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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 05608/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli in riferimento al reato di cui all'art. 4 I.n.110 del 1975.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di riproposizione di argomenti vagliati in modo del tutto congruo nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024 la Corte di Appello di Napoli ha confermato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Napoli in riferimento al reato di cui all'art. 4 I.n.110 del 1975. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in riferimento al trattamento sanzionatorio. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi generici, trattandosi di riproposizione di argomenti vagliati in modo del tutto congruo nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 05608/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris