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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 08127/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato che conclude per la inammissibilità del ricorso e per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 12 ottobre 2017 il Giudice di Pace di Rovigo ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.594 cod. pen. perché non più previsto dalla legge come reato e dal reato di cui all'art.612 cod. pen. perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste; ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, il reato di cui all'art.582 cod. pen. per avere il [OSCURATO:PERSONA] provocato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni al collo percuotendolo violentemente con le mani.

A seguito dell'appello proposto dalla costituita parte civile avverso la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica con sentenza del 22 febbraio 2022 ha confermato la impugnata sentenza condannando la parte civile al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen.

In particolare, evidenzia la difesa che l'art.131 bis cod. pen. non è applicabile al procedimento davanti al Giudice di pace; né sussistevano i presupposti per l'applicazione del corrispondente istituto previsto nel processo del Giudice di pace di cui all'art. 34 e ss.

Divo 274/00 dal momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 44968/2021), la intervenuta costituzione di parte civile esclude la non opponibilità della persona offesa, requisito necessario per la definizione del procedimento ai sensi del richiamato art. 34.

Lamenta inoltre il ricorrente che per il deposito della motivazione il Giudice di pace ha previsto il termine di 30 giorni laddove la disciplina del Giudice di pace esclude la possibilità di un termine per il deposito superiore ai giorni

15. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato.

Occorre premettere che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che: "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). (Sez.

U., n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587).

1.1. Va anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen. (ex multis Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, Rv. 273310: sez.5, n.13801 del 16/10/2017 (2018), Rv.272838).

L'art. 651 bis cod. proc. pen. non lascia intravedere alcun concreto pregiudizio per la parte civile conseguente alle statuizioni del giudice di appello.

Invero, la norma suddetta, prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale.

In base al chiaro enunciato della norma, dunque, la parte civile potrà ottenere in sede civile, appunto, il risarcimento dovuto, sul presupposto dell'intervenuto accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all'imputato.

La dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale ai sensi di tale ultima norma non impedisce infatti la proposizione dell'azione di risarcimento in sede civile.

Sul punto giova richiamare innanzitutto il percorso motivazionale della sentenza n. 33864 del 23/04/2015 delle S.U. di questa Corte, con la quale è stato affermato il principio, secondo cui "in tema di reati di competenza del giudice di pace non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000" ed affrontata specificamente la tematica del rapporto intercorrente tra il sistema processuale penale e quello processuale civile.

In proposito, è stato richiamato il principio fatto proprio in altra pronuncia delle medesime S.U. (n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), secondo cui in presenza di un ricorso che investa solo il capo relativo all'affermazione della responsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile, non può essere ammessa una riapertura del tema penale solo per effetto della incidenza che su di esso potrebbe, in via di mera ipotesi, determinare la rivisitazione dell'accertamento sulla responsabilità civile; decidere in senso contrario equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza di interessi civilistici ancora sub iudice, che devono essere invece isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli.

Ciò anche in virtù del principio di economia processuale che vieta il permanere della res iudicanda in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda (Sez.

U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087).

Non può ritenersi sussistente, infatti, un diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno in sede penale in ogni caso, non essendo garantito tale diritto neppure nell'ipotesi in cui fosse stato prescelto l'istituto di cui all'art. 34, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ovvero si fosse determinata l'ipotesi di cui al successivo 35 in relazione alla quale le S.U. n. 33864 del 23/04/2015 hanno evidenziato come in tale fattispecie (al pari di quella di cui all'art. 34) la parte civile si trova in una posizione di "lateralità" processuale, ciò emergendo dal fatto che nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice di pace, la norma presuppone che siano state sentite le parti (ovvero nel caso di cui all'art. 34 che non vi sia stata espressa opposizione), ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa, la cui eventuale mancanza non si pone, pertanto quale condizione ostativa all'operatività del meccanismo estintivo. 2.Nel caso di specie il ricorrente, pur evidenziando che la costituzione di parte civile era espressione di una implicita opposizione alla applicazione del procedimento ex art. 34 d.lgs.274/00, tuttavia, nel rispetto dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione, avrebbe dovuto indicare in concreto quali sarebbero state le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre il giudice ad un diverso esito nei confronti dell'imputato in punto di responsabilità e dunque il suo concreto interesse ad una pronunzia di annullamento .

3. Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso relativo al mancato rispetto del termine fissato per il deposito della motivazione delle sentenze del giudice di pace non essendo collegata all'omessa osservanza del termine alcuna conseguenza di natura processuale.

4. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il ricorso è inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3000 P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 del TRIBUNALE di ROVIGOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA] per la parte civile ricorrente, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per l'imputato che conclude per la inammissibilità del ricorso e per la declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 12 ottobre 2017 il Giudice di Pace di Rovigo ha assolto l'imputato [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art.594 cod. pen. perché non più previsto dalla legge come reato e dal reato di cui all'art.612 cod. pen. perché non è sufficiente la prova che il fatto sussiste; ha dichiarato non punibile, ai sensi dell'art.131 bis cod. pen. per particolare tenuità del fatto, il reato di cui all'art.582 cod. pen. per avere il [OSCURATO:PERSONA] provocato a [OSCURATO:PERSONA] lesioni al collo percuotendolo violentemente con le mani. A seguito dell'appello proposto dalla costituita parte civile avverso la decisione del Giudice di pace, il Tribunale di Rovigo in composizione monocratica con sentenza del 22 febbraio 2022 ha confermato la impugnata sentenza condannando la parte civile al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio. 2.Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la parte civile attraverso il difensore di fiducia deducendo i seguenti motivi enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, è stata dedotta violazione di legge in relazione all'applicazione dell'art.131 bis cod. pen. In particolare, evidenzia la difesa che l'art.131 bis cod. pen. non è applicabile al procedimento davanti al Giudice di pace; né sussistevano i presupposti per l'applicazione del corrispondente istituto previsto nel processo del Giudice di pace di cui all'art. 34 e ss. Divo 274/00 dal momento che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 44968/2021), la intervenuta costituzione di parte civile esclude la non opponibilità della persona offesa, requisito necessario per la definizione del procedimento ai sensi del richiamato art. 34. Lamenta inoltre il ricorrente che per il deposito della motivazione il Giudice di pace ha previsto il termine di 30 giorni laddove la disciplina del Giudice di pace esclude la possibilità di un termine per il deposito superiore ai giorni 15. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 motivo di ricorso è in parte generico e in parte manifestamente infondato. Occorre premettere che le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito che: "La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art.131-bis cod. pen., non è applicabile nei procedimenti relativi a reati di competenza del giudice di pace. (In motivazione, la Corte ha precisato che il rapporto tra l'art.131-bis cod.pen. e l'art.34 D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, non va risolto sulla base del principio di specialità tra le singole norme, dovendo prevalere la peculiarità del complessivo sistema sostanziale e processuale introdotto in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, nel cui ambito la tenuità del fatto svolge un ruolo anche in funzione conciliativa). (Sez. U., n. 53683 del 22/06/2017, Rv. 271587). 1.1. Va anche richiamata la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale: "È inammissibile per mancanza di interesse il ricorso della parte civile proposto, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, avverso la sentenza con cui si è dichiarata la non punibilità per particolare tenuità del fatto che non produce alcun effetto nel giudizio civile secondo quanto previsto dall'art. 651-bis cod. proc. pen. (ex multis Sez. 5, n. 21906 del 21/02/2018, Rv. 273310: sez.5, n.13801 del 16/10/2017 (2018), Rv.272838). L'art. 651 bis cod. proc. pen. non lascia intravedere alcun concreto pregiudizio per la parte civile conseguente alle statuizioni del giudice di appello. Invero, la norma suddetta, prevede che la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento pronunciata per particolare tenuità del fatto in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale. In base al chiaro enunciato della norma, dunque, la parte civile potrà ottenere in sede civile, appunto, il risarcimento dovuto, sul presupposto dell'intervenuto accertamento del fatto, della sua illiceità penale e della riferibilità all'imputato. La dichiarazione di non procedibilità dell'azione penale ai sensi di tale ultima norma non impedisce infatti la proposizione dell'azione di risarcimento in sede civile. Sul punto giova richiamare innanzitutto il percorso motivazionale della sentenza n. 33864 del 23/04/2015 delle S.U. di questa Corte, con la quale è stato affermato il principio, secondo cui "in tema di reati di competenza del giudice di pace non sussiste l'interesse per la parte civile ad impugnare la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 274 del 2000" ed affrontata specificamente la tematica del rapporto intercorrente tra il sistema processuale penale e quello processuale civile. In proposito, è stato richiamato il principio fatto proprio in altra pronuncia delle medesime S.U. (n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087), secondo cui in presenza di un ricorso che investa solo il capo relativo all'affermazione della responsabilità civile, restando così preclusa, in virtù del principio devolutivo, ogni incidenza sul capo penale, su cui è stata espressa una decisione irrevocabile, non può essere ammessa una riapertura del tema penale solo per effetto della incidenza che su di esso potrebbe, in via di mera ipotesi, determinare la rivisitazione dell'accertamento sulla responsabilità civile; decidere in senso contrario equivarrebbe a stravolgere finalità e meccanismi decisori della giustizia penale in dipendenza di interessi civilistici ancora sub iudice, che devono essere invece isolati e portati all'esame del giudice naturalmente competente ad esaminarli. Ciò anche in virtù del principio di economia processuale che vieta il permanere della res iudicanda in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda (Sez. U, n. 40109 del 18/07/2013, Sciortino, Rv. 256087). Non può ritenersi sussistente, infatti, un diritto della parte civile ad ottenere il risarcimento del danno in sede penale in ogni caso, non essendo garantito tale diritto neppure nell'ipotesi in cui fosse stato prescelto l'istituto di cui all'art. 34, D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, ovvero si fosse determinata l'ipotesi di cui al successivo 35 in relazione alla quale le S.U. n. 33864 del 23/04/2015 hanno evidenziato come in tale fattispecie (al pari di quella di cui all'art. 34) la parte civile si trova in una posizione di "lateralità" processuale, ciò emergendo dal fatto che nel correlare l'estinzione del reato alla valutazione di congruità del giudice di pace, la norma presuppone che siano state sentite le parti (ovvero nel caso di cui all'art. 34 che non vi sia stata espressa opposizione), ma non che sia stato acquisito il consenso della persona offesa, la cui eventuale mancanza non si pone, pertanto quale condizione ostativa all'operatività del meccanismo estintivo. 2.Nel caso di specie il ricorrente, pur evidenziando che la costituzione di parte civile era espressione di una implicita opposizione alla applicazione del procedimento ex art. 34 d.lgs.274/00, tuttavia, nel rispetto dell'onere di specificità dei motivi di impugnazione, avrebbe dovuto indicare in concreto quali sarebbero state le specifiche ragioni che avrebbero dovuto condurre il giudice ad un diverso esito nei confronti dell'imputato in punto di responsabilità e dunque il suo concreto interesse ad una pronunzia di annullamento . 3. Manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso relativo al mancato rispetto del termine fissato per il deposito della motivazione delle sentenze del giudice di pace non essendo collegata all'omessa osservanza del termine alcuna conseguenza di natura processuale. 4. Alla luce di quanto evidenziato, pertanto, il ricorso è inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, al versamento, a favore della cassa delle ammende, della somma di euro 3000 P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d
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