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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:C:1995:301
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61994S0002 - IT Avis juridique important | 61994S0002 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 29 SETTEMBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] A PROCEDERE A [OSCURATO:PERSONA] PORTOGALLO. - CAUSA C-2/94 SA. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02767 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Privilegi e immunità delle Comunità europee ° [OSCURATO:PERSONA] di autorizzazione a procedere a pignoramento sui beni di un' istituzione ° Mancanza di titolo esecutivo ° Non luogo a statuire (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 1)

2. Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese recuperabili ° Determinazione degli interessi di mora dovuti a causa del pagamento tardivo delle spese ° Competenza esclusiva della Corte (Regolamento di procedura della Corte, art. 74, primo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

1. L' esame da parte della Corte di una domanda di autorizzazione a procedere ad esecuzione forzata sui beni di un' istituzione presuppone che il richiedente faccia valere un titolo esecutivo. In caso diverso, non vi è luogo a statuire sulla domanda.

2. L' accertamento di un eventuale obbligo di pagare interessi di mora a causa del pagamento tardivo delle spese nonché la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza esclusiva riconosciuta alla Corte dall' art. 74, primo comma, del suo regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-2/94 SA, [OSCURATO:PERSONA] de Urânio SA (ENU), società di diritto portoghese, con sede in Urgeiriça, comune di Nelas, con gli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona, [OSCURATO:PERSONA], 16-5 E, 1000 Lisbona, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere a pignoramento sui beni della Comunità in Portogallo,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A.

Schockweiler, P.J.G.

Kapteyn, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris, J.C.

Moitinho de Almeida, J.L.

Murray, D.A.O.

Edward (relatore), J.-P.

Puissochet, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1994, l' [OSCURATO:PERSONA] de Urânio (in prosieguo: l' "ENU") ha chiesto, in forza dell' art. 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il "protocollo"), l' autorizzazione a procedere a pignoramento su beni appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee per l' importo del suo credito nei confronti di quest' ultima, che risulta dall' ordinanza della Corte 15 marzo 1994, procedimento C-107/91 DEP, ENU/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), relativa alla liquidazione delle spese a seguito della sentenza 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag.

I-599). 2 Con la succitata sentenza 16 febbraio 1993, la Corte ha dichiarato, nell' ambito di un ricorso proposto in forza dell' art. 148 del Trattato CEEA, che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di adottare una decisione sulla domanda presentatale dall' ENU ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle spese. 3 In mancanza di accordo tra le parti sulle spese ripetibili, la Corte ha stabilito, con la detta ordinanza 15 marzo 1994, l' importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare all' ENU in 6 000 000 di ESC. 4 In mancanza di pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], l' ENU ha proposto la presente domanda dinanzi alla Corte per chiedere l' autorizzazione a far valere i suoi diritti fino a concorrenza dell' importo di 6 000 000 di ESC, al quale si aggiunge l' importo degli interessi scaduti e delle spese processuali, al fine di avviare un procedimento di esecuzione forzata dinanzi al giudice nazionale, ex artt. 155 e 164 del Trattato CEEA. 5 E' pacifico che, dopo la proposizione di tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato all' ENU la somma di 6 000 000 di ESC. 6 Con risposta scritta ad un quesito posto dalla Corte, l' ENU ha insistito sul suo interesse a mantenere la sua domanda quanto agli interessi di mora, assertivamente dovuti a causa del pagamento tardivo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 7 L' autorizzazione ad un procedimento di esecuzione forzata presuppone l' esistenza di un titolo esecutivo. 8 Nel caso di specie, non esiste alcun titolo esecutivo riferentesi agli interessi moratori assertivamente dovuti all' ENU a causa del pagamento tardivo da parte della [OSCURATO:PERSONA].

La succitata ordinanza 15 marzo 1994 sulla liquidazione delle spese non contempla la questione degli interessi di mora eventualmente dovuti per il periodo successivo alla sua pronuncia. 9 Secondo l' ENU, l' accertamento dell' obbligo di pagare gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del giudice nazionale, dinanzi al quale essa prevede di promuovere il procedimento esecutivo. 10 Orbene, questo argomento è erroneo.

L' accertamento di un eventuale obbligo di pagare gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza esclusiva della Corte in forza dell' art. 74, primo comma, del regolamento di procedura della Corte. 11 Di conseguenza, non vi è luogo a statuire sulla domanda in oggetto.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 12 Tenuto conto delle particolari circostanze che hanno dato origine alla presente lite, sembra equo decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE

così provvede: 1) Non vi è luogo a statuire. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 29 settembre 1995.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61994S0002 - IT Avis juridique important | 61994S0002 ORDINANZA DELLA CORTE DEL 29 SETTEMBRE 1995. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] A PROCEDERE A [OSCURATO:PERSONA] PORTOGALLO. - CAUSA C-2/94 SA. raccolta della giurisprudenza 1995 pagina I-02767 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Privilegi e immunità delle Comunità europee ° [OSCURATO:PERSONA] di autorizzazione a procedere a pignoramento sui beni di un' istituzione ° Mancanza di titolo esecutivo ° Non luogo a statuire (Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, art. 1) 2. Procedura ° Spese ° Liquidazione ° Spese recuperabili ° Determinazione degli interessi di mora dovuti a causa del pagamento tardivo delle spese ° Competenza esclusiva della Corte (Regolamento di procedura della Corte, art. 74, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] 1. L' esame da parte della Corte di una domanda di autorizzazione a procedere ad esecuzione forzata sui beni di un' istituzione presuppone che il richiedente faccia valere un titolo esecutivo. In caso diverso, non vi è luogo a statuire sulla domanda. 2. L' accertamento di un eventuale obbligo di pagare interessi di mora a causa del pagamento tardivo delle spese nonché la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza esclusiva riconosciuta alla Corte dall' art. 74, primo comma, del suo regolamento di procedura. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-2/94 SA, [OSCURATO:PERSONA] de Urânio SA (ENU), società di diritto portoghese, con sede in Urgeiriça, comune di Nelas, con gli avv.ti prof. [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], del foro di Lisbona, [OSCURATO:PERSONA], 16-5 E, 1000 Lisbona, richiedente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA] de la Cruz, membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], resistente, avente ad oggetto una domanda di autorizzazione a procedere a pignoramento sui beni della Comunità in Portogallo, LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, F.A. Schockweiler, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann e P. Jann, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, J.L. Murray, D.A.O. Edward (relatore), J.-P. Puissochet, G. Hirsch e H. Ragnemalm, giudici, avvocato generale: A. [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: R. Grass sentito l' avvocato generale, ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza 1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 23 dicembre 1994, l' [OSCURATO:PERSONA] de Urânio (in prosieguo: l' "ENU") ha chiesto, in forza dell' art. 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il "protocollo"), l' autorizzazione a procedere a pignoramento su beni appartenenti alla [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee per l' importo del suo credito nei confronti di quest' ultima, che risulta dall' ordinanza della Corte 15 marzo 1994, procedimento C-107/91 DEP, ENU/[OSCURATO:PERSONA] (non pubblicata nella Raccolta), relativa alla liquidazione delle spese a seguito della sentenza 16 febbraio 1993, causa C-107/91, ENU/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. I-599). 2 Con la succitata sentenza 16 febbraio 1993, la Corte ha dichiarato, nell' ambito di un ricorso proposto in forza dell' art. 148 del Trattato CEEA, che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di adottare una decisione sulla domanda presentatale dall' ENU ai sensi dell' art. 53, secondo comma, del Trattato CEEA. [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata alle spese. 3 In mancanza di accordo tra le parti sulle spese ripetibili, la Corte ha stabilito, con la detta ordinanza 15 marzo 1994, l' importo totale delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare all' ENU in 6 000 000 di ESC. 4 In mancanza di pagamento da parte della [OSCURATO:PERSONA], l' ENU ha proposto la presente domanda dinanzi alla Corte per chiedere l' autorizzazione a far valere i suoi diritti fino a concorrenza dell' importo di 6 000 000 di ESC, al quale si aggiunge l' importo degli interessi scaduti e delle spese processuali, al fine di avviare un procedimento di esecuzione forzata dinanzi al giudice nazionale, ex artt. 155 e 164 del Trattato CEEA. 5 E' pacifico che, dopo la proposizione di tale domanda, la [OSCURATO:PERSONA] ha pagato all' ENU la somma di 6 000 000 di ESC. 6 Con risposta scritta ad un quesito posto dalla Corte, l' ENU ha insistito sul suo interesse a mantenere la sua domanda quanto agli interessi di mora, assertivamente dovuti a causa del pagamento tardivo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. 7 L' autorizzazione ad un procedimento di esecuzione forzata presuppone l' esistenza di un titolo esecutivo. 8 Nel caso di specie, non esiste alcun titolo esecutivo riferentesi agli interessi moratori assertivamente dovuti all' ENU a causa del pagamento tardivo da parte della [OSCURATO:PERSONA]. La succitata ordinanza 15 marzo 1994 sulla liquidazione delle spese non contempla la questione degli interessi di mora eventualmente dovuti per il periodo successivo alla sua pronuncia. 9 Secondo l' ENU, l' accertamento dell' obbligo di pagare gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza del giudice nazionale, dinanzi al quale essa prevede di promuovere il procedimento esecutivo. 10 Orbene, questo argomento è erroneo. L' accertamento di un eventuale obbligo di pagare gli interessi di mora e la fissazione del tasso applicabile rientrano nella competenza esclusiva della Corte in forza dell' art. 74, primo comma, del regolamento di procedura della Corte. 11 Di conseguenza, non vi è luogo a statuire sulla domanda in oggetto. Decisione relativa alle spese Sulle spese 12 Tenuto conto delle particolari circostanze che hanno dato origine alla presente lite, sembra equo decidere che ciascuna parte sopporterà le proprie spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE così provvede: 1) Non vi è luogo a statuire. 2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese. Lussemburgo, 29 settembre 1995.
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