Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 aprile 2021

Cassazione n. 26260/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 26827/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto: deduzione costi – antieconomicità – inerenza -prova Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso i ridetti difensori in Napoli alla Piazza Della Repubblica - controricorr ente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2937/01/21 depositata in data 06/04/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole a seguito di PVC della GdF di Napoli, con il quale si rideterminava una maggiore IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2003; - la CTP adita accogliev a il ricorso; tal sentenza era impugnata dall’Ufficio; - con la pronuncia impugnata, la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato in sostanza a un solo motivo, articolato in due profili di contestazione; la società contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - il primo profilo del motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 5 e dell’art. 11 del d.

Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente sussunto la fattispecie concreta nel ritenere inerenti i costi contestati, - il motivo è, in questa articolazione, inammissibile; - invero, la censura dell’Ufficio, che peraltro ripropone integralmente nella sostanza argomenti di merito, non scalfisce l’accertamento di fatto operato dal giudice dell’appello che ha rilevata la sussistenza del collegamento tra l’attività d’impresa e i costi recuperati e quindi – sotto tal profilo - la loro inerenza (tra le molte, si veda in particolare la pronuncia resa da Cass. Sez.5, Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021); Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - la CTR, infatti, ha accertato come sussistente, nel caso che ci occupa, “… il collegamento, oltre che genetico, altresì funzionale delle rispettive attività, di modo che i beni strumentali all’esercizio dell’attività di costruzione delle navi sono strumentali altresì all’esercizio dell’attività d’impresa di commercializzazione di essi”; si tratta proprio del collegamento che la legge richiede perché sussista l’inerenza dei costi; - il secondo profilo del motivo di ri corso si duole della violazione delle medesime disposizioni di cui al motivo che precede per non avere la CTR ritenuto, stante il difetto di economicità di detti costi antieconomici, gravante sul contribuente l’onere di dar la prova dell’inerenza dei costiin parola; - tale declinazione del motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo parte ricorrente trascritto l’avviso di accertamento nella parte in cui i costi in oggetto erano recuperati in forza, anche - quale ulteriore contestazione in ordine al difetto di inerenza derivante dal difetto di documentazione - della natura antieconomica del loro sostenimento; - invero, dalle trascrizioni del PVC operate a pag. 16, 17, 18 del ricorso per cassazione, non risultando trascritta alcuna parte dell’avviso di accertamento, si evince unicamente come la contestazione dei costi relativi alle fatture di lavorazione siano stati disconosciuti in quanto non documentati; - nulla viene parimenti trascritto con riguardo al costo per software, sul quale parte ricorrente insiste nella tesi della antieconomicità; - tali elementi, quindi, comprovano e addirittura corroborano l’affermazione della CTR secondo la quale “l’Agenzia non giunge ad allegare, almeno con chiarezza, la fittizietà dei costi…”; ciò rende quindi impossibile per questa Corte verificare dapprima l’effettivo disconoscimento degli stessi in quanto (anche) Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] antieconomici e pertanto non inerenti; quindi il corretto governo dei principi in tema di onere della prova; - in diritto, osserva poi il Collegio, l’allegazione della contestazione di antieconomicità quale sintomo del difetto di inerenza si pone come antecedente logico e giuridico del tutto imprescindibile per l’esame del materiale probatorio e quindi come punto di partenza necessario per la verifica da parte della Corte del rispetto dei principi in tema di onere della prova; - ritiene questa Corte (recentemente, in argomento si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27961 del 14/10/2021) che il diritto alla detrazione ai fini IVA in ragione dicosti antieconomici sostenuti dal contribuente è ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'IVA può detrarla daicosti sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale; esso va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicitàmanifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA; - in tal caso e in tali circostanze spetterà allora all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta; - analogamente, per quanto qui rileva, in materia di imposizione del reddito, questo giudice di Legittimità è fermo nel ritenere parimenti (Cass. Sez.5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018 ) che l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di uncosto per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicitàdella spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; - in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali; - ciò posto, è chiaro che i sopra detti principi s ono stati qui rispettati, non avendo chiaramente l’Ufficio, come ha accertato in fatto la CTR, dedotto la antieconomicità, quindi la fittizietà, dei costi contestati e non potendosi di conseguenza addossare alcun onere di prova contraria in capo al contribuente; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella m

