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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 2023/2024

ECLI:EU:T:2024:507
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024TO0257(01)_INF

Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑257/24 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi»

1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro atti del Consiglio che mantengono il nome del ricorrente negli elenchi relativi al congelamento dei capitali – Motivo di ricorso relativo a un errore di valutazione del Consiglio già sanzionato dal Tribunale mediante l’annullamento di precedenti atti del Consiglio fondati sugli stessi motivi – Motivo di ricorso non privo, prima facie, di serio fondamento [Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 21, 22, 25‑28)

2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno derivante dal pregiudizio arrecato al proseguimento della carriera professionale dal mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi relativi al congelamento dei capitali – Danno non pecuniario – Esistenza di un nesso di causalità tra il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi suddetti e il danno lamentato – Ipotetica possibilità di riavvio della carriera professionale – Danno che non può essere risarcito mediante una compensazione finanziaria [Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2024/849] (v. punti 29, 35‑40, 42, 47, 49)

3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Preponderanza dell’interesse del ricorrente a negoziare la sua assunzione, a partecipare ai prossimi campionati di sport motoristici e a proseguire la sua carriera professionale rispetto a quello del Consiglio [Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2024/849] (v. punti 50, 51, 56‑65) Dispositivo 1) È sospesa l’esecuzione della decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, enti e organismi cui si applicano tali misure restrittive e solo nella misura in cui ciò sia necessario per consentirgli di negoziare la sua assunzione come pilota professionistico di Formula 1 o come pilota di altri campionati sportivi automobilistici che si svolgono esclusivamente o in parte nel territorio dell’Unione europea, nonché di partecipare ai [OSCURATO:PERSONA], alle prove, agli allenamenti e alle sessioni libere di Formula 1 e agli altri campionati, gare, prove, allenamenti e sessioni libere di sport automobilistico che si svolgono nel territorio dell’Unione.

