CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25019/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per i reati di cui all' art. 385 cod. pen. è inammissibile perché avente a oggetto censure generiche; Ritenuto che la Corte territoriale ha fatto ricorso a una motivazione coerente, logica e puntuale circa la valutazione effettuata ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio; Considerato che il motivo dedotto nel ricorso risulta manifestamente infondato, avendo la Corte d'appello - con motivazione sufficiente ed esaustiva - evidenziato l'assenza di elementi valutabili a favore dell'imputata ai fini della concessione di tali circostanze né con giudizio di prevalenza, né con giudizio di equivalenza ostandovi numerosi precedenti che caratterizzano una radicata propensione a delinquere e la concreta possibilità di reiterazione di reati della medesima specie; ancora risulta irrilevante, stante la inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, la prescrizione.del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis