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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 02597/2024

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igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23568/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

Coop. a r.l. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, rappresentatie difesi dall'Avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 819/ 34 / 16 , depositata in data 4 marzo 2016 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, n. 910/2011, che aveva rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di avviso di accertamento ai fini II.DD. e Iva, relativo all'anno d'imposta 2005, per l’importo complessivo di euro 133.439,00, oltre sanzionied interessi.

2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha rigettato l’appello, ritenendo che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede della società contribuente non aveva comportato la sopravvenuta carenza di potere, né l’invalidità degli atti compiutio l’inutilizzabilità delle prove raccolte; dal p.v.c. emergeva il rinvenimento, durante la verifica, di documentazione amministrativa estranea alla contabilità tenuta con conseguente fondato rilievo della sussistenza di operazioni extracontabili non risultanti dalle scritture tenute; l’eventuale regolarità formale delle scritture contabili, in presenza di cospicua documentazione e indizi extracontabili, non aveva valore ai fini della attendibilità della stessa; le giustificazioni addotte dalla società sugli acquisti di carburanti e sulle fatture da ricevere , in assenza di documentazione,non avevano nessun pregio.

3. L a società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione con atto affidato adieci motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. In via preliminare va rilevato che il ricorso per cassazione risulta proposto, nella intestazione, da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., mentre dalla procura a margine del ricorso per cassazione risulta essere fatta sia in proprio che nella qualità la sola elezione di domicilio; inoltre, la sentenza impugnata fa esclusivo riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. come soggetto giuridico che ha presentato il ricorso in primo grado e in grado di appello, con la conseguenza che il soggetto processuale legittimato deve ritenersi la società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], a cui è ora subentrato il Commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta decreto di nomina dell’Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, n. 47 del 14 gennaio 2019, ex art. 2545 septiesdecies cod. civ., a norma del quale «1.

L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA] e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione.

2. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidato». 2.Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1 2 cod. pro c. civ. e la nullità,erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.

Difetto di ultrapetizione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva statuito in ordine alla violazione dell'art. 12 , comma 5 , della legge n. 212 del 2000, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, rigettata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, ma non riproposta in grado di appello. 3.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c od. proc. civ.. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.

Omessa pronunzia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art.52del d.

P .

R . n.633 del 19 72 per omessa esibizione e/o carenza assoluta dell'ordine di servizio a procedere a verifica e ad acquisire documentazione. 4.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ.

Omessa o apparente motivazione.

In via alternativa al motivo esposto sub 2, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per omessa esibizione e/o carenza assoluta dell'ordine di servizio a procedere a verifica e ad acquisire documentazione. 5.Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.

Omessa pronunzia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art.7 comma 1, della legge n. 212 del 2000 per omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento impugnato. 6.Il quinto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n., 3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.

Omessa o apparente motivazione.

In via alternativa al motivo esposto sub 4, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento impugnato. 7.Il sesto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata.

Omessa pronunzia in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo III del d.P.R. n. 601del 1973 ed ai recuperi ai fini IRES.

Praesumptio de praesumpto . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria regionale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo III del d.P.R. n. 601 del 19 73 ed ai recuperi ai fini IRES, per violazione del divieto di doppia presunzione. 8.Il settimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 , secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione.

In via alternativa al motivo esposto sub 6, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo IIIdel d.P.R. n. 601 del 1973 ed ai recuperi ai fini IRES, per violazione del divieto di doppia presunzione. 9.L’ottavo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.109 TUIR. e dell'art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i n ordine alle riprese afferenti le fatture da ricevere. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa alle riprese afferenti le fatture da ricevere. 10.Il nono mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in ordine alle riprese effettuate relativamente alle fatture considerate (soggettivamente ed oggettivamente) inesistenti.

Difetto di motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa alle riprese effettuate relativamente alle fatture considerate (soggettivamente ed oggettivamente) inesistenti. 11.Il decimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ..

Omessa o apparente motivazione in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti terzi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa al valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti terzi.

12. In via preliminare deve rilevarsi che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, datata 1 marzo 2021, comunicata all’Agenzia delle Entrate e all’Avvocatura generale dello Stato, via Pec, come riscontrato dalle ricevute di avvenuta consegna dell’1 marzo 2021, in atti, con allegata la rinuncia agli atti del giudizio firmata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Commissario liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r. l.. 12.1Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazioneche rileva solo ai fini delle spese (cfr. Cass., Sez.

U., 24 dicembre 2019, n. 34429). 12.2 La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. 12.3La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485)

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 23568/2016proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. Coop. a r.l. , nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità, rappresentatie difesi dall'Avv . [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso per cassazione. -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate, nella persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione t ributaria r egionale d el la SICILIA, n. 819/ 34 / 16 , depositata in data 4 marzo 2016 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre2023 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1.La società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Catania, n. 910/2011, che aveva rigettato il ricorso presentato per l'annullamento di avviso di accertamento ai fini II.DD. e Iva, relativo all'anno d'imposta 2005, per l’importo complessivo di euro 133.439,00, oltre sanzionied interessi. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionaleha rigettato l’appello, ritenendo che la violazione del termine di permanenza degli operatori dell’Amministrazione finanziaria presso la sede della società contribuente non aveva comportato la sopravvenuta carenza di potere, né l’invalidità degli atti compiutio l’inutilizzabilità delle prove raccolte; dal p.v.c. emergeva il rinvenimento, durante la verifica, di documentazione amministrativa estranea alla contabilità tenuta con conseguente fondato rilievo della sussistenza di operazioni extracontabili non risultanti dalle scritture tenute; l’eventuale regolarità formale delle scritture contabili, in presenza di cospicua documentazione e indizi extracontabili, non aveva valore ai fini della attendibilità della stessa; le giustificazioni addotte dalla società sugli acquisti di carburanti e sulle fatture da ricevere , in assenza di documentazione,non avevano nessun pregio. 3. L a società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. e [OSCURATO:PERSONA] ha nno proposto ricorso per cassazione con atto affidato adieci motivi . 4.L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. In via preliminare va rilevato che il ricorso per cassazione risulta proposto, nella intestazione, da [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di legale rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., mentre dalla procura a margine del ricorso per cassazione risulta essere fatta sia in proprio che nella qualità la sola elezione di domicilio; inoltre, la sentenza impugnata fa esclusivo riferimento alla società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l. come soggetto giuridico che ha presentato il ricorso in primo grado e in grado di appello, con la conseguenza che il soggetto processuale legittimato deve ritenersi la società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], a cui è ora subentrato il Commissario liquidatore Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta decreto di nomina dell’Assessore alle Attività produttive della Regione Siciliana, n. 47 del 14 gennaio 2019, ex art. 2545 septiesdecies cod. civ., a norma del quale «1. L'autorità di vigilanza, con provvedimento da pubblicarsi nella [OSCURATO:PERSONA] e da iscriversi nel registro delle imprese, può sciogliere le società cooperative e gli enti mutualistici che non perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di gestione. 2. Se vi è luogo a liquidazione, con lo stesso provvedimento sono nominati uno o più commissari liquidato». 2.Il primo mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 1 2 cod. pro c. civ. e la nullità,erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Difetto di ultrapetizione.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva statuito in ordine alla violazione dell'art. 12 , comma 5 , della legge n. 212 del 2000, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, rigettata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, ma non riproposta in grado di appello. 3.Il secondo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c od. proc. civ.. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Omessa pronunzia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art.52del d. P . R . n.633 del 19 72 per omessa esibizione e/o carenza assoluta dell'ordine di servizio a procedere a verifica e ad acquisire documentazione. 4.Il terzo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ. Omessa o apparente motivazione. In via alternativa al motivo esposto sub 2, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per omessa esibizione e/o carenza assoluta dell'ordine di servizio a procedere a verifica e ad acquisire documentazione. 5.Il quarto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Omessa pronunzia. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria provinciale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art.7 comma 1, della legge n. 212 del 2000 per omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento impugnato. 6.Il quinto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n., 3, cod. proc. civ., la v iolazione e falsa applicazione dell'art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. Omessa o apparente motivazione. In via alternativa al motivo esposto sub 4, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda avente ad oggetto la violazione e falsa applicazione dell'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972 per l'omessa allegazione del PVC all'avviso di accertamento impugnato. 7.Il sesto mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 cod. proc. civ. e la nullità, erroneità ed illegittimità della sentenza impugnata. Omessa pronunzia in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo III del d.P.R. n. 601del 1973 ed ai recuperi ai fini IRES. Praesumptio de praesumpto . [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva statuito in ordine a specifica domanda, originariamente esposta in seno al ricorso introduttivo, non esaminata in sentenza dalla Commissione tributaria regionale, e riproposta in grado di appello, avente ad oggetto l'omessa pronuncia in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo III del d.P.R. n. 601 del 19 73 ed ai recuperi ai fini IRES, per violazione del divieto di doppia presunzione. 8.Il settimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 132 , secondo comma,n. 4, cod. proc. civ., in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione. In via alternativa al motivo esposto sub 6, la Commissione tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda in ordine al disconoscimento del diritto alle agevolazioni per la cooperazione di cui al titolo IIIdel d.P.R. n. 601 del 1973 ed ai recuperi ai fini IRES, per violazione del divieto di doppia presunzione. 9.L’ottavo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.109 TUIR. e dell'art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i n ordine alle riprese afferenti le fatture da ricevere. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa alle riprese afferenti le fatture da ricevere. 10.Il nono mezzo deduce , in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR in ordine alle riprese effettuate relativamente alle fatture considerate (soggettivamente ed oggettivamente) inesistenti. Difetto di motivazione della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa alle riprese effettuate relativamente alle fatture considerate (soggettivamente ed oggettivamente) inesistenti. 11.Il decimo mezzo deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art.132, secondo comma, n.4, cod. proc. civ.. Omessa o apparente motivazione in ordine al valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti terzi. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale non aveva assolto con sufficienza al proprio obbligo di adeguata motivazione, così violando il dettato normativo sul contenuto minimo della sentenza, in ordine alla domanda relativa al valore probatorio delle dichiarazioni rese da soggetti terzi. 12. In via preliminare deve rilevarsi che l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, datata 1 marzo 2021, comunicata all’Agenzia delle Entrate e all’Avvocatura generale dello Stato, via Pec, come riscontrato dalle ricevute di avvenuta consegna dell’1 marzo 2021, in atti, con allegata la rinuncia agli atti del giudizio firmata dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di Commissario liquidatore della società [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a r. l.. 12.1Deve, dunque, essere dichiarata l’estinzione del giudizio, poiché la rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza, anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazioneche rileva solo ai fini delle spese (cfr. Cass., Sez. U., 24 dicembre 2019, n. 34429). 12.2 La natura del giudizio induce a ritenere equo disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti. 12.3La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485)
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