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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15877/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Genova, in data 6 marzo 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova vallutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore ma prossima alla misura media di quella edittale, sottolineando come si dovesse tener conto della spiccata capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilaà (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Genova, con sentenza del 25 maggio 2022, parzialmente riformando, in punto di pena, la decisione del Tribunale di Genova, in data 6 marzo 2015, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la condanna in relazione al reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142 e Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243), in quanto mira ad una nuova vallutazione della congruità della pena la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non è stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (si vedano pagg. 3 e 4, ove la Corte territoriale ha ridotto la pena irrogata dal primo giudice, individuata in misura inferiore ma prossima alla misura media di quella edittale, sottolineando come si dovesse tener conto della spiccata capacità a delinquere dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilaà (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 dicembre
Sentenza Cassazione n. 15877/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris