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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 27689/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e all'attendibilità della persona offesa, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità dell'offesa, ancorata, con motivazione non manifestamente illogica, all'entità dei danni prodotti e alle modalità della condotta; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili per le seguenti ragioni: i) il primo motivo è generico e meramente riproduttivo di profili di censura, in ordine al giudizio di responsabilità e all'attendibilità della persona offesa, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine 1 e 2 della motivazione); ii) il secondo motivo è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale negato la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. in ragione della gravità dell'offesa, ancorata, con motivazione non manifestamente illogica, all'entità dei danni prodotti e alle modalità della condotta; ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che gli stessi abbiano proposto i ricorsi senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 27689/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris