CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 01989/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31598-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliataope legis in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 58, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 153/2021 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2021 n. 31598 sez. ML -ud. 15-11-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Genova, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado che ha dichiarato la nullità degli articoli 18, c. 11, CCNL [OSCURATO:PERSONA] 16 aprile 2003, e 7 Accordo sindacale 1° marzo 2006, nella parte in cui gli stessi escludono il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità e ha accertato il diritto di [OSCURATO:PERSONA] all'integrale riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata durante tale arco temporale, condannando [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dei consequenziali importi maturati, respingendo l’eccezione di prescrizione dei crediti retributivi maturati in costanza di rapporto; 2. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la società soccombente con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato; 3.la proposta del relatore ex art. 380 bis c.p.c. è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale; 4.la parte ricorrente ha comunicato “rinuncia parziale agli atti ex art.390 c.p.c.” limitatamente ai primi tre motivi di ricorso attinenti al merito della causa e richiesta di “dichiarare l’estinzione del giudizio ex art. 391 c.p.c.” rispetto ad essi; con memoria ex art. 380 bis c.p.c., la difesa del controricorrente ha, tra l’altro, preso atto di tale rinuncia e ha concluso, comunque, per il rigetto del ricorso con vittoria di spese; Ric. 2021 n. 31598 sez. ML -ud. 15-11-2022 -3- la società, con memoria, ha insistito per la trattazione del quarto motivo di ricorso in pubblica udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. rispetto ai primi tre motivi di ricorso deve essere dichiarata l’inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. (cfr., di recente, Cass. n.17893 del 2020) e non l’estinzione ex art. 391 c.p.c., in quanto la rinuncia ad uno o più motivi di ricorso rende superflua una decisione in ordine alla fondatezza o meno di tali censure ed è assoggettata ad un regime diverso, da essere efficace anche in mancanza della sottoscrizione della parte o del rilascio di uno specifico mandato al difensore, in quanto, implicando una valutazione tecnica in ordine alle più opportune modalità di esercizio della facoltà d'impugnazione e non comportando la disposizione del diritto in contesa, è rimessa alla discrezionalità del difensore stesso, e resta, quindi, sottratta alla disciplina di cui all'art. 390 cod. proc. civ. per la rinuncia al ricorso (da ultimo v. Cass. n. 414 del 2021, con la giurisprudenza ivi citata); 2.il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2948, n. 4, c.c., in combinato disposto con l’art. 18, commi 1 e 2, l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, censurando diffusamente la sentenza impugnata per avere respinto l’eccezione di prescrizione nonostante la stessa dovesse ritenersi decorrente in corso di rapporto; il motivo è infondato alla stregua del seguente principio recentemente affermato da questa Corte all’esito di una pubblica udienza: “Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effettodella l. n. 92 del 2012 e del d.lgs n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di Ric. 2021 n. 31598 sez. ML -ud. 15-11-2022 -4- predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non sianoprescritti al momento di entrata in vigore della l. n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro” (Cass. n. 26246 del 2022; conf. Cass. n. 29831 del 2022; Cass. n. 30957 del 2022; Cass. n. 30958 del 2022); il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi da tali precedenti, atteso che, una volta che l’interpretazione della regula iurisè stata enunciata con l’intervento nomofilattico della Corte regolatrice, essa “ha anche vocazione di stabilità, innegabilmente accentuata (in una corretta prospettiva di supporto al valore delle certezze del diritto) dalle novelle del 2006 (art. 374 c.p.c.) e 2009 (art. 360 bis c.p.c., n. 1)” (Cass. SS.UU. n. 15144 del 2011); invero, la ricorrente affermazione nel senso della non vincolatività del precedente deve essere armonizzata con l'esigenza di garantire l'uniformità dell'interpretazione giurisprudenziale attraverso il ruolo svolto dalla Corte di Cassazione (Cass. SS.UU. n. 23675 del 2014), atteso che, in un sistema che valorizza l’affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, il quale influisce positivamente anche sulla riduzione del contenzioso, vi è l’esigenza, avvertita anche dalla dottrina, “dell'osservanza dei precedenti e nell'ammettere mutamenti giurisprudenziali di orientamenti consolidati solo se giustificati da gravi ragioni” (in termini: Cass. SS.UU. n. 11747 del 2019); 3. complessivamente rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo, con attribuzione ai procuratori del controricorrente dichiaratisi anticipatari; al riguardo va evidenziato che la liquidazione è compiuta seguendo i parametri del d.m. 13 agosto 2022 n. 147; quest'ultimo decreto del Ministro della Giustizia, infatti, prevede all'articolo 6 che le nuove tariffe Ric. 2021 n. 31598 sez. ML -ud. 15-11-2022 -5- in esso disposte "si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore", e all'articolo 7 statuisce l'entrata in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA]; essendo stato pubblicato, dunque, sulla [OSCURATO:PERSONA] dell'8 ottobre 2022, la vigenza decorre dal 23 ottobre 2022; nella presente causa che è stata decisa a seguito di rito camerale, si riscontrano prestazioni professionali esaurite successivamente al 23 ottobre 2022 (memoria ex art. 380 bis c.p.c. del 10 novembre 2022), per cui il compenso viene determinato sulla scorta delle nuove tariffe (v. Cass. SS.UU. n. 33482 del 2022, conf. a Cass. SS.UU. n. 17405 del 2012), avuto riguardo allo scaglione previsto per le cause di valore indeterminabile; occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co. 17, l. n. 228 del 2012, ove dovuto(Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali al 15%, con distrazione. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a