A tal fine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è unicamente autorizzato, in primo luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione al fine di negoziare e concludere accordi con una squadra di corsa o con sponsor che non siano legati alle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] né a persone fisiche o giuridiche il cui nominativo sia inserito negli elenchi contenuti negli allegati della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e del regolamento (UE)n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; in secondo luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per partecipare in qualità di pilota titolare, di riserva o di prova a campionati di Formula 1 della Federazione internazionale dell’automobile (FIA) o ad altri campionati, ad allenamenti, a prove o a sessioni libere di sport automobilistico, anche al fine di ottenere il rinnovo della sua [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per sottoporsi alle visite mediche imposte dalla FIA o dalla sua squadra di corsa; in quarto luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per seguire i programmi di controllo medico e di allenamento, anche su simulatore; in quinto luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per partecipare ad attività di corsa, sponsorizzazione e promozione su richiesta del suo team di corsa o dei suoi sponsor; in sesto luogo, ad aprire un conto bancario sul quale potranno essergli versati uno stipendio, premi e benefici provenienti dalla sua squadra di corsa e, in settimo luogo, ad utilizzare detto conto bancario e una carta di credito unicamente per coprire le spese che consentono a un pilota professionista di viaggiare nel territorio dell’Unione, di negoziare e di concludere accordi con una squadra di corsa o con sponsor, di partecipare a campionati, a [OSCURATO:PERSONA], a corse, ad allenamenti, a prove o a sessioni libere negli Stati membri dell’Unione e di seguire un programma di controlli medici e di allenamenti. 2) In caso di assunzione come pilota di Formula 1 o come pilota di altri campionati sportivi automobilistici che si svolgono esclusivamente o in parte nel territorio dell’Unione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve correre sotto una bandiera neutrale e firmare l’impegno dei piloti richiesto dalla FIA a tal fine 3) Per il resto, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 4) L’ordinanza del 21 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑257/24 R), è revocata. 5) Le spese sono riservate.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024TO0257(01)_INF Ordinanza del presidente del Tribunale del 19 luglio 2024 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑257/24 R) «Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Russia che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Domanda di provvedimenti provvisori – Fumus boni iuris – Urgenza – Bilanciamento degli interessi» 1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Fumus boni iuris – Esame prima facie dei motivi dedotti a sostegno del ricorso principale – Ricorso contro atti del Consiglio che mantengono il nome del ricorrente negli elenchi relativi al congelamento dei capitali – Motivo di ricorso relativo a un errore di valutazione del Consiglio già sanzionato dal Tribunale mediante l’annullamento di precedenti atti del Consiglio fondati sugli stessi motivi – Motivo di ricorso non privo, prima facie, di serio fondamento [Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2023/1767 e (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2023/1765 e 2024/849] (v. punti 21, 22, 25‑28) 2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Danno derivante dal pregiudizio arrecato al proseguimento della carriera professionale dal mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi relativi al congelamento dei capitali – Danno non pecuniario – Esistenza di un nesso di causalità tra il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi suddetti e il danno lamentato – Ipotetica possibilità di riavvio della carriera professionale – Danno che non può essere risarcito mediante una compensazione finanziaria [Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2024/849] (v. punti 29, 35‑40, 42, 47, 49) 3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Presupposti per la concessione – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Decisione di congelamento dei capitali – Imprenditori di spicco, persone giuridiche, enti o organismi operanti in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Preponderanza dell’interesse del ricorrente a negoziare la sua assunzione, a partecipare ai prossimi campionati di sport motoristici e a proseguire la sua carriera professionale rispetto a quello del Consiglio [Art. 278 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 156, § 4; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2024/847; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2024/849] (v. punti 50, 51, 56‑65) Dispositivo 1) È sospesa l’esecuzione della decisione (PESC) 2024/847 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/849 del Consiglio, del 12 marzo 2024, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina, nella parte in cui il nominativo del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato mantenuto nell’elenco delle persone, enti e organismi cui si applicano tali misure restrittive e solo nella misura in cui ciò sia necessario per consentirgli di negoziare la sua assunzione come pilota professionistico di Formula 1 o come pilota di altri campionati sportivi automobilistici che si svolgono esclusivamente o in parte nel territorio dell’Unione europea, nonché di partecipare ai [OSCURATO:PERSONA], alle prove, agli allenamenti e alle sessioni libere di Formula 1 e agli altri campionati, gare, prove, allenamenti e sessioni libere di sport automobilistico che si svolgono nel territorio dell’Unione. A tal fine, il sig. [OSCURATO:PERSONA] è unicamente autorizzato, in primo luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione al fine di negoziare e concludere accordi con una squadra di corsa o con sponsor che non siano legati alle attività del sig. [OSCURATO:PERSONA] né a persone fisiche o giuridiche il cui nominativo sia inserito negli elenchi contenuti negli allegati della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina e del regolamento (UE)n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina; in secondo luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per partecipare in qualità di pilota titolare, di riserva o di prova a campionati di Formula 1 della Federazione internazionale dell’automobile (FIA) o ad altri campionati, ad allenamenti, a prove o a sessioni libere di sport automobilistico, anche al fine di ottenere il rinnovo della sua [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per sottoporsi alle visite mediche imposte dalla FIA o dalla sua squadra di corsa; in quarto luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per seguire i programmi di controllo medico e di allenamento, anche su simulatore; in quinto luogo, ad entrare nel territorio dell’Unione per partecipare ad attività di corsa, sponsorizzazione e promozione su richiesta del suo team di corsa o dei suoi sponsor; in sesto luogo, ad aprire un conto bancario sul quale potranno essergli versati uno stipendio, premi e benefici provenienti dalla sua squadra di corsa e, in settimo luogo, ad utilizzare detto conto bancario e una carta di credito unicamente per coprire le spese che consentono a un pilota professionista di viaggiare nel territorio dell’Unione, di negoziare e di concludere accordi con una squadra di corsa o con sponsor, di partecipare a campionati, a [OSCURATO:PERSONA], a corse, ad allenamenti, a prove o a sessioni libere negli Stati membri dell’Unione e di seguire un programma di controlli medici e di allenamenti. 2) In caso di assunzione come pilota di Formula 1 o come pilota di altri campionati sportivi automobilistici che si svolgono esclusivamente o in parte nel territorio dell’Unione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve correre sotto una bandiera neutrale e firmare l’impegno dei piloti richiesto dalla FIA a tal fine 3) Per il resto, la domanda di provvedimenti provvisori è respinta. 4) L’ordinanza del 21 maggio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑257/24 R), è revocata. 5) Le spese sono riservate.
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