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 26827/2021 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato PEC [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti dal prof. avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: Oggetto: deduzione costi – antieconomicità – inerenza -prova Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:EMAIL]) con domicilio eletto presso i ridetti difensori in Napoli alla Piazza Della Repubblica - controricorr ente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Campania n. 2937/01/21 depositata in data 06/04/2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/06/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la società [OSCURATO:SOCIETA]. ricorreva avverso l’avviso di accertamento notificatole a seguito di PVC della GdF di Napoli, con il quale si rideterminava una maggiore IVA, IRES ed IRAP per l’anno 2003; - la CTP adita accogliev a il ricorso; tal sentenza era impugnata dall’Ufficio; - con la pronuncia impugnata, la CTR rigettava il gravame; - ricorre a questa Corte l’[OSCURATO:PERSONA] con atto affidato in sostanza a un solo motivo, articolato in due profili di contestazione; la società contribuente resiste con controricorso; Considerato che: - il primo profilo del motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 5 e dell’art. 11 del d. Lgs. n. 446 del 1997 e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente sussunto la fattispecie concreta nel ritenere inerenti i costi contestati, - il motivo è, in questa articolazione, inammissibile; - invero, la censura dell’Ufficio, che peraltro ripropone integralmente nella sostanza argomenti di merito, non scalfisce l’accertamento di fatto operato dal giudice dell’appello che ha rilevata la sussistenza del collegamento tra l’attività d’impresa e i costi recuperati e quindi – sotto tal profilo - la loro inerenza (tra le molte, si veda in particolare la pronuncia resa da Cass. Sez.5, Ordinanza n. 31930 del 05/11/2021); Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - la CTR, infatti, ha accertato come sussistente, nel caso che ci occupa, “… il collegamento, oltre che genetico, altresì funzionale delle rispettive attività, di modo che i beni strumentali all’esercizio dell’attività di costruzione delle navi sono strumentali altresì all’esercizio dell’attività d’impresa di commercializzazione di essi”; si tratta proprio del collegamento che la legge richiede perché sussista l’inerenza dei costi; - il secondo profilo del motivo di ri corso si duole della violazione delle medesime disposizioni di cui al motivo che precede per non avere la CTR ritenuto, stante il difetto di economicità di detti costi antieconomici, gravante sul contribuente l’onere di dar la prova dell’inerenza dei costiin parola; - tale declinazione del motivo è in primo luogo inammissibile per difetto di autosufficienza non avendo parte ricorrente trascritto l’avviso di accertamento nella parte in cui i costi in oggetto erano recuperati in forza, anche - quale ulteriore contestazione in ordine al difetto di inerenza derivante dal difetto di documentazione - della natura antieconomica del loro sostenimento; - invero, dalle trascrizioni del PVC operate a pag. 16, 17, 18 del ricorso per cassazione, non risultando trascritta alcuna parte dell’avviso di accertamento, si evince unicamente come la contestazione dei costi relativi alle fatture di lavorazione siano stati disconosciuti in quanto non documentati; - nulla viene parimenti trascritto con riguardo al costo per software, sul quale parte ricorrente insiste nella tesi della antieconomicità; - tali elementi, quindi, comprovano e addirittura corroborano l’affermazione della CTR secondo la quale “l’Agenzia non giunge ad allegare, almeno con chiarezza, la fittizietà dei costi…”; ciò rende quindi impossibile per questa Corte verificare dapprima l’effettivo disconoscimento degli stessi in quanto (anche) Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] antieconomici e pertanto non inerenti; quindi il corretto governo dei principi in tema di onere della prova; - in diritto, osserva poi il Collegio, l’allegazione della contestazione di antieconomicità quale sintomo del difetto di inerenza si pone come antecedente logico e giuridico del tutto imprescindibile per l’esame del materiale probatorio e quindi come punto di partenza necessario per la verifica da parte della Corte del rispetto dei principi in tema di onere della prova; - ritiene questa Corte (recentemente, in argomento si veda Cass. Sez.5, Ordinanza n. 27961 del 14/10/2021) che il diritto alla detrazione ai fini IVA in ragione dicosti antieconomici sostenuti dal contribuente è ispirato al criterio della neutralità, in base al quale ogni fornitore o prestatore di servizio che abbia corrisposto l'IVA può detrarla daicosti sostenuti ed interrompendosi il meccanismo allorché il bene o il servizio siano resi al consumatore finale; esso va escluso, ferma la non immediata applicazione dei principi espressi con riguardo all'imposizione diretta, se l'Amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicitàmanifesta e macroscopica dell'operazione, come tale esulante dal normale margine di errore di valutazione economica, che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA; - in tal caso e in tali circostanze spetterà allora all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è reale ed inerente all'attività svolta; - analogamente, per quanto qui rileva, in materia di imposizione del reddito, questo giudice di Legittimità è fermo nel ritenere parimenti (Cass. Sez.5, Sentenza n. 18904 del 17/07/2018 ) che l'Amministrazione finanziaria, nel negare l'inerenza di uncosto per mancanza, insufficienza od inadeguatezza degli Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l'incongruità e l'antieconomicitàdella spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; - in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell'attività d'impresa ed alle scelte imprenditoriali; - ciò posto, è chiaro che i sopra detti principi s ono stati qui rispettati, non avendo chiaramente l’Ufficio, come ha accertato in fatto la CTR, dedotto la antieconomicità, quindi la fittizietà, dei costi contestati e non potendosi di conseguenza addossare alcun onere di prova contraria in capo al contribuente; - conseguentemente, il ricorso è rigettato; - le spese seguono la soccombenza; - risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella m
Sentenza Cassazione n. 26260/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris