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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 giugno 2026

Cassazione n. 18708/2026

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o ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2022depositata il 29/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso dinanzi al Tribunale di GenovaNumero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in forza di una precedente sentenza di condanna.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione, in cuiinvocava un proprio controcredito avente natura locatizia incompensazione del credito portato in esecuzione, e contestuale istanzadi sospensione, che tuttavia non veniva accolta dal giudicedell’esecuzione, che assegnava il termine per l’introduzione del giudiziodi merito ed al contempo disponeva l’assegnazione in favore dellacreditrice procedente di una quota dello stipendio del debitore pignoratopresso terzi.Riassunta la causa davanti al Tribunale di Genova, il giudizioproseguiva nelle forme del rito ordinario e si concludeva con la sentenzan. 676/2021, pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., con laquale il tribunale rigettava l’opposizione all’esecuzione e condannavaAlberto Bruschi alla rifusione delle spese processuali.2.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, conricorso depositato il 26 aprile 2021 e notificato alla controparte il 14gennaio 2022.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].3.

Con sentenza n. 1008/2022 la Corte d’Appello di Genovaescludeva l’applicabilità al caso di specie del rito speciale locatizio edichiarava l’appello inammissibile per tardività, in quanto notificato oltreil termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni.Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.Numero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione/falsaapplicazione dell’art. 433 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.)”.Deduce che la corte territoriale ha erroneamente dichiaratoinammissibile l’appello da lui proposto, senza considerare che lacontroversia era soggetta al rito speciale locatizio e che, pertanto, latempestività dell’impugnazione avrebbe dovuto essere verificata conriguardo alla data del deposito del ricorso e non a quella della suanotificazione.1.1.

In disparte il pur non marginale rilievo per cui il motivo, da unlato, cumula impropriamente censure eterogenee, evocandocongiuntamente i numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. (v. tra le tante Cass.,n. 1943/2011; Cass., n. 3397/2024), e, dall’altro, denuncia l’omessoesame non già di un fatto storico decisivo, bensì di una questioneprocessuale, quale la tempestività dell’impugnazione, così collocandosifuori dall’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr.Cass., Sez.

Un., n. 8053 e n. 8054; Cass., n. 2268/2022; Cass., n.8584/2022), esso, anche ove diversamente qualificato in ragione del suoconcreto contenuto, è infondato.1.2.

La corte territoriale, con motivazione espressa e puntuale, hainfatti correttamente rilevato che la controversia tra le parti aveva adoggetto una opposizione all’esecuzione, in quanto tale finalizzata acontestare il diritto del creditore procedente a procedereesecutivamente, rispetto alla quale non poteva pertanto trovareapplicazione il rito speciale per le controversie in materia di locazione, amente del principio, che va qui ribadito, secondo cui “In tema dicompetenza nelle cause relative a rapporti di locazione le controversie inmateria di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt. 414 e s.s. c.p.c.sono quelle che riguardano direttamente il rapporto locatizio, il suoNumero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nellasuccessiva fase di esecuzione nella quale l'oggetto non è più dettorapporto, ma l'attuazione di un titolo che nella locazione trova origineremota.

Ne consegue che l'opposizione ai sensi dell'art. 615 secondocomma c.p.c. avverso un'esecuzione iniziata in base ad una ordinanza diconvalida di sfratto non rientra nell'ambito delle controversie locativeche ora sono soggette al rito speciale dell'art. 447-bis ma va decisa conil rito ordinario e non con quello del lavoro” (v.

Cass., n. 16377/2005).Inoltre, sul rilievo per cui il giudice di prime cure aveva trattato lacontroversia secondo il rito ordinario, l’impugnata sentenza ha altresìevocato in jure il principio della cd.

“ultrattività del rito”, in base al qualeil giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesseforme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anchela valutazione sull'ammissibilità del gravame.

Anche sotto questo profilosi è pronunciata in scrupolosa conformità agli insegnamenti di questaCorte (v. da ultimo Cass., n. 10509/2025; Cass., n. 27853/2025, oveanche si precisa che l’applicazione del summenzionato principio trova ilsuo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento oconversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudiceabbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunqueerrato).2.

