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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 novembre 2022

Cassazione n. 45371/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/3/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 582-576 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base delle dichiarazioni rese dal verbalizzante che aveva precisato di essere stato colpito da tutti e tre gli imputati, riconducendo, così, all'odierno ricorrente la condotta materiale del reato di resistenza (la violenza agita ai danni del pubblico ufficiale).

Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti in relazione al concorso nel reato, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiamo a generali principi in materia di motivazione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle •spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r atore Il P sident

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/3/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 110, 337 e 582-576 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché manifestamente infondati, alla stregua della compiuta disamina, ad opera del giudice di appello, delle ragioni che giustificavano la responsabilità dell'imputato, sulla base delle dichiarazioni rese dal verbalizzante che aveva precisato di essere stato colpito da tutti e tre gli imputati, riconducendo, così, all'odierno ricorrente la condotta materiale del reato di resistenza (la violenza agita ai danni del pubblico ufficiale). Né il ricorso evidenzia aspetti particolari, riguardanti i motivi di appello proposti in relazione al concorso nel reato, risolvendosi i motivi di ricorso nello sterile richiamo a generali principi in materia di motivazione;Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato in ammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle •spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 novembre 2022 Il Consigliere r atore Il P sident
Sentenza Cassazione n. 45371/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris