CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 30044/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Bari ha rideterminato la pena e, per il resto, ha confermato la sentenza emessa - con rito abbreviato - dal Tribunale di Bari, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di n. 11 cipolline contenenti un totale di gr. 7 di sostanza stupefacente del tipo cocaina (fatto del 3.8.2021). 2. Avverso tale sentenza il difensore dell'imputato propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) quanto segue. I) Mancanza assoluta di motivazione con riferimento alla concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., nonostante lo specifico motivo di impugnazione proposto. II) Vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della recidiva, ravvisata solo sulla scorta di risalenti precedenti penali. III) Vizio di motivazione con riferimento alla determinazione della pena, eccessiva nel suo discostamento dal minimo edittale. IV) Vizio di motivazione con riferimento alla sanzione accessoria del ritiro della patente di guida. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 4. Il motivo sub I) è fondato. Sullo specifico motivo di appello concernente l'invocata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. la Corte di appello ha completamente omesso di fornire 'risposta, incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. 5. Anche il motivo sub II) è fondato, rimanendo in esso assorbito il motivo sub III). La motivazione in ordine all'applicata circostanza aggravante della recidiva appare carente, limitandosi a valorizzare un precedente reato della stessa indole commesso dall'imputato undici anni prima di quello per cui si procede, senza spiegare la ragione per cui la ricaduta nel reato sia espressione di una maggiore pericolosità sociale dell'imputato. Invero, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale sintomo di un'accentuata pericolosità sociale dell'imputato e non „ come mera descrizione dell'esistenza a suo carico di precedenti penali per delitto, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale della loro realizzazione, ma deve esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in qual misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto, che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice” (cfr. Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022 - dep. 2023, Rv. 284425 - 01). 6. Il motivo sub IV) è infondato. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza impugnata appare congruamente e logicamente motivata laddove ha confermato la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida per la durata di anni due, avendo riscontrato che l'imputato era stato trovato nella disponibilità della sostanza stupefacente destinata allo spaccio proprio mentre si trovava alla guida dell'autovettura di sua proprietà, utilizzata quale mezzo per la commissione del reato. In tal senso, la sanzione in disamina - prevista dall'art. 85 d.P.R. 309/90 - trova giustificata applicazione nel fatto che l'imputato si è servito dell'autovettura per porre in essere l'attività criminosa, per cui la sua finalità è quella volta a disincentivare lo stesso dalla reiterazione del reato (cfr. Sez. 3, n. 31917 del 17/05/2022, Rv. 283444 - 01). 7. In definitiva, la sentenza impugnata va annullata con rinvio limitatamente ai punti sopra indicati concernenti il trattamento sanzionatorio, mentre va rigettata nel resto. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Bari. Rigetta il ricorso nel resto. Così dec