CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 09596/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 3376/2020R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.(C.F. 06280060150), già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE])in virtù di procura speciale a margine del ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 –ricorrente – contro Oggetto: tributi N.3376/20 R.G. Est. F. D’Aquino AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 745/03/19depositata in data 12 giugno 2019 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 4 aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha impugnato una cartella di pagamento emessa a seguito della formazione del relativo ruolo, anch’esso oggetto originariamente di impugnazione, avente ad oggetto sette atti di contestazione di sanzioni; che gli atti irrogativi delle sanzioni facevano seguito all’emissione di numerosi avvisi di rettifica relativi a dichiarazioni di importazione definitiva, con cui era stato contestato l’omesso pagamento dell’Iva all’importazione; che l’Ufficio aveva contestato alla società contribuente l’irregolare utilizzo da parte della contribuente di un deposito fiscale a termini dell’art. 50-bis d.l. 30 agosto 1993, n. 331, senza introduzione fisica della merce, deposito dal quale era stata estratta successivamente la merce importata e immessa in consumosenza transitare dal deposito medesimoma solo dalla documentazione contabile che, come risulta dalla sentenza impugnata, gli avvisi di accertamento prodromici e relativi all’accertamento dei maggior tributo per IVA erano stati annullati in primo grado e, come risulta dal controricorso, erano stati successivamente annullati in autotutela dall’Ufficio; N.3376/20 R.G. Est. F. D’Aquino che la CTP de [OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso e la CTR della Liguria ha rigettato l’appello dell’Ufficio, con sentenza cassata da questa Corte (Cass., Sez. V, 17 gennaio 2018, n. 1000), statuendo che in caso di estrazione di merce dal deposito fiscale virtuale con il meccanismo dell’inversione contabiledeve farsi applicazione della sanzione ex art. 13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 471; che la CTR della Liguria, con sentenza in data 12 giugno 2019, adita in sede di rinvio, ha ritenuto che il ricorso iniziale si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile “per decorrenza dei termini”; che ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente , affidato a quattro motivi e ulteriormente illustrato da memoria , cui resiste con controricorso l’Ufficio; [OSCURATO:PERSONA] Che con memoria parte ricorrente evidenzia che per la medesima pretesa sarebbe stata emessa una ulteriore cartella, con conseguente sgravio della preesistente e cessazione della materia del contendere; che con successiva istanza in data 30 marzo 2023 la ricorrente ha dichiarato di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti ai sensi dell’art. 1,comma 191, l . 29 dicembre 2022, n. 197; che deve disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, stante la sospensione delle controversie definibili a termini dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34; P. Q. M. sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197, l. 197/2022 e