CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34941/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/01/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo pronunciarsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di Brescia ha confermato, in punto di responsabilità penale, la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto BERTOLOTTO [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di mancato arresto sul luogo del sinistro stradale dallo stesso provocato e di mancata prestazione di assistenza alle persone coinvolte e lo aveva condannato alla pena di un anno mesi due di reclusione. 2.La corte territoriale ha in particolare confermato il giudizio del giudice di prima cure in ordine alla sussistenza del reato in esame sulla base di una valutazione combinata 1la natura dell'urto tra il veicolo condotto dal BERTOLOTTO, che aveva perso il controllo del mezzo a causa della nevei e il veicolo in sosta sul margine della strada, che era stato sbalzato in avanti di alcuni metri, del fatto che i due passeggeri del veicolo investito, intenti in quel frangente a prendere dal bagagliaio dell'auto le catene da neve ed il triangolo, erano stati sospinti a terra e che gli stessi, dopo essersi rialzati si erano avvicinati al veicolo del BERTOLOTTO, che nel frattempo era terminato contro una roccia, chiedendogli di arrestarsi definitivamente, laddove il ricorrente, dopo essersi liberato, aveva proseguito la propria marcia verso valle, benché avesse perso il paraurti dell'auto. Riconosceva pertanto che il BERTOLOTTO aveva avuto piena consapevolezza del fatto di avere provocato un incidente automobilistico e del coinvolgimento di due utenti della strada che avrebbero necessitato di soccorso ed assistenza. 2.1 Il giudice distrettuale disattendeva altresì il motivo di doglianza, di rilievo processuale, concernente la richiesta di rimessione nel termine onde proporre istanza di messa alla prova, in quanto il difensore di fiducia non lo aveva reso edotto della circostanza che, a fronte di remissione di querela delle persone offese in relazione al reato di lesioni colpose, il reato di cui all'art.189 Cod. della Strada era procedibile di ufficio e che pertanto solo all'udienza successiva, assistito da un nuovo difensore, il BERTOLOTTO aveva realizzato che il procedimento avrebbe seguito il suo corso e che non sarebbe più stato possibile procedere al rito speciale. Osservava la Corte di Appello che l'ignoranza della legge processuale non poteva essere ragione integrante caso fortuito o forza maggiore, quale causa estranea alla sfera di controllo dell'imputato, così da rendere inesigibile il rispetto del termine decadenziale. Inoltre rilevava come il BERTOLOTTO fosse assistito da difensore di fiducia, con il quale avrebbe potuto e dovuto avere uno scambio informativo onde acquisire le conoscenze del caso.3. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa del BERTOLOTTO articolando due motivi di ricorso. Con il primo motivo, di ordine processuale, deduce erronea applicazione dell'art.175 in relazione all'art.464 bis cod.proc.pen. ribadendo di essere rimasto all'oscuro del fatto che il procedimento era proseguito pure in presenza di rimessione di querela, che le notifiche erano stato dirette allo studio del difensore di fiducia presso il quale aveva eletto domicilio, che quest'ultimo non lo aveva ragguagliato sul fatto che il procedimento fosse ancora pendente e che l'autorità giudiziaria aveva del tutto omesso di verificare se il BERTOLOTTO fosse stato a conoscenza della pendenza del procedimento, soprattutto in ragione del comportamento omissivo del proprio difensore di fiducia. 3.1 Con una seconda articolazione deduce difetto di motivazione, per contraddittorietà ed illogicità, in relazione all'elemento costitutivo dell'omissione di soccorso con erronea applicazione dell'art.533 cod.proc.pen. Assume un malgoverno delle emergenze istruttorie in quanto, alla stregua delle stesse dichiarazioni assunte dalle persone offese, risultava del tutto indimostrata la consapevolezza da parte dell'imputato tki, fatto di avere provocato un incidente con feriti, in quanto la percezione della presenza delle persone offese era stata ostacolata dal portellone posteriore del veicolo, dal fatto che il ricorrente era in fase di sbandata a causa della neve e di avere avuto il primo contatto con le stesse quando erano in piedi e gli chiedevano di arrestare il veicolo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso si presenta inammissibile in quanto manifestamente infondato e privo di confronto con la sentenza della Corte di Appello che ha disatteso l'impugnazione del BERTOLOTTO con argomenti logico giuridici corretti e non suscettibili di ulteriore sindacato dinanzi al giudice di legittimità. 2. Quanto al primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge processuale in relazione all'istituto della rimessione nel termine per non essere stato l'imputato reso edotto dal difensore di fiducia domiciliatario dell'esistenza del procedimento, l'art.175 comma 1 cod.proc.pen., nella attuale formulazione, prevede che le parti siano restituite nel termine stabilito a pena di decadenza se provano di non averlo potuto rispettare per ca6so fortuito o per forza maggiore.La disciplina dettata dalla suddetta disposizione trae origine dalla esigenza di fornire tutela impugnatoria al destinatario del provvedimento giudiziale anche nel caso in cui, pure a fronte di una notifica torm~ Itzparig secondo le regole che disciplinano il procedimento notificatorio, nondimeno lo stesso non abbia avuto concreta cognizione della esistenza del processo o della pronuncia di condanna, così da potere reagire tempestivamente. Di talchè è illegittimo il provvedimento di rigetto della relativa istanza fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non eseguita in mani del destinatario interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa della effettiva conoscenza dell'atto (sez.3, n.20795 deI[OSCURATO:DATA_NASCITA], Amato, Rv. 259633; sez..2, N.21393 del 15/04/2015, M., Rv.264219). 2.1 Va peraltro evidenziato come nel caso in specie il ricorrente ha riconosciuto di avere avuto chiara rappresentazione del giudizio, per essere stato informato dal proprio difensore della intervenuta rimessione della querela della persona offesa e appare evidente che il difensore di fiducia, regolarmente presente alla prima udienza di comparazione, il quale risulta avere svolto una appropriata attività difensiva formulando istanze istruttorie, ben avrebbe potuto promuovere istanza di messa alla prova nell'interesse del proprio assistito, il quale era ritualmente rappresentato in giudizio dal difensore di fiducia, né è possibile ricondurre a caso fortuito o forza maggiore l'eventuale errore di diritto in cui sia incorso il difensore di fiducia (sez.2, n.13803 del 10/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv.281033), così come la ritenuta incompletezza di informazione sulle strategie processuali, ovvero la stessa inadeguatezza dell'assistenza difensiva, afferendo queste ultime al contenuto della prestazione professionale e non già alla corretta rappresentazione dell'imputato sulla esistenza del procedimento. 3.2 Tale conclusione risulta confortata dalla giurisprudenza sovranazionale (v. sentenza Cedu del 02/09/2004, ric. Kimmel contro Italia) e ribadita ancora di recente (v. Cass., Sez. 4^, n. 20655 del 14/03/2012, Fenoli, Rv 254072) secondo cui "il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di partecipare al processo e di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare l'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittima la restituzione in termine, né, in caso di sentenza contumaciale, quella dell'assenza di colpa dell'imputato nel non avere avuto effettiva conoscenza del provvedimento ai fini della tempestiva impugnazione, in quanto grava sull'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito" cfr. analogamente sez.3, n.8860 del 25/5/2016, Adinolfi, Rv.269341, sez.2, n.5131 del 25/11/2014, Mannuni, Rv.261965). 4. Le doglianze avanzate dal BERTOLOTTO in ordine alla mancata ricorrenza del dolo del reato di cui all'art.189 commi 6 e 7 C.d.S. risultano inammissibili. 'E stato affermato dalla giurisprudenza, anche risalente di questa Corte/ che le disposizioni di cui all'art.189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivano lesioni alla persona offesa, si conformi ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l'assistenza del consociato in difficoltà; si "tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l'ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell'immediato di conformarsi alla condotta prescritta" (sez.4, n.5416 del 25/11/1999 Sitia e altri, Rv.216465). Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente investitore devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro, cosicchè il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga (sez.4, n.4380 del 2/12/1994 n.4380 rv. 201501; sez.4, n.14610 del 30/1/2014, Rossini, Rv.259216; n.18748 del 4/05/2022, Manganelli, Rv.283212), dovendo l'investitore essersi reso conto del sinistro in base ad obiettiva constatazione. 'E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall'art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l'accertamento dell'elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l'agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro. 4.1 Il giudice distrettuale sul punto ha evidenziato, con motivazione logica e coerente con le emergenze processuali, che la natura e la violenza dell'urto, il fatto che il veicolo investito venne trascinato in avanti per alcuni metri, che le persone offese erano state sbalzate a terra e che una di esse era stata proiettata verso il centro strada, che la donna, rimasta intrappolata sotto l'auto, aveva urlato in direzione del veicolo investitore e che entrambi, una volta rialzatisi, si erano diretti verso il veicolo del BERTOLOTTO per pretendere il rispetto degli obblighi nascenti dal sinistro, costituivano evidenza della acquisita consapevolezza da parte del BERTOLOTTO della ricorrenza di un sinistro stradale con conseguenze potenzialmente lesive per la integrità fisica delle persone coinvolte e della deliberata scelta da questi operata di allontanarsi senza neppure sincerarsi sulle condizioni di salute delle persone coinvolte. 4.2 A fronte di tale argomentata e lineare motivazione l'imputato, nei primi due motivi di ricorso ha svolto considerazioni in fatto che non si confrontano affatto con gli argomenti sopra rappresentati ma si limita a reiterare tesi difensive già esaminate e congruamente disattese, sostenendo che la vista del conducente investitore era stata ostacolata dal portellone posteriore del veicolo speronato e che le stesse persone offese, assunte come testimoni, avevano avallato questa prospettazione, affermando di avere interloquito con il BERTOLOTTO quando si erano ristabilite dalla caduta. È stato affermato, in particolare, che la illogicità della motivazione, censurabile a norma del citato art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata (Cass. SU n. 47289 del 24/9/2003, Petrella, Rv. 226074). Il controllo rimesso alla Corte di cassazione sui vizi di motivazione riguarda sempre la tenuta logica e la coerenza strutturale della decisione. Orbene, alla stregua di tali principi, deve prendersi atto del fatto che la sentenza impugnata non presenta alcun vizio logico ovvero l'omissione motivazionale dedotte dal ricorrente, atteso che la articolata valutazione dei giudici di merito, che poggia sugli elementi probatori acquisiti, rende ampio conto delle ragioni che hanno indotto gli stessi giudici a riconoscere la responsabilità del prevenuto sotto il profilo del mancato arresto e della omessa assistenza, sul presupposto di avere il conducente acquisito contezza del sinistro stradale che egli aveva provocato, in ragione di una serie di elementi di natura obiettiva e dichiarativa, ampiamente illustrati e sui quali il ricorrente si è limitato a proporre una alternativa ricostruzione fattuale, non suscettibile di ulteriore scrutinio in questa sede. 5. Deve pertanto essere dichiarata la inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal BERTOLOTTO, cui consegue la condanna del \ ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni per escludere la colpa di questi nel proporre l'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il,ricorrente al pagamento delle spese