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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1023/2022

ECLI:EU:T:2022:365
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0538_INF

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑538/16) «Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso annuale delle spese di viaggio – Luogo d’origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato sulla base della distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza» Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Riforma dello Statuto – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Applicazione di metodi di calcolo diversi ai funzionari il cui luogo di origine è all’interno dell’Unione e a quelli il cui luogo di origine è al di fuori dell’Unione – Ammissibilità – Violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, allegato VII, art. 8) (v. punti 31‑35, 39, 41‑60) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0538_INF Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 15 giugno 2022 – [OSCURATO:PERSONA]/Commissione (causa T‑538/16) «Funzione pubblica – Funzionari – Riforma dello Statuto del 2014 – Rimborso annuale delle spese di viaggio – Luogo d’origine situato in un paese terzo – Pagamento forfettario calcolato sulla base della distanza tra la sede di servizio e la capitale dello Stato membro di cui il funzionario ha la cittadinanza» Funzionari – Rimborso delle spese – Spese di viaggio annuale – Riforma dello Statuto – Potere discrezionale del legislatore dell’Unione – Applicazione di metodi di calcolo diversi ai funzionari il cui luogo di origine è all’interno dell’Unione e a quelli il cui luogo di origine è al di fuori dell’Unione – Ammissibilità – Violazione dei principi di certezza del diritto, parità di trattamento e proporzionalità – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 20; Statuto dei funzionari, come modificato dal regolamento n. 1023/2013, allegato VII, art. 8) (v. punti 31‑35, 39, 41‑60) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Commissione europea. 3) [OSCURATO:PERSONA] europeo e il Consiglio dell’Unione europea si faranno carico ciascuno delle proprie spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1023/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris