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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 03725/2026

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3687/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppa MESSINA, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA]URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente al ricorso principale - -ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso principale - -ricorrente incidentale - risarcimento danni ad immobile da immobili condominiali- ricorsi contro sentenza parziale e definitiva - riunione -necessità temp1 contro [OSCURATO:PERSONA]URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente al ricorso incidentale - -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” generale, via Nuovaluce 73, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore come indicato in ricorso; -intimato - avverso la sentenza n. 1993/2022 del la CORTE d ’ APPELLO di CATANIA,pubblicata il 26/10/2022, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/02/2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , il quale : quanto al ricorso principale, chiede l’ accoglimento dei motivi dodici, tredici e di conseguenza anche del motivo diciassette sulle spese , a ssorbiti i restanti, o, in subordine chiede l’accoglimento anche dei motivi nove e quindici con rigetto deirestanti; quanto al ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], … lecensure formulate ai punti da uno a sei … sono daaccogliere, assorbiti i restanti motivi; è inammissibile e/o improcedibile il ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA]Urso; uditi: l ’ [OSCURATO:PERSONA] FASULO, in sostituzione e per delega dell’[OSCURATO:PERSONA] PISTONE, difensore dei ricorrenti principali Paolo e Giuseppa MESSINA; l ’ [OSCURATO:PERSONA] BLANCO, difensore del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl; l’[OSCURATO:PERSONA]URSO, difensore di sé medesimo; rilevato che - c on la qui gravata sentenza la Corte d ’ appello di Catania ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Urso avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2902/19, di rigetto della sua domanda di temp1 risarcimento dei danni alla sua unità immobiliare, intentata contro il “[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] delle Palazzine C e D”, estesa, su istanza di quest’ultimo, alla [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl (quale successore nella proprietà di porzione di bene cui il chiamante ascriveva l’origine delle infiltrazioni) e con intervento di due condòmini di altra palazzina (la “H”) e, così , del [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo e [OSCURATO:PERSONA]; - in particolare, la qui gravata sentenza ha: condannato il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” generale, il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” Palazzina C, il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” Palazzina D, in solido tra loro, a pagare al D’Urso la somma di € 23.435 a titolo di danno emergente e di € 144.489 a titolo di lucro cessante, oltre accessori; condannato i medesimi, sempre in solido, all’esecuzione delle opere indicate in motivazione; accolto la domanda di manleva dei Condomìni delle Palazzine C e D nei confronti del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] srl in liq.ne”; regolato le spese del doppio grado ponendo quelle del D’Urso e quelle di c.t.u. a carico dei Condomìni condannati e dichiarando irripetibili quelle relative al Fallimento, compensate quelle tra le altre parti; - avverso tale sentenza, pubblicata il 26/10/2022 col n. 1993, hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 07/02/2023 e poi iscritto al n. 3687/23 r.g. di questa Corte, Paolo e [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato su diciassette motivi; resistono con separati controricorsi, in essi proponendo ricorso incidentale: la [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione”, con atto depositato il 17/03/2023 e articolato su undici motivi; Alfio D ’ Urso, con atto depositato il 31/03/2023 e articolato sutre motivi; -al ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] resiste poi [OSCURATO:PERSONA]Urso, con ricorso incidentaledepositato il 23/04/2023, articolato su tre motivi; -disposta la trattazione in pubblica udienza per il 16/10/2025 e chiesta dal Procuratore Generale la trattazione unitaria col ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva resa nel corso del medesimo grado di appello poi definito con la sentenza qui gravata, temp1 il ricorsoè stato rifissato per l’odierna pubblica udienza: per la quale tutte le parti hanno depositato memorie e concluso come in epigrafe; considerato che - pendono contemporaneamente, dinanzi a questa Corte, separati ricorsi relativi a sentenze rese in secondo grado nel corso della medesima controversia, iscritta al n. 232/2020 r.g. della Corte d’appello di Catania: un primo, iscritto al n. 4515/2022 r.g., avverso la sentenza n. 2344/2021 della detta Corte territoriale, depositata il 13/12/2021, non definitiva in quanto parziale ; un secondo, iscritto al n. 3687/2023 r.g., avverso la sentenza n. 1993/2022della stessa Corte d’appello, pubblicata il 26/10/2022, qualificabile come definitiva, avendo pronunciato su tutti i rapporti tra le parti in causa; -per giurisprudenza che può dirsi consolidata (per tutte: Cass. , ord. 28/06/2019, n. 17603 ; Cass. 10 /04/ 2017, n. 9192 ; Cass.10/07/2001, n. 9377; Cass. 10/05/1983, n. 3202) e a cui stimasi opportuno assicurare continuità, è reputata doverosa la riunione dei “ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenzanon definitiva e quella definitiva)”, “trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall ’ articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”; -pertanto, il presente ricorso ( coi relativi controricorsi e ricorsi incidentali) va riunito all’altro, di più remota iscrizione a r.g., in modo da esaminare in quella sede unitariamente la vicenda processuale definita in secondo grado con le dette due distinte sentenze; per questi motivi letto l’art. 335 cod. proc. civ., dispone riunirsi il presente ricorso, iscrittoal n. 3687/2023 r.g. , al ricorso iscr itto al n. 4515/ 20 22 r.g .

Cos

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3687/2023R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Giuseppa MESSINA, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti principali - contro [OSCURATO:PERSONA]URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente al ricorso principale - -ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l. in liquidazione”, in persona del curatore pro tempore, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente al ricorso principale - -ricorrente incidentale - risarcimento danni ad immobile da immobili condominiali- ricorsi contro sentenza parziale e definitiva - riunione -necessità temp1 contro [OSCURATO:PERSONA]URSO, da se stesso rappresentato e difeso, con domicilio digitale presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata; -controricorrente al ricorso incidentale - -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” generale, via Nuovaluce 73, [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’amministratore pro tempore come indicato in ricorso; -intimato - avverso la sentenza n. 1993/2022 del la CORTE d ’ APPELLO di CATANIA,pubblicata il 26/10/2022, in causa iscr. al n. 232/20 r.g.; udita la relazione svolta alla pubblica udienza del 06/02/2026 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] , il quale : quanto al ricorso principale, chiede l’ accoglimento dei motivi dodici, tredici e di conseguenza anche del motivo diciassette sulle spese , a ssorbiti i restanti, o, in subordine chiede l’accoglimento anche dei motivi nove e quindici con rigetto deirestanti; quanto al ricorso incidentale del [OSCURATO:PERSONA], … lecensure formulate ai punti da uno a sei … sono daaccogliere, assorbiti i restanti motivi; è inammissibile e/o improcedibile il ricorsoincidentale di [OSCURATO:PERSONA]Urso; uditi: l ’ [OSCURATO:PERSONA] FASULO, in sostituzione e per delega dell’[OSCURATO:PERSONA] PISTONE, difensore dei ricorrenti principali Paolo e Giuseppa MESSINA; l ’ [OSCURATO:PERSONA] BLANCO, difensore del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] srl; l’[OSCURATO:PERSONA]URSO, difensore di sé medesimo; rilevato che - c on la qui gravata sentenza la Corte d ’ appello di Catania ha accolto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Urso avverso la sentenza del Tribunale di Catania, n. 