istruttorie sulla base delle quali l’appellante pretendeva di provare tale rapporto di coniugio. 8.Ne consegue che deve essere esaminato il primo motivo, al fine di accertare se il principio sul quale la sentenza impugnata ha basato la decisione sia effettivamente corretto, a fronte di quanto sostiene il ricorrente. Il primo motivo è infondato, in quanto è acquisito nella giurisprudenza di legittimità il principio, al quale deve essere data continuità, secondo il quale, in tema di successione legittima, il rapporto di parentela e di coniugio con il de cuius, quale titolo che, a norma dell’art. 565 cod. civ., conferisce la qualità di erede, deve essere provato tramite gli atti dello stati civile; quando tali atti manchino o siano andati distrutti o smarriti o omettano la registrazione di un atto, la prova dei fatti oggetto di registrazione -quali la nascita, la morte o il matrimonio-può essere data con qualsiasi mezzo ai sensi dell’art. 452 cod. civ. (Cass. Sez. 2 6-10-1973 n. 2506 Rv. 365944-01, Cass. Sez. 2 10-2-1995 n. 1484 Rv. 490370-01, Cass. Sez. 2 4 - 5 - 1999 n. 4414 Rv. 525973-01,Cass. Sez. 2 29-3-2006 n. 7276 Rv. 587734-01, Cass. Sez. 2 14-10-2020 n. 22192 Rv. 659330-01, Cass. Sez. 2 12-7-2024 n. 19254 Rv. 671727-01). Quindi, è soltanto l’impossibilità per chi vanti la qualità di erededi produrre in giudizio gli atti di stato civile, per fatti indipendenti dalla sua volontà, a non giustificare il diniego della vocazione ereditaria in favore di colui che è designato erede dalla legge; la disposizione dell’art. 452 cod. civ., per il carattere generale e astratto del suo dettato, serve a sopperire, anche nel processo, all’esigenza di prova che potrà essere data con qualsiasi mezzo, nel ricorrere dei presupposti in essa previsti -mancanza, distruzione, smarrimento dei registri dello stato civile o mancanza per qualsiasi ragione di registrazione o di annotazione del matrimonio-. Non pone alcun principio di segno diverso Cass. Sez. U 29-5-2014 n. 12065 (Rv. 630997-01) richiamata dal ricorrente che, con riguardo alla prova della qualità di erede che deve fornire colui che intervenga in un giudizio o lo riassuma a seguito di interruzione assumendo di essere erede di una delle parti originarie del giudizio, ha confermato che la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli artt. 46 e 47 d.P.R. 28-12-2000 n. 445 non costituisce di per sé idonea prova di tale qualità, esaurendo i suoi effetti nell’ambito dei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] nei relativi procedimenti amministrativi. 9.Le Sezioni Unite con la sentenza n. 12065/2014 hanno altresì rilevato-e la questione si sposta all’ambito di applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. posta dal quarto motivo di ricorso- che il giudice deve, ove sia prodotta la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà , valutare adeguatamente, anche ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. come novellato dalla legge 69/2009, in conformità del principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, in ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta (nellostesso senso, Cass. Sez. 6-3 10- 5- 2018 n. 11276 Rv. 648916 - 01e Cass. Sez. 2 31-5-2019 n. 15026, non massimata pagg. 16 e 17 ). Nella fattispecie è pacifico che non è neppure stata prodott a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in quanto il ricorrente sostiene che lo stesso principio enunciato dalle Sezioni Unite debba valere per i documenti che egli ha prodotto. E’ altresì pacifico che l’appellata [OSCURATO:PERSONA], nel momento in cui si è costituita in appello, ha contestato che [OSCURATO:PERSONA] fosse erede di sua madre e si esclude che la sentenza impugnata, nel non esaminare il grado di talecontestazione, sia incorsa nella violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.: come enunciato dalle Sezioni Unite, il grado di specificità della contestazione è strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione da contestare e nella fattispecie i documenti ai quali si riferisce il ricorrente, secondo la sua stessa tesi,contenevano soltanto l’affermazione che [OSCURATO:PERSONA] era erede in qualità di coniuge di [OSCURATO:PERSONA] e ciò comporta cheera sufficiente alla controparte contestare tale qualità. Infatti, il ricorrente non allega che la sua affermazione sulla qualità di coniuge in capo a [OSCURATO:PERSONA] fosse stata corroborata dall’individuazione della data e del luogo del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], nonché dall’individuazione delle modalità con le quali [OSCURATO:PERSONA] avesse riacquistato lo stato libero che le consentiva il nuovo matrimonio; considerato che lo stesso ricorrente allega che [OSCURATO:PERSONA] era figlia di MariannaSboto “nata da precedente matrimonio”, l’allegazione della morte del primo marito, o dell’intervenuto divorzio, erano elementi che avrebbero circostanziato l’allegazione dell’attore e avrebbero quindi imposto una contestazione specifica della controparte; ugualmente, il ricorrente non allega una qualche ragione per la quale abbia ritenuto di fondare la prova del rapporto di coniugio soltanto sui documenti prodotti in causa , anziché ricorrere alla produzione degli atti di stato civile, né allega una qualche ragione che impedisse o rendesse anche soltanto difficoltoso l’acquisizione degli atti di stato civile. Quindi, a fronte della carenza di specificità delle allegazioni dell’attore appellante, la Corte d’appello non aveva ragione di richiedere un maggiore livello di specificità alla contestazione dell’appellata. Ne consegue che, per le ragioni esposte, è infondato il quarto motivo di ricorso. 10.Procedendo all’esame del quinto motivo, con il quale il ricorrente sostiene che la lettera 29 - 9 - 2006 sottoscritta da [OSCURATO:PERSONA] avesse valore di confessione, in primo luogo si rileva che il motivo presenta profili diinammissibilità per novità della censura. La sentenza impugnata non esamina la questione del valore di confessione di quella lettera e il ricorrente, seppure deducadi avere prodotto quella lettera già in primo grado, non sostiene di averne allegato anche il valore di prova legale, in quanto avente contenuto di confessione stragiudiziale eseguita alla parte e perciò da equiparare alla confessione giudiziale. Diversamente, al fin e di evitare il rilievo di inammissibilità della censura per novità, il ricorrente avrebbe dovuto allegare di avere dedotto già nel giudizio di merito che la lettera integrasse prova legale, specificando in quali atti di causa e in quali termini avesse sostenuto la tesi (Cass. Sez. 2 9-8-2018 n. 20694 Rv. 650009-01, Cass. Sez. 6-1 13-6-2018 n. 15430 Rv. 649332-01). Ad ogni modo, il motivo risulta anche manifestamente infondato, perché il ricorrente pretende di attribuire il valore di dichiarazione confessoria del rapporto di coniugio tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] aquanto la figlia di Maria nna Sboto av eva scritto nella lettera del 29-9-2006, allorché la madre era ancora in vita , essendo il suo decesso collocatodallo stesso ricorrente in data 2- 11 - 2008 . Infatti, una dichiarazione è qualificabile come confessione soltanto quando sussistano un elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza e volontà di ammettere e riconoscere la verità di un fatto a sé sfavorevole e favorevole all’altra parte, e unelemento oggettivo, che si ha qualora dall’ammissione del fatto obiettivo, il quale forma oggetto della confessione escludente qualsiasi contestazione sul punto, derivi un concreto pregiudizio all’interesse del dichiarante e, al contempo, un corrispondente vantaggio nei confronti del destinatario della dichiarazione (Cass. Sez. L 23-5-2018 n. 12798 Rv. 648983-01, Cass. Sez. U 25-3-2013 n. 7381 Rv. 625559-01). L’elemento soggettivo e l’elemento oggettivo vanno evidentemente valutati nel momento in cui la dichiarazione è stata resa e quindi non sono neppure in linea astratta individuabili nel caso in cui la dichiarazione di cui si pretende il valore confessorio sia stata resa prima dell’insorgere della controversia tra le parti. 11.Dalle ragioni esposte consegue, in via assorbente rispetto a ogni ulteriore questione, la manifesta infondatezza anche del secondo e del terzo motivo di ricorso. In mancanza anche dell’allegazione in ordine alla distruzione o allo smarrimento degli atti di stato civile attestanti il rapporto di coniugio in capo al soggetto che vantava la qualità di erede legittimo, contestata dalla controparte, legittimamente la Corte d’appello non ha proceduto a esaminare gli altri documenti dai quali il ricorrente pretendeva di trarre la prova della qualità di coniuge della de cuius in capo a [OSCURATO:PERSONA]. 12.In conclusione il ricorso è integralmente rigettato. Le spese seguono la soccombenza. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 co.1- quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 6.000,00 per compensi, oltre 15% dei compensi a titolo di rimborso forfettario delle spese, iva e cpa ex lege. Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di