In conclusione, dalla infondatezza dell’unico motivo dedotto derivail rigetto dell’intero ricorso.3.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuraNumero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o ex lege all’indirizzo Pec in atti.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege all’indirizzo Pec in atti.-controricorrente-avverso la sentenza della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 1008/2022depositata il 29/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/04/2026 dalConsigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] aveva promosso dinanzi al Tribunale di GenovaNumero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026procedura di pignoramento presso terzi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],in forza di una precedente sentenza di condanna.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione all’esecuzione, in cuiinvocava un proprio controcredito avente natura locatizia incompensazione del credito portato in esecuzione, e contestuale istanzadi sospensione, che tuttavia non veniva accolta dal giudicedell’esecuzione, che assegnava il termine per l’introduzione del giudiziodi merito ed al contempo disponeva l’assegnazione in favore dellacreditrice procedente di una quota dello stipendio del debitore pignoratopresso terzi.Riassunta la causa davanti al Tribunale di Genova, il giudizioproseguiva nelle forme del rito ordinario e si concludeva con la sentenzan. 676/2021, pronunciata ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c., con laquale il tribunale rigettava l’opposizione all’esecuzione e condannavaAlberto Bruschi alla rifusione delle spese processuali.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello, conricorso depositato il 26 aprile 2021 e notificato alla controparte il 14gennaio 2022.Si costituiva, resistendo al gravame, [OSCURATO:PERSONA].3. Con sentenza n. 1008/2022 la Corte d’Appello di Genovaescludeva l’applicabilità al caso di specie del rito speciale locatizio edichiarava l’appello inammissibile per tardività, in quanto notificato oltreil termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso percassazione, affidato ad un unico motivo.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].5. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale aisensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.Il Pubblico Ministero ha depositato le proprie conclusioni.Il ricorrente e la controricorrente hanno depositato memorie.Numero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con un unico motivo il ricorrente denuncia “Violazione/falsaapplicazione dell’art. 433 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c.)”.Deduce che la corte territoriale ha erroneamente dichiaratoinammissibile l’appello da lui proposto, senza considerare che lacontroversia era soggetta al rito speciale locatizio e che, pertanto, latempestività dell’impugnazione avrebbe dovuto essere verificata conriguardo alla data del deposito del ricorso e non a quella della suanotificazione.1.1. In disparte il pur non marginale rilievo per cui il motivo, da unlato, cumula impropriamente censure eterogenee, evocandocongiuntamente i numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c. (v. tra le tante Cass.,n. 1943/2011; Cass., n. 3397/2024), e, dall’altro, denuncia l’omessoesame non già di un fatto storico decisivo, bensì di una questioneprocessuale, quale la tempestività dell’impugnazione, così collocandosifuori dall’ambito applicativo dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. (cfr.Cass., Sez. Un., n. 8053 e n. 8054; Cass., n. 2268/2022; Cass., n.8584/2022), esso, anche ove diversamente qualificato in ragione del suoconcreto contenuto, è infondato.1.2. La corte territoriale, con motivazione espressa e puntuale, hainfatti correttamente rilevato che la controversia tra le parti aveva adoggetto una opposizione all’esecuzione, in quanto tale finalizzata acontestare il diritto del creditore procedente a procedereesecutivamente, rispetto alla quale non poteva pertanto trovareapplicazione il rito speciale per le controversie in materia di locazione, amente del principio, che va qui ribadito, secondo cui “In tema dicompetenza nelle cause relative a rapporti di locazione le controversie inmateria di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt. 414 e s.s. c.p.c.sono quelle che riguardano direttamente il rapporto locatizio, il suoNumero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nellasuccessiva fase di esecuzione nella quale l'oggetto non è più dettorapporto, ma l'attuazione di un titolo che nella locazione trova origineremota. Ne consegue che l'opposizione ai sensi dell'art. 615 secondocomma c.p.c. avverso un'esecuzione iniziata in base ad una ordinanza diconvalida di sfratto non rientra nell'ambito delle controversie locativeche ora sono soggette al rito speciale dell'art. 447-bis ma va decisa conil rito ordinario e non con quello del lavoro” (v. Cass., n. 16377/2005).Inoltre, sul rilievo per cui il giudice di prime cure aveva trattato lacontroversia secondo il rito ordinario, l’impugnata sentenza ha altresìevocato in jure il principio della cd. “ultrattività del rito”, in base al qualeil giudizio deve proseguire, nel grado di impugnazione, nelle stesseforme in cui è stato trattato in primo grado, le quali condizionano anchela valutazione sull'ammissibilità del gravame. Anche sotto questo profilosi è pronunciata in scrupolosa conformità agli insegnamenti di questaCorte (v. da ultimo Cass., n. 10509/2025; Cass., n. 27853/2025, oveanche si precisa che l’applicazione del summenzionato principio trova ilsuo presupposto non in un formale provvedimento di mutamento oconversione del rito ma nella circostanza che, in concreto, il giudiceabbia trattato la causa seguendo un determinato rito, quantunqueerrato).2. In conclusione, dalla infondatezza dell’unico motivo dedotto derivail rigetto dell’intero ricorso.3. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo,seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain euro 5.300,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misuraNumero registro generale 28727/2022Numero sezionale 1259/2026Numero di raccolta generale 18708/2026Data pubblicazione 09/06/2026del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dellostesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della TerzaSezione Civile della Corte Suprema di Cassazione l’8 aprile 2026.Il PresidenteLINA RUBINO
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