2902/19, di rigetto della sua domanda di temp1 risarcimento dei danni alla sua unità immobiliare, intentata contro il “[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ed il [OSCURATO:PERSONA] delle Palazzine C e D”, estesa, su istanza di quest’ultimo, alla [OSCURATO:PERSONA] del fallimento [OSCURATO:PERSONA] srl (quale successore nella proprietà di porzione di bene cui il chiamante ascriveva l’origine delle infiltrazioni) e con intervento di due condòmini di altra palazzina (la “H”) e, così , del [OSCURATO:PERSONA] generale, Paolo e [OSCURATO:PERSONA]; - in particolare, la qui gravata sentenza ha: condannato il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” generale, il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” Palazzina C, il [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]” Palazzina D, in solido tra loro, a pagare al D’Urso la somma di € 23.435 a titolo di danno emergente e di € 144.489 a titolo di lucro cessante, oltre accessori; condannato i medesimi, sempre in solido, all’esecuzione delle opere indicate in motivazione; accolto la domanda di manleva dei Condomìni delle Palazzine C e D nei confronti del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] srl in liq.ne”; regolato le spese del doppio grado ponendo quelle del D’Urso e quelle di c.t.u. a carico dei Condomìni condannati e dichiarando irripetibili quelle relative al Fallimento, compensate quelle tra le altre parti; - avverso tale sentenza, pubblicata il 26/10/2022 col n. 1993, hanno proposto ricorso per cassazione, notificato il 07/02/2023 e poi iscritto al n. 3687/23 r.g. di questa Corte, Paolo e [OSCURATO:PERSONA], con atto articolato su diciassette motivi; resistono con separati controricorsi, in essi proponendo ricorso incidentale: la [OSCURATO:PERSONA] del Fallimento “[OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione”, con atto depositato il 17/03/2023 e articolato su undici motivi; Alfio D ’ Urso, con atto depositato il 31/03/2023 e articolato sutre motivi; -al ricorso incidentale della [OSCURATO:PERSONA] resiste poi [OSCURATO:PERSONA]Urso, con ricorso incidentaledepositato il 23/04/2023, articolato su tre motivi; -disposta la trattazione in pubblica udienza per il 16/10/2025 e chiesta dal Procuratore Generale la trattazione unitaria col ricorso proposto avverso la sentenza non definitiva resa nel corso del medesimo grado di appello poi definito con la sentenza qui gravata, temp1 il ricorsoè stato rifissato per l’odierna pubblica udienza: per la quale tutte le parti hanno depositato memorie e concluso come in epigrafe; considerato che - pendono contemporaneamente, dinanzi a questa Corte, separati ricorsi relativi a sentenze rese in secondo grado nel corso della medesima controversia, iscritta al n. 232/2020 r.g. della Corte d’appello di Catania: un primo, iscritto al n. 4515/2022 r.g., avverso la sentenza n. 2344/2021 della detta Corte territoriale, depositata il 13/12/2021, non definitiva in quanto parziale ; un secondo, iscritto al n. 3687/2023 r.g., avverso la sentenza n. 1993/2022della stessa Corte d’appello, pubblicata il 26/10/2022, qualificabile come definitiva, avendo pronunciato su tutti i rapporti tra le parti in causa; -per giurisprudenza che può dirsi consolidata (per tutte: Cass. , ord. 28/06/2019, n. 17603 ; Cass. 10 /04/ 2017, n. 9192 ; Cass.10/07/2001, n. 9377; Cass. 10/05/1983, n. 3202) e a cui stimasi opportuno assicurare continuità, è reputata doverosa la riunione dei “ricorsi per cassazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente, definiscono un unico giudizio (come, nella specie, la sentenzanon definitiva e quella definitiva)”, “trattandosi di un caso assimilabile a quello - previsto dall ’ articolo 335 c.p.c. - della proposizione di più impugnazioni contro una medesima sentenza”; -pertanto, il presente ricorso ( coi relativi controricorsi e ricorsi incidentali) va riunito all’altro, di più remota iscrizione a r.g., in modo da esaminare in quella sede unitariamente la vicenda processuale definita in secondo grado con le dette due distinte sentenze; per questi motivi letto l’art. 335 cod. proc. civ., dispone riunirsi il presente ricorso, iscrittoal n. 3687/2023 r.g. , al ricorso iscr itto al n. 4515/ 20 22 r.g . Cos
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