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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 25399/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sedicente (CUI: 058a0B5); avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 15/09/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 3/12/2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 460,00 di multa per il reato di cui 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990.

2. Avverso tale sentenza ricOltramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, il vizio di motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non articolando in alcun modo la censura invocata, risolvendosi la doglianza in una generica indicazione circa la mancanza di articolazione logico-giuridica della sentenza impugnata, che, al contrario, indica in modo chiaro i motivi per cui ritiene il ricorrente colpevole del reato ascritto e ritiene non concedibile la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. («l'imputato al momento del fatto veniva trovato in possesso di ben 5,20 grammi di cocaina/crack, perfettamente confezionata in 9 involucri da destinare, come del resto lo stesso ha ammesso, alla cessione a terzi.

Elementi tutti espressione dell'accorta ancora dell'attività di spaccio architettata dal prevenuto, tenuto inoltre conto che la sostanza veniva occultata in parte nel telaio del manubrio destro e in parte sotto al coprisella col fine di eludere il controllo degli operanti.

A ciò si aggiunga come dai controlli effettuati dagli agenti egli è risultato essere soggetto già destinatario di una denuncia e un arresto per reati della stessa indole di quello per cui ora è processo»).

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], sedicente (CUI: 058a0B5); avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 15/09/2022 dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] confermava la sentenza del Tribunale di Torino del 3/12/2021, che condannava [OSCURATO:PERSONA] in esito a giudizio abbreviato alla pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 460,00 di multa per il reato di cui 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990. 2. Avverso tale sentenza ricOltramite il difensore di fiducia, denunciando, con l'unico motivo, il vizio di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, non articolando in alcun modo la censura invocata, risolvendosi la doglianza in una generica indicazione circa la mancanza di articolazione logico-giuridica della sentenza impugnata, che, al contrario, indica in modo chiaro i motivi per cui ritiene il ricorrente colpevole del reato ascritto e ritiene non concedibile la particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen. («l'imputato al momento del fatto veniva trovato in possesso di ben 5,20 grammi di cocaina/crack, perfettamente confezionata in 9 involucri da destinare, come del resto lo stesso ha ammesso, alla cessione a terzi. Elementi tutti espressione dell'accorta ancora dell'attività di spaccio architettata dal prevenuto, tenuto inoltre conto che la sostanza veniva occultata in parte nel telaio del manubrio destro e in parte sotto al coprisella col fine di eludere il controllo degli operanti. A ciò si aggiunga come dai controlli effettuati dagli agenti egli è risultato essere soggetto già destinatario di una denuncia e un arresto per reati della stessa indole di quello per cui ora è processo»). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